venerdì 6 settembre 2013

«Basta, mo m’hai rutti...»: frase volgare, ma nessuna lesione dell’onore. Voleva solo essere lasciato in pace

Un litigio per un radio-mobiletto: una frase, un gesto, due reati? Due uomini si trovano a discutere per la sparizione di un mobiletto in legno con radio incorporata. Il mobiletto si trovava infatti in un locale dell’imputato, ma era di proprietà della sorella incapace, la cui tutrice era la moglie dell’offeso. L’imputato aveva chiesto di sgomberare il locale, la persona, poi offesa, chiedeva in maniera petulante dove fosse tale mobiletto. E’ a questo punto che avviene il fatto oggetto di processo. L’uomo, stanco delle continue richieste, gesticolando in maniera veemente a pochi centimetri dalla faccia dell’altro, afferma: «basta, mo m’hai rutti li ...». Il Giudice di Pace condanna l’uomo per i delitti di ingiuria e di minaccia. Il Tribunale lo assolve. Parte civile e PM ricorrono per cassazione, non ritenendo integrata la scriminante prevista dall’art. 599 c.p. secondo cui non è punibile chi ha pronunciato ingiurie «nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso», e sbagliata l’interpretazione dell’espressione come equivalente a «non infastidirmi». Errata anche la mancata configurazione del reato di minaccia, visto i gesti dell’imputato sarebbero stati tali da incutere timore e da diminuire l’altrui libertà morale. Per l’ingiuria bisogna guardare al contesto concreto. La Suprema Corte (sentenza 19223/13) sottolinea come la frase incriminata, di indubbia volgarità, «non si è tradotta in un oggettivo giudizio di disvalore sulle qualità personali» della persona offesa, ma «ha rappresentato una reazione, sicuramente scomposta e non giustificabile sul piano dell’ordinaria educazione, alle richieste delle parte civile, evidentemente vissute dall’imputato come assillanti». In tema di tutela penale dell’onore bisogna infatti far riferimento al contesto concreto in cui la frase viene pronunciata. Peraltro, la sensibilità e la coscienza sociale sono cambiati: un linguaggio più disinvolto ed aggressivo è ormai accettato e sopportato dalla maggioranza dei cittadini. La Cassazione ribadisce quindi che «l’unico limite che non va superato è l’esigenza di evitare l’utilizzo di espressioni e argomenti che trascendano in attacchi diretti a colpire l’onore o il decoro altrui». Corretta anche l’esclusione dell’intimidazione nei veementi gesti fatti dall’imputato. Il reato di minaccia è infatti configurabile solo quando «sia adottato un comportamento univocamente inidoneo ad ingenerare timore, sicché possa essere turbata o diminuita la libertà psichica del soggetto passivo, che richiede, nel caso in cui la minaccia si concretizzi in un gesto, l’esecuzione di uno o più gesti espliciti, chiari ed inequivocabilmente utilizzati per ingenerare timore in chi risulta esserne destinatario». Per questi motivi la Corte respinge il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it
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