Se a seguito di un sinistro stradale il valore della riparazione supera quello del veicolo, non spetta il risarcimento in forma specifica bensì quello per equivalente. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 24718/2013, rigettando il ricorso di un uomo la cui macchina era stata rottamata a seguito del tamponamento da parte di un autocarro, e il cui ristoro era stato fissato in circa 2mila euro, basandosi sul valore commerciale del veicolo.
La Suprema corte comincia col ricordare il proprio orientamento secondo cui a norma dell’articolo 2058, secondo comma, del codice civile, “il giudice, allorché sia richiesto il risarcimento in forma specifica può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore”.
E ciò avviene quando “il sacrificio economico necessario per il risarcimento in forma specifica, in qualsiasi dei modi prospettabili (incluse, quindi, le riparazioni effettuate direttamente dal danneggiante o la corresponsione delle somme al danneggiato per effettuare dette riparazioni), superi in misura appunto eccessiva, date le circostanze del caso, il valore da corrispondere in base al risarcimento per equivalente”.
“Ne consegue - prosegue la sentenza - che in caso di notevole differenza tra il valore commerciale del veicolo incidentato ed il costo richiesto dalle riparazioni necessarie, il giudice potrà, in luogo di quest’ultimo, condannare il danneggiante (ed in caso di azione diretta ex art. 18 legge n.990/69, l’assicuratore), al risarcimento del danno per equivalente”.
Bocciata di conseguenza anche la richiesta del pagamento dell’Iva sulle riparazioni. Gli ermellini hanno infatti chiarito che “è pur vero che il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali, ma solo qualora la liquidazione sia stata operata in base alle spese di riattazione il risarcimento comprende anche l’Iva; essendo in questo caso stato riconosciuto il valore commerciale del veicolo e non l’importo, non sarebbe possibile aggiungervi l’Iva, occorrente per le riparazioni”.
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