Il caso
Il Tribunale aveva omologato la separazione consensuale tra due coniugi, con l’imposizione al marito del pagamento di una somma mensile; l’uomo, dopo un breve periodo di separazione, si era riconciliato con la moglie e aveva ripreso la normale convivenza nella casa coniugale, che si era protratta per diversi anni. In seguito a una nuova rottura, la moglie aveva intimato all’ex il pagamento di una cospicua somma, oltre agli interessi, con conseguente notifica dell’atto di pignoramento. Il coniuge aveva proposto opposizione all’esecuzione avviata nei suoi confronti, lamentando che le somme intimate erano illegittime, in quanto concernenti il periodo in cui era cessato lo stato di separazione. In esito al giudizio, il Tribunale aveva accolto in parte l’opposizione, dichiarato la nullità del pignoramento e l’inefficacia dell’ordinanza di assegnazione per la parte non ancora eseguita, compensato le spese. Contro la sentenza, il marito ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente trascurato che l’ordinanza di assegnazione doveva ritenersi inefficace integralmente. La Suprema Corte ha ritenuto la doglianza infondata, affermando che la riconciliazione successiva al provvedimento di omologazione ne determina la caducazione. Piazza Cavour ha sottolineato: da ciò «deriva che, in caso di una successiva separazione, occorre una nuova regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi in virtù di un ulteriore provvedimento e il giudice, in tale ipotesi, dovrà procedere a una nuova valutazione della situazione economico-patrimoniale dei coniugi tenendo conto delle eventuali sopravvenienze e – quindi – anche delle disponibilità acquisite per effetto della precedente separazione». Non c’è vizio se la decisione, adottata in contrasto con la pretesa della parte, ne esprime sostanzialmente il rigetto. Infine, la Cassazione si è pronunciata sull’ulteriore censura del ricorrente, in base alla quale il Tribunale avrebbe errato nella parte in cui, valutata la possibilità di emettere una condanna alla restituzione, ha poi omesso di pronunciare sul punto neanche nella forma di condanna generica, essendosi formata la prova dell’importo dovuto attraverso la mancata contestazione dello stesso e l’ammissione implicita in alcuni scritti depositati. I giudici di legittimità hanno considerato infondata anche questa censura. Infatti, essi hanno ricordato che non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice nel dispositivo a integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Infatti, la Corte ha precisato che, nella specie, «le parti non hanno allegato al proprio fascicolo il precetto posto a base dell’azione esecutiva, sì da consentire la verifica dell’importo richiesto per il periodo di ripresa della convivenza, indubbiamente indebito, e per il periodo di successiva separazione, che il giudice della nuova separazione dovrà valutare ai fini del regime economico dei coniugi».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it
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