Nella legge sul femminicidio il Parlamento ha ingranato la retromarcia proprio sul tassello più importante: l'irrevocabilità della querela. In una relazione firmata dal vice direttore Giorgio Fidelbo e redatta dal consigliere Luca Pistorelli, l'Ufficio del Massimario della Cassazione fa le pulci al testo del 15 ottobre scorso che ha definitivamente convertito in legge il decreto con le misure contro la violenza sulle donne.
La presenza dei minori
I tecnici della Suprema Corte - che già avevano analizzato il decreto legge di agosto - rilevano positivamente il superamento dei dubbi sulle aggravanti nei casi di "violenza assistita", quando cioè i minori assistano a episodi di violenza. Nel testo originario previste solo per maltrattamenti in famiglia e rapina, e non invece per reati più gravi. "Riserve di cui il Parlamento si è fatto carico", osserva la Cassazione, provvedendo a "configurare una nuova aggravante comune" a tutela dei minori di 18 anni e anche delle donne in gravidanza. Ciò non toglie che, nell'applicazione concreta, possa esserci qualche "interferenza" con altre disposizione del codice penale.
Stalking nella “relazione affettiva”
Un passo avanti anche riguardo alla formulazione del reato di atti persecutori, superando un precedente limite contenuto già nella legge del 2009 sullo stalking: quello che delimitava il reato al coniuge legalmente separato o divorziato o all'ex partner della vittima. Qualche modifica, insufficiente, era arrivata col decreto di agosto. La legge di conversione, invece, "ha ora definitivamente recepito le osservazioni critiche" e ha preso come parametro unicamente la relazione tra due persone, convivenza o vincolo matrimoniale, attuale o pregressa. E questo è giudicato positivamente dalla Cassazione, anche se restano "perplessità" sulla nozione di "relazione affettiva", che, piuttosto sfuggente, "si presta a incontrollate estensioni interpretative dell'aggravante" stessa.
La querela revocabile
Ma l'aspetto più critico riguarda la possibilità di revocare la querela. L'irrevocabilità prevista nel decreto era uno dei suoi punti qualificanti. "Scelta che però ha avuto vita breve - fa notare la Cassazione - giacché la legge di conversione è nuovamente tornata sulla disposizione citata, cercando un compromesso tra le opposte esigenze di rispettare la libertà della vittima del reato e di garantirle una tutela effettiva contro il menzionato rischio di essere sottoposta ad indebite pressioni". Si è fatta così "una parziale retromarcia". "Il Parlamento ha deciso di ripristinare la revocabilità della querela, salvo nel caso in cui il reato sia stato realizzato 'mediante minacce reiterate '", e ha posto dei paletti: la remissione deve essere esclusivamente processuale. L'intenzione del legislatore era quella di "affidare al giudice il compito di svolgere una verifica effettiva sulla spontaneità remissione della querela". Ma siccome "è remissione processuale della querela anche quella resa alla polizia giudiziaria o mediante procuratore speciale", lo strumento introdotto per delimitare i casi in cui la querela resta revocabile e per "prevenire illeciti condizionamenti, non sembra particolarmente funzionale allo scopo" e presenta dubbi interpretativi.
fonte: ilsole24ore/Femminicidio: i dubbi della Cassazione sulla nuova legge
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martedì 22 ottobre 2013
Femminicidio: i dubbi della Cassazione sulla nuova legge
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