Ricorre la situazione di abbandono sia in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizi sociali sia qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo psico-fisico, per cui la rescissione del legame familiare è l’unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità effettiva. Lo afferma la Cassazione nella sentenza 14448/14.
Il caso
La Corte d’appello di Roma confermava la decisione del tribunale dei minorenni di Roma, che aveva dichiarato lo stato di adottabilità di una bambina, disponendo il divieto di contatto con i genitori e confermando l’affidamento ai servizi sociali, oltre alla sospensione della potestà genitoriale. I genitori ricorrevano in Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 1 l. n. 184/1983 (disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori), in quanto la Corte d’appello avrebbe rilevato la loro inidoneità genitoriale basandosi esclusivamente sulla loro personalità e limitando i riscontri sul rapporto con la figlia su quanto affermato dai servizi sociali.
Diritto alla propria famiglia. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che l’art. 1 l. n. 184/1983 attribuisce al diritto del minore di crescere nell’ambito della propria famiglia d’origine un carattere prioritario, considerandola l’ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, e mira a garantire tale diritto mediante la predisposizione di interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare.
Compiti dei servizi sociali. Di conseguenza, il servizio sociale non si limita a rilevare le insufficienze in atto del nucleo familiare, ma, soprattutto, concorre a rimuoverle con interventi di sostegno, se possibile. Inoltre, ricorre la situazione di abbandono sia in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizi sociali sia qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo psico-fisico, per cui la rescissione del legame familiare è l’unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità effettiva.
Nel caso di specie, erano state ampiamente dimostrate, attraverso le relazioni degli operatori intervenuti nel periodo tra la nascita della bambina e la sentenza di secondo grado, la totale inadeguatezza dei genitori, una situazione fortemente lesiva per la minore ed un grave rischio evolutivo nel caso fosse rimasta con la famiglia. Il fallimento dell’attività dei servizi sociali aveva poi escluso la capacità di recupero della funzione genitoriale. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - I servizi sociali alzano bandiera bianca: i genitori non possono essere ritenuti tali
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giovedì 11 settembre 2014
I servizi sociali alzano bandiera bianca: i genitori non possono essere ritenuti tali
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