Un uomo incolpa la moglie, sapendola innocente, di avergli negato gli incontri con la figlia minore, in violazione dell’ordinanza del Tribunale civile. Condannato in primo grado per il reato di calunnia (art. 368 c.p.), è assolto, perché il fatto non costituisce reato, dalla Corte di appello. I giudici territoriali hanno rilevato, infatti, che l’accusa rivolta dall’imputato alla moglie è falsa, essendo emerso che era la figlia ad avere autonomamente scelto di non incontrare il padre, ma, «nella situazione tesa e difficile che si era creata fra i coniugi» - sottolineano i giudici – l’imputato ben poteva aver maturato «la convinzione che alla base del rifiuto della figlia vi fosse na condotta induttiva o impositiva della madre». A pronunciarsi nell’ultimo grado di giudizio, su impulso della donna, è la Cassazione (sentenza 27729/13). La Corte, ritenendo infondato il ricorso, osserva che, perché si realizzi il dolo di tale reato, «è necessario che chi formula la falsa accusa abbia certezza dell’innocenza dell’incolpato». Pertanto «l’erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude, quindi, l’elemento soggettivo». L’erroneo convincimento sulla colpevolezza dell’accusato può riguardare fatti storici completi o, come nella fattispecie, profili valutativi della situazione oggetto di causa. In pratica, in quest’ultimo caso, «l’attribuzione dell’illiceità è dominata da una pregnante inferenza soggettiva, che, nella misura in cui non risulti fraudolenta, è inidonea a integrare il dolo tipico della calunnia». Ed è - come detto - ciò che è successo nel caso in esame, dove l’uomo, viste le particolari tensioni familiari, e in buona fede, ha falsamente interpretato i fatti. Ricorso rigettato dunque, e spese a carico della ricorrente.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Interpreta male i fatti e querela la moglie: non c’è reato
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giovedì 12 dicembre 2013
Interpreta male i fatti e querela la moglie: non c’è reato

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