martedì 5 novembre 2013

La comunicazione IVA non sana l’omessa presentazione della dichiarazione annuale

Difendersi dall’accusa di omessa presentazione e, in particolare, dal reato di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 D.Lgs. n. 74/2000, dimostrando di avere, comunque provveduto alla presentazione della comunicazione annuale IVA, è del tutto inutile. Queste, in estrema sintesi, le conclusioni contenute nella sentenza n. 44433/13 della III Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione. Nel caso di specie il soggetto passivo aveva sostenuto di essere in posizione creditoria nei confronti dell’Erario, e di non avere superato le soglie di punibilità previste dal citato art. 5, D.Lgs. 74/2000 (secondo cui “è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a euro trentamila”). Nello stesso tempo il contribuente aveva affermato che la presentazione della Comunicazione annuale potesse considerarsi elemento sufficiente a dimostrare che egli non aveva inteso sottrarsi all’attività accertatrice dell’Erario. I Giudici di legittimità, confermando le conclusioni del Tribunale di merito, hanno sottolineato come l’adempimento della comunicazione IVA non è sostitutivo rispetto a quello della dichiarazione annuale, non essendo la prima in alcun modo equipollente alla seconda. La finalità della comunicazione è quella di assolvere “allo scopo di fornire all’amministrazione finanziaria i dati IVA sintetici che costituiscono una prima base di calcolo per la determinazione delle risorse proprie che lo Stato deve versare al bilancio comunitario”. È con la dichiarazione annuale IVA, e solo con quella, che il soggetto passivo procede alla “definitiva autodeterminazione dell’imposta dovuta”. Non poteva dunque essere neppure dimostrata dal contribuente, nel caso di specie, la propria posizione creditoria né, dunque, la prova del mancato superamento delle soglie penali previste dall’art. 5 D.Lgs. n. 74/2000.

Fonte: http://fiscopiu.it/La Stampa - La comunicazione IVA non sana l’omessa presentazione della dichiarazione annuale

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