Appaltatore e committente sono responsabili dell’infortunio subito dal lavoratore, che deve essere dettagliatamente informato sui rischi specifici connessi alla esecuzione della prestazione. Questo – precisa la Cassazione con la sentenza 27586/13 - prima dell'entrata in vigore della legge 626/1996.
Il caso
Dopo la riduzione della pena inflitta da parte della Corte di appello, un assistente di cantiere - ritenuto responsabile di aver cagionato lesioni per colpa ad un lavoratore infortunatosi nel corso di operazioni di posizionamento di lastre durante la spinta dell'impalcato, nel corso della realizzazione di un viadotto di un’autostrada, allorché l'infortunato si posizionava frontalmente anziché in zona defilata, quando una di dette lastre veniva proiettata in avanti, andando colpendolo al volto – ricorre per cassazione. La Cassazione rileva l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, essendo decorsi al 14 aprile 2012, non constando periodi di sospensione, il termine di 7 anni e mezzo dal commesso reato ex art. 157 c.p., pertanto annulla la sentenza impugnata senza rinvio ai fini penali. Inoltre, la Corte di Cassazione sottolinea che, «con riferimento a lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, già prima dell'entrata in vigore della L. n. 626/1996, era stata più volte affermata, nella giurisprudenza di legittimità, la riferibilità del dovere di sicurezza, oltre che al datore di lavoro - di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche - anche al committente, con conseguente possibilità, in caso di infortunio, di intrecci di responsabilità coinvolgenti anche il committente stesso». Il legislatore ha poi specificamente introdotto l'obbligo di cooperazione tra committente ed appaltatore con la legge 626 del 1994. In pratica, «l'essersi avvalso per l'esecuzione delle opere oggetto di appalto di un lavoratore, senza fornire al medesimo dettagliate informazioni sui rischi specifici e senza collaborare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione del lavoratore dal rischio di incidenti connessi alla esecuzione della prestazione, consente di ritenere legittimo il giudizio di sussistenza dell'addebito».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Il lavoratore deve essere sempre dettagliatamente informato sui rischi connessi alla prestazione
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giovedì 12 dicembre 2013
Il lavoratore deve essere sempre dettagliatamente informato sui rischi connessi alla prestazione
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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