mercoledì 23 ottobre 2013

Vietato ai dipendenti pubblici offrire o accettare regali dai colleghi

I rapporti tra dipendente e subordinati e sovraordinati, sono disciplinati dal Codice di comportamento nell'articolo 4, comma 2, che stabilisce, nella prima parte: "Il dipendente non accettare, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore".
Nella seconda parte è poi precisato che: "Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore".
Questo comma si collega al comma 2 dell'articolo 3 del precedente Codice di comportamento, che stabiliva:
"2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suo parente entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore".

Tra i due testi vi sono delle differenze, che hanno eliminato alcuni dubbi nei rapporti tra dipendenti e subordinati e sovraordinati, ma vi sono ancora alcuni punti che possono sollevare degli interrogativi.

Divieto di accettare regali
Consideriamo innanzitutto il divieto di accettare regali o altre utilità da un proprio subordinato.
Nel precedente Codice di comportamento era prevista "da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado".
Questa formulazione è stata eliminata, e il divieto è ora esteso a tutti i parenti, affini, amici, conoscenti ed è stata introdotta la formula: "Il dipendente non accetta (…) da un proprio subordinato direttamente o indirettamente (…)".
Ma il punto che può sollevare dei dubbi riguarda l'inciso" "proprio subordinato" che non era presente nel precedente comma 2 dell'articolo 3. L'espressione "proprio subordinato" dovrebbe fare riferimento all'ufficio, ed indicare quindi un subordinato che fa parte, in posizione subordinata, dell'ufficio del dipendente. In questo modo, però, il divieto di accettare regali e altre utilità non dovrebbe valere per i subordinati che non fanno parte dell'ufficio ma che appartengono ad altri uffici, e tale affermazione potrebbe essere sostenuta dall'argomento che ogni previsione negativa e imitatrice di posizioni giuridiche soggettive è di stretta interpretazione.
Sia la tesi sia l'argomento di sostegno non sarebbero persuasivi, per varie ragioni.
In primo luogo, perché il diniego che è previsto nella prima parte del comma 3 dell'articolo 4 non si riferisce ad una posizione soggettiva di diritto, perché non vi è, per il dipendente, il diritto di accettare regali.
In secondo luogo, perché proprio il comma 2 dell'articolo 4 stabilisce espressamente che: "Il dipendente non accetta (…) regali o altre utilità", e quindi la regola generale è quella che il dipendente non accetta, e quindi non deve accettare, regali o altre utilità.
In terzo luogo, perché il divieto dell'accettazione dei regali o altre utilità è precisato con l'espressione: "direttamente o indirettamente", e ciò significa che il dono di questi regali o altre utilità può essere effettuato direttamente dal "proprio" subordinato, o anche "indirettamente", e quindi effettuato da altre persone, o tramite altre persone, fisiche o giuridiche.
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fonte: ilsole24ore//Vietato ai dipendenti pubblici offrire o accettare regali dai colleghi

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