Corte di cassazione - Sezione lavoro - Sentenza 28 agosto 2013 n. 19811
La decadenza per il diritto al danno da trasfusione (epatite) decorre dal momento in cui c’è la consapevolezza dell’effettivo pregiudizio e non dalla semplice positività al virus. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 19811/2013, accogliendo il ricorso di una donna contro il ministero della Salute.
Secondo la Suprema corte infatti “il termine di decadenza di tre (e dieci) anni, di cui all’art. 3, comma 1, si sposta in avanti nel senso che comincia a decorrere dal momento della consapevolezza, da parte di chi chiede l’indennizzo, del superamento della soglia”.
Per cui il momento rilevante è quello in cui il soggetto contagiato abbia avuto conoscenza di essere portatore di una infermità classificabile in una delle categorie della tabella ‘A’.
Mentre la Corte di appello aveva ritenuto rilevante, ai fini della decorrenza del termine, il momento della conoscenza della positività al virus, occorreva invece “fare riferimento al momento della acquisita consapevolezza dell’esistenza di un danno epatico, ossia di una patologia riconducibile (secondo un parametro di riferimento) ad una della malattie della tabella ‘A’ annessa al Dpr 834/1981, con manifestazione del danno clinico”.
Fonte: ilsole24ore
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