venerdì 29 novembre 2013

Stupefacenti, no alla revoca della patente per chi ha patteggiato ante ‘09


No alla retroattività della norma che prevede la revoca della patente di guida per chi ha patteggiato prima del 2009 una condanna per reati in materia di stupefacenti. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, con la sentenza 281/2013, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, commi 1 e 2, del Dlgs 285/1992, come sostituito dall’art. 3, comma 52, lettera a), della legge 94/2009, nella parte in cui si applica anche con riferimento a sentenze pronunziate, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009.

La Consulta ha rilevato che, in merito alle sentenze di patteggiamento, «la componente negoziale» propria di questo istituto «resa evidente anche dalla facoltà concessa al giudice di verificare la volontarietà della richiesta o del consenso (articolo 446, comma 5, del codice di procedura penale), postula certezza e stabilità del quadro normativo che fa da sfondo alla scelta compiuta dall’imputato e preclude che successive modificazioni legislative vengano ad alterare in pejus effetti salienti dell’accordo suggellato con la sentenza di patteggiamento» (sentenza n. 394 del 2002).

Il nuovo testo del codice della strada, come modificato dalla legge del 2009, spiega la sentenza, «ha innovato la disciplina che l'imputato aveva avuto presente nel ponderare l'opportunità di addivenire al patteggiamento ed ha retroattivamente attribuito al consenso a suo tempo prestato l'ulteriore significato di una rinunzia alla patente di guida». Questo, concludono i giudici delle leggi, «ne comporta il denunciato contrasto con il diritto di difesa», previsto dall'articolo 24 della Costituzione, «sia per l'inadempimento, che ne consegue, rispetto al negozio processuale» del patteggiamento, «sia per il vulnus all'affidamento qualificato dell'imputato circa gli effetti delle proprie scelte».

Manifestamente inammissibilità, invece, la questione di legittimità costituzionale (sempre dell’articolo 120, commi 1 e 2, del Dlgs n. 285 del 1992) sollevata in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria, con riferimento alla automaticità della revoca della patente senza alcuna attenzione al caso specifico ed alla funzione rieducativa delle pena.

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Stupefacenti, no alla revoca della patente per chi ha patteggiato ante ‘99

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