No all’estradizione per l’emissione di assegni postdati
Corte di cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 28 agosto 2013 35669
Esclusa l’estradizione, mancando il requisito della doppia punibilità, per il manager rumeno che, senza mettere in opera artifizi o raggiri, pagava la merce sempre con assegni postdatati, essendo il venditore al corrente delle difficoltà economiche dell’acquirente. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 35669/2013.
Secondo la Suprema corte (chiamata a giudicare dopo la condanna a tre anni per truffa aggravata da parte di un tribunale romeno), infatti, “l’emissione reiterata di assegni posdatati non risulta accompagnata da elementi indicativi della messa in opera di artifizi o raggiri idonei ad indurre in errore. Emerge anzi la consapevolezza del venditore delle difficoltà economiche dell’azienda acquirente, al punto da accettare assegni posdatati”.
“Tale condotta - prosegue la sentenza - è sanzionabile nell’ordinamento italiano soltanto in via amministrativa, a norma della legge 15 dicembre 1990, n. 336, come modificata dal Dlgs 30 dicembre 1999 n. 507”. Ne consegue che, difettando il presupposto della doppia punibilità, l’estradizione non può essere concessa e la sentenza va annullata senza rinvio.annessa al Dpr 834/1981, con manifestazione del danno clinico”.
Fonte: ilsole24ore
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mercoledì 28 agosto 2013
No all’estradizione per l’emissione di assegni postdati

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