Secondo il sanitario egli avrebbe subito un raggiro che l’avrebbe indotto a sottoscrivere una dichiarazione di accettazione in consegna del macchinario, che in realtà non era mai avvenuto, dietro promessa che ciò sarebbe servito ad accelerare i tempi.
Sulla base della dichiarazione del cliente il presunto truffatore avrebbe ottenuto dalla Centro Leasing il finanziamento dell’intero prezzo del macchinario, senza tuttavia versarne il prezzo alla Toshiba, la quale quindi non ha consegnato a RWS l’ecografo, che non è mai pervenuto all’ utilizzatore.
La Cassazione oggi ha confermato la sentenza della Corte di appello che aveva addebitato al medico la responsabilità di avere indotto la società opposta a versare a RWS l’intero importo del finanziamento, avendo egli sottoscritto la dichiarazione - che sapeva non veritiera - di avere ricevuto in consegna il macchinario.
Per gli ermellini dunque il ricorrente è il responsabile esclusivo per l’avventatezza con cui ha dichiarato di avere ricevuto un macchinario che in realtà non gli era stato consegnato e per il fatto che le clausole del contratto di leasing pongono a carico dell’utilizzatore tutti i rischi e le responsabilità per l’inadempimento del fornitore.
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