martedì 29 gennaio 2019

Sinistri stradali: se il pedone non attraversa sulle strisce deve dare la precedenza alle auto

Il pedone che attraversa la strada non sulle strisce e viene investito dall'auto può concorrere (anche pesantemente) nella responsabilità del sinistro. La Cassazione - con ordinanza n. 2241/19 - ha puntualizzato che non ha i poteri per rivedere le percentuali di responsabilità fissate in appello ossia il 60% a carico del pedone e il restante 40% per il conducente. Questo perché - si legge nella decisione - il giudice deve partire inizialmente da un presunzione di colpa pari al 100% a carico del guidatore; successivamente accertare in concreto la colpa del pedone e, infine, ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze a dimostrare la colpa in concreto del pedone.
Il giudice di prime cure, quindi, non ha fatto altro che applicare tale regola sulla scorta di quanto appurato dalla consulenza tecnica d'inchiesta. A nulla sono valsi i motivi d'appello dei superstiti del parente investito nell'affermare che il sinistro fosse avvenuto nei pressi di una chiesa o che al momento dell'investimento la congiunta si trovava “in prossimità dell'attraversamento pedonale segnalato per attraversamento perdonale”.
Ricordano i giudici che sul pedone che attraversa la strada al di fuori delle strisce pedonali grava l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli. Confermate le percentuali di responsabilità del giudice di prime cure.
fonte: CassaForense-DatAvv

giovedì 24 gennaio 2019

Casa coniugale: cade in comunione anche se acquistata con denaro del genitore di uno dei coniugi

La somma di denaro donata dal genitore al figlio, coniugato in regime di comunione legale dei beni, non costituisce un’ipotesi di donazione indiretta ed entra a far parte del regime di comunione legale dei beni, anche se manca un atto che rivesta la forma richiesta dalla legge per la validità delle donazioni, e cioè l’atto pubblico stipulato alla presenza di due testimoni.
Ove la donazione riguardi una somma di denaro impiegata dal donatario per l’acquisto della casa familiare e ove detto acquisto sia condiviso con il coniuge, il donatario in tal modo dona al coniuge il 50% della proprietà consentendone l’intestazione allo stesso. Non può pertanto ravvisarsi una donazione indiretta dell’intero immobile al donatario tale da escludere la comunione del bene tra i coniugi.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Sez. VI, Pres. D’Ascola – Rel. Orilia con l’ordinanza n. 19537 del 24.07.2018.
La vicenda ha riguardato un soggetto che ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia di rigetto della corte territoriale che a sua volta aveva respinto la domanda spiegata dallo stesso in primo grado nei confronti dell’ex coniuge e di una società di costruzioni.
In particolare il soggetto aveva convenuto in giudizio l’ex moglie al fine di vedersi riconosciuta l’esclusiva proprietà dell’immobile oggetto, a suo dire, di donazione indiretta da parte della madre la quale gli aveva fornito il denaro necessario all’acquisto.
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso, oltre che inammissibile, anche infondato in quanto il giudice di appello aveva accertato che la donazione tra madre e figlio aveva riguardato solo una somma di danaro da utilizzare per l’acquisto della casa familiare e che il figlio, impiegando tale somma nell’acquisto da condividere con la futura moglie, ha in tal modo donato a questa il 50% della proprietà consentendone l’intestazione alla medesima
Pertanto, a parere degli ermellini, l’apprezzamento della Corte di merito, in linea con i principi che regolano la forma delle donazioni indirette (non necessità dell’atto solenne, ma sufficienza del rispetto della forma prescritta per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità), non è pertanto censurabile.
In conclusione, i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso con addebito di spese alla parte soccombente.

fonte: www.expartecreditoris.it

Furbetti del cartellino, truffa aggravata anche se il danno arrecato è lieve

È configurabile il reato di truffa aggravata per il dipendente che attesti la sua presenza malgrado si allontani dall'ufficio, anche se il danno economico cagionato all'ente sia di per sé poco rilevante dal punto di vista economico. Difatti, un tal tipo di condotta incide sull'organizzazione dell'ente stesso e lede gravemente il rapporto fiduciario tra il singolo impiegato e il datore di lavoro pubblico. In tali ipotesi può, eventualmente, configurarsi l'attenuante della speciale tenuità del danno. Ad affermarlo è la Cassazione con la sentenza 3262, depositata ieri.

