venerdì 6 settembre 2013

Brecciolino non segnalato in strada: la responsabilità è della società esecutrice

Sul manto stradale c’era del brecciolino che non avrebbe dovuto esserci e che non era neppure segnalato, così un uomo, in sella al suo motociclo, rovinava a terra. Dopo il mancato riconoscimento del risarcimento danni da parte dei giudici di appello, l’uomo propone ricorso per cassazione. La Cassazione (ordinanza 19905/13) accogliendo le doglianze del ricorrente, rinvia al Tribunale che dovrà applicare il principio di diritto espresso dalla stessa Corte. I giudici di Cassazione sottolineano che la responsabilità per le cose in custodia (art. 2051 c.c.) «ha natura oggettiva e necessita, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento, tale da prescindere dall’accertamento della pericolosità della cosa stessa e da sussistere in relazione a tutti i danni da essa cagionati», essendo comunque esclusa solo dal caso fortuito (Cass., n. 6550/2011).

Fonte: www.dirittoegiustizia.it
La Stampa - Brecciolino non segnalato in strada: la responsabilità è della società esecutrice

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