Difendersi dall’accusa di omessa presentazione e, in particolare, dal reato di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 D.Lgs. n. 74/2000, dimostrando di avere, comunque provveduto alla presentazione della comunicazione annuale IVA, è del tutto inutile. Queste, in estrema sintesi, le conclusioni contenute nella sentenza n. 44433/13 della III Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione. Nel caso di specie il soggetto passivo aveva sostenuto di essere in posizione creditoria nei confronti dell’Erario, e di non avere superato le soglie di punibilità previste dal citato art. 5, D.Lgs. 74/2000 (secondo cui “è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a euro trentamila”). Nello stesso tempo il contribuente aveva affermato che la presentazione della Comunicazione annuale potesse considerarsi elemento sufficiente a dimostrare che egli non aveva inteso sottrarsi all’attività accertatrice dell’Erario. I Giudici di legittimità, confermando le conclusioni del Tribunale di merito, hanno sottolineato come l’adempimento della comunicazione IVA non è sostitutivo rispetto a quello della dichiarazione annuale, non essendo la prima in alcun modo equipollente alla seconda. La finalità della comunicazione è quella di assolvere “allo scopo di fornire all’amministrazione finanziaria i dati IVA sintetici che costituiscono una prima base di calcolo per la determinazione delle risorse proprie che lo Stato deve versare al bilancio comunitario”. È con la dichiarazione annuale IVA, e solo con quella, che il soggetto passivo procede alla “definitiva autodeterminazione dell’imposta dovuta”. Non poteva dunque essere neppure dimostrata dal contribuente, nel caso di specie, la propria posizione creditoria né, dunque, la prova del mancato superamento delle soglie penali previste dall’art. 5 D.Lgs. n. 74/2000.
Fonte: http://fiscopiu.it/La Stampa - La comunicazione IVA non sana l’omessa presentazione della dichiarazione annuale
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
martedì 5 novembre 2013
La comunicazione IVA non sana l’omessa presentazione della dichiarazione annuale
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Responsabilità professionale medica, stop alle "liti temerarie" contro i medici
Stop alle "liti temerarie" contro i medici: su 100 cause per responsabilità professionale, nel penale, solo il 5% porta a una con...
-
“Mongolo” e “ladro”. Così, tramite messaggio, il nipote apostrofa lo zio. Logica, e non discutibile, la condanna per il reato di ingiuria: è...
-
Con un revirement che può avere conseguenze significative sulle operazioni di affitto di azienda, la Cassazione (sentenza 23581 del 9 ottobr...
-
Risponde di lesioni colpose di cui all'articolo 590 cod. pen. l'automobilista che apre la portiera della macchina per scendere e co...
Nessun commento:
Posta un commento