Giudice penale non più competente: sulla sanzione accessoria provvede il Prefetto.
La guida in stato d’ebbrezza accertata soltanto attraverso la valutazione dei sintomi non è più un illecito penale, ma solo amministrativo, ed è punito ormai con una sanzione da 527 a 2.108 euro oltre che con la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.
La condizione, ovviamente, è che sia stato accertato un tasso alcolemico di minimo 0,5 e non più alto di 0,8 grammi per litro (g/l).
Lo ha chiarito una recente sentenza della Cassazione [1].
Tale fattispecie è stata infatti depenalizzata dalla riforma del codice della strada introdotta nel 2010. La legge [2] ha trasformato in semplice illecito amministrativo ciò che prima era considerato illecito penale.
Niente condanna per l’imputato, allora e l’eventuale sentenza penale va annullata.
La seconda conseguenza di tale ragionamento è che, per tale tipo di sanzione, non è più competente il giudice penale, ma il Prefetto, cui gli atti vanno trasmessi.
[1] Cass. sent. n. 41399/13.
[2] L. 120/10.
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fonte: laleggepertutti.it//Depenalizzata la guida in stato di ebbrezza accertata solo dai sintomi
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venerdì 11 ottobre 2013
Depenalizzata la guida in stato di ebbrezza accertata solo dai sintomi
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