Un contribuente proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento relativa a IRPEG. Sia la CTP che la CTR non accoglievano le sue doglianze affermando che: la cartella era stata preceduta dalla notifica dei presupposti avvisi di accertamento, pertanto, avverso la stessa potevano essere fatti valere esclusivamente vizi propri e non censure riguardanti il merito del rapporto fiscale che, eventualmente, andavano proposte impugnando gli avvisi suddetti; l’eccepita nullità della cartella per omessa indicazione del responsabile del procedimento era immotivata. Il contribuente ricorreva in Cassazione avverso tale decisione. La Suprema Corte – con l’ordinanza del 16 dicembre 2013, n. 28110 – ha rigettato il ricorso esaminando la questione alla luce del quadro normativo di riferimento e dei principi espressi in pregresse pronunce. In particolare, i giudici di legittimità hanno affermato che: in tema di processo tributario, i vizi dell’atto di accertamento dell’imposta non fatti valere dal contribuente con tempestivo ricorso, non si trasmettono agli atti successivamente adottati, che restano impugnabili esclusivamente per vizi propri; l’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’Amministrazione finanziaria non è richiesta a pena di nullità.
Fonte: http://fiscopiu.it/La Stampa - Ricorso contro la cartella di pagamento: può coinvolgere il merito solo se è tempestivo
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martedì 7 gennaio 2014
Ricorso contro la cartella di pagamento: può coinvolgere il merito solo se è tempestivo

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