Viola le disposizioni del giudice la madre separata di una bambina di otto mesi che si trasferisce in Sicilia in cerca di un lavoro mentre un provvedimento del tribunale di Trento aveva collocato la minore presso l’ex abitazione coniugale a Capriana (Tn) stabilendo il diritto di visita anche infrasettimanale del padre. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 43292/2013, dichiarando inammissibile il ricorso della madre.
Per la Suprema corte, infatti, “l’elusione dell’esecuzione di un provvedimento del giudice civile che riguardi l’affidamento di minori può concretarsi in un qualunque comportamento da cui derivi la ‘frustrazione’ delle legittime pretese altrui, ivi compresi gli atteggiamenti di mero carattere omissivo, quando questi siano finalizzati ad ostacolare ed impedire di fatto l’esercizio del diritto di visita e di frequentazione della prole (cfr. in termini: cass. pen. sez. 6, 33719/2010, fattispecie in cui vi erano stati frequenti e non comunicati spostamenti dei luogo di dimora senza preavviso al marito separato non affidatario)”.
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