mercoledì 23 ottobre 2013

Non luogo a procedere per l’extracomunitario già espulso

Corte di cassazione - Sezione I penale - Sentenza 22 settembre 2013 n. 43257

Non luogo a procedere per il reato di immigrazione clandestina per lo straniero che dopo essere stato espulso una prima volta rientra nel territorio dello stato ma viene nuovamente respinto, il giorno successivo al suo ingresso, grazie al decreto del prefetto.

La Suprema corte spiega la doppia finalità della normativa sulle espulsioni nel caso di stranieri sottoposti a procedimento penale in Italia: “da una parte si vuole allontanare il più presto possibile dal territorio dello Stato lo straniero irregolare in Italia che abbia commesso un reato; dall’altra si vuole evitare un giudizio inutile ogni volta che il cittadino straniero non si trova più sul territorio nazionale (e non può rientrarvi se non munito della speciale autorizzazione del Ministro dell’Interno o dopo li periodo indicato dalla legge)”.

“È peraltro evidente - prosegue la sentenza - che, se lo straniero è rimasto in Italia - dopo aver commesso il reato - fino a quando è stato rinviato a giudizio, a quel punto il processo deve essere celebrato, poiché non sono state raggiunte le suddette finalità, e non vi sarebbe ragione di interrompere un processo, anche se nel corso dello stesso lo straniero imputato fosse stato espulso dal territorio dello Stato”.
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fonte: ilsole24ore/Non luogo a procedere per l’extracomunitario già espulso

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