Il caso - Al centro della vicenda c'è l'ennesimo caso di furbetti del cartellino. Questa volta il protagonista è un solo dipendente pubblico, indagato per truffa aggravata perché quasi quotidianamente, aggirando il sistema di rilevazione dell'orario di presenza, decurtava minuti dalle sue giornate lavorative. Per tale motivo il Gip disponeva la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici per la durata di due mesi. Il dipendente pubblico però impugnava la decisione ottenendo dal Tribunale del riesame la revoca della misura. Per quest'ultimo, infatti, il raggiro contestato era sì quasi quotidiano, ma di fatto inconsistente perché avrebbe prodotto nel complesso assenze di pochi minuti quantificabili in termini retributivi in poco più di 50 euro, traducendosi perciò in un danno poco apprezzabile per la pubblica amministrazione.
La decisione - Su ricorso del Pubblico ministero interviene la Cassazione che con una sentenza concisa e ben argomentata boccia totalmente la decisione del riesame. Il Tribunale, infatti, ha escluso la configurabilità della truffa valorizzando elementi che, al più, evidenziano la sua non particolare gravità, ma non ne impediscono la configurabilità. La Corte ricorda che la falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, in qualunque modo essa avvenga, integra il reato di truffa aggravata, sempre che i periodi di assenza siano economicamente apprezzabili. In quest'ottica, anche una indebita percezione di poche centinaia di euro costituisce un danno economicamente apprezzabile per il datore di lavoro pubblico, potendo l'esiguità della somma integrare l'attenuante della speciale tenuità, ex articolo 62 comma 4 Cp, non certo impedire la configurabilità del reato di cui all'articolo 640 comma 2 n. 1 Cp.
Ciò posto, il Collegio rincara la dose affermando che per valutare l'entità del danno non basta avere riguardo alla perdita economica, ma assume rilievo anche l'incidenza della condotta delittuosa sull'organizzazione dell'ente pubblico, il quale potrebbe aver subito un pregiudizio rilevante per effetto delle pur minime assenze, non tanto sotto un profilo quantitativo, ma sul piano dell'efficienza degli uffici. Per i giudici di legittimità, infatti, le singole assenze incidono sull'organizzazione dell'ufficio «alterando la preordinata dislocazione delle risorse umane» e «modificando arbitrariamente le prestabilite modalità di prestazione della propria opera». In sostanza, chiosa il Collegio, lo svolgimento della quotidiana attività amministrativa è «messa a repentaglio dalle personali iniziative di quei dipendenti che mutino a proprio piacimento i prestabiliti orari di presenza in ufficio» e che forniscono una «prestazione diversa da quella doverosa».

fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

Diffamazione: oneri meno stringenti per i post satirici su Facebook

Il giudice non può addossare a chi pubblica un post su Facebook gli stessi oneri di un giornalista. Va dunque esclusa la diffamazione per il commento negativo sul social network, con il quale si stronca un'attività gastronomica, accusando il gestore di avere prezzi alti e “truffare” sul peso. La Cassazione, con la sentenza 3148, accoglie il ricorso contro una doppia condanna, incassata sia in primo sia in secondo grado, per aver offeso la reputazione della titolare di una gastronomia, pubblicando sul profilo Facebook una guida satirica ai peggiori ristoranti della città e dintorni. Nel mirino era finito un signore accusato di vendere pasta a prezzi esorbitanti bluffando anche sul peso. Per il Tribunale e per la Corte d'appello la diffamazione c'era, senza che si potesse invocare la scriminante del diritto di critica o la verità dei fatti narrati. L'offesa maggiore sarebbe stata nell'accusa di aver venduto 750 grammi ravioli spacciandoli per un chilo. Per i giudici di merito non era detto che l'esercente avesse agito volontariamente, né che fosse sua abitudine frodare i clienti. In più l'imputato aveva prima bollato il locale come uno dei peggiori della zona, poi aveva additato il proprietario come truffatore e, solo dopo, aveva fatto riferimento all'acquisto dei ravioli con il peso “taroccato” . Per la Cassazione però il fatto non costituisce reato. Il fatto che il locale fosse caro corrispondeva al vero, l'impiego del termine “truffatore” andava riferito ai prezzi esorbitanti e ai dubbi sulla rispondenza tra peso e prezzo pagato: era dunque una critica all'attività e non un giudizio sull'etica del privato. Il post, pubblicato sul social network, era caratterizzato da aspetti satirici, come dimostrato dal nome della rubrica “Guida cupittuna lisci” : “Guida ai copertini lisci” in antitesi alla nota “Guida Michelin”. I giudici, in quel contesto, non potevano porre a carico del soggetto che aveva pubblicato il post oneri informativi analoghi a quelli che gravano su un giornalista professionista, senza tenere conto della profonda diversità tra le due figure, per ruolo, funzione, formazione, capacità espressive, spazio divulgativo e relativo contesto.

fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato