Principio attivo irrilevante, tale da non poter indurre la modificazione dell’assetto necroscopico dell’utilizzatore: lo spaccio è escluso. E' l’estrema sintesi del caso affrontato dalla Cassazione con la sentenza 23319/13.
Il caso
Dopo la condanna alla pena di un anno e 3 mesi di reclusione e 4mila euro di multa per aver detenuto, a fine di spaccio, 12,50 grammi di hashish, l’imputato, tramite il proprio avvocato, presentava ricorso per cassazione. In primis, perché non era stato accertato il grado di purezza della sostanza stupefacente sequestrata e, in secundis, perché mancavano le prove in ordine alla detenzione della droga per finalità di spaccio. Motivi, questi, che vengono accolti entrambi. Tant’è vero che la Cassazione non ritiene corretta l’affermazione secondo cui – come affermato dai giudici di merito - l’accertamento della purezza della sostanza non è necessario in presenza di «circostanze di fatto indicative della destinazione allo spaccio». Infatti – precisano gli Ermellini – «l’accertamento del principio attivo può influire sulla stessa sussistenza dell’offensività della condotta di detenzione a fini di spaccio». È da escludere, dunque, il reato di cessione di sostanze stupefacenti qualora si tratti di quantitativi «talmente tenui e con principio attivo irrilevante tale da non poter indurre, neppure in maniera trascurabile, la modificazione dell’assetto necroscopico dell’utilizzatore» (Cassazione, 16154/11 e 21814/10).
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Stupefacenti: se il principio attivo è praticamente nullo, non c'è spaccio
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giovedì 24 ottobre 2013
Stupefacenti: se il principio attivo è praticamente nullo, non c'è spaccio

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