lunedì 4 novembre 2013

Autovelox: verbale nullo se manca l’indicazione del presegnalamento

Tribunale di Piacenza - Sentenza 8 giugno 2013

Il Tribunale di Piacenza, con sentenza 8 giugno 2013, interviene in materia di presegnalamento delle postazioni di controllo stabilendo la necessaria documentazione della segnaletica presente, nel corpo del verbale di accertamento della violazione. Il giudice di pace, per decidere sul ricorso presentato, aveva escusso in dibattimento, in qualità di testimone, l’agente di polizia stradale che aveva accertato la violazione, relativamente alle circostanze dell’infrazione accertata e alla presenza o meno della segnaletica mobile di presegnalamento, e alle dichiarazioni rilasciate aveva attribuito fede privilegiata. Il Tribunale sottolinea come “evidenti ragioni di tutela del buon andamento, efficienza, efficacia ed imparzialità dell’azione amministrativa implicano in capo alla amministrazione procedente un correlativo onere di documentazione dell’adempimento” dell’obbligo di presegnalamento delle postazioni di controllo. A tale fine il Giudice d’Appello sostiene la necessità pratico-operativa di predisposizione “da parte dell’Amministrazione, di appositi moduli prestampati da compilarsi in occasione della contestazione delle infrazioni; moduli che, pertanto, dovrebbero recare espressa menzione della presenza o dell’assenza di segnaletica mobile”.

Il verbale fa piena prova
Palese è dunque l’inosservanza, secondo il  Tribunale, del disposto dell’art. 142, codice della strada.
Per costante ed assolutamente consolidata giurisprudenza il verbale di accertamento, in quanto redatto dal pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, fa piena prova fino a querela di falso (cfr. Cassazione civile Sezione unite 17355/2009, e da ultimo Cassazione 15966/2012). Tanta e tale è l’ efficacia probatoria riconosciuta a tale documento da precludere al giudice ogni sindacato di merito su fatti e circostanze ivi riportate, e, quindi, ogni valutazione sulle modalità dell’accertamento (dispiegamento di uomini e mezzi, individuazione della sede stradale o della porzione di questa da sottoporre a controllo, individuazione del luogo ove posizionare l’apparecchiatura; in terminis da ultimo Sezioni unite 3936/2012). In altri termini, finché non sia proposta e definita la querela di falso, e non sia pertanto caducata, insieme con l’atto, la sua forza preclusiva di ogni contrario accertamento, non possono essere ammessi mezzi istruttori tesi a contrastare il contenuto dell’atto a fede privilegiata. Ciò è invece esattamente quanto avvenuto nel caso di specie; non sfugge pertanto il rilievo, preliminare, della inammissibilità della prova orale (testimonianza) dell’agente accertatore, dedotta ed illegittimamente ammessa ed esperita in primo grado.

Il quadro normativo
L’obbligo di presegnalamento delle postazioni di controllo dei limiti di velocità è stato previsto, per la prima volta nell’ordinamento italiano, con il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 convertito in legge 1° agosto 2002, n. 168. In particolare, l’articolo 4, prescrive che sulle autostrade e sulle strade extraurbane di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), e, previo decreto prefettizio, sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), possono essere utilizzati o installati dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148, codice della strada, debitamente approvati ed omologati per consentire di accertare in modo automatico la violazione, senza, cioè, la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti. Dell’utilizzazione o installazione dei suddetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo per il rilevamento delle violazioni di cui agli articoli 142 e 148, codice della strada, la norma impone di dare informazione agli automobilisti. E l’informazione agli automobilisti deve essere data, ovviamente, con apposita segnaletica verticale.

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