venerdì 9 ottobre 2015

Se il brevetto non è registrato non c'è contraffazione

La contraffazione di brevetto non può configurarsi fin quando il brevetto non è registrato, ma (art. 5 d.P.R. 338/1979) non c'è neppure dopo la registrazione se l’attività del preteso contraffattore preesisteva al brevetto stesso. Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza 19174/15.

Il caso

Il tribunale accoglie la domanda formulata da un uomo (titolare di una ditta) e una donna (quale coinventore) che hanno portato in giudizio una s.r.l. affermando di averle venduto tre stampi - corrispondenti alla relativa domanda di brevetto per invenzione industriale - e che la società, pur informata che l’apparecchiatura era un'invenzione dei due, ha modificato alcuni stampi di sua proprietà imitando quelli oggetto di brevetto.

Il tribunale, ritenendo che siano stati commessi atti illeciti di contraffazione e concorrenza sleale, vieta alla società ogni ulteriore utilizzazione o commercializzazione e la condanna al risarcimento del danno. La corte d’appello, invece, ritenendo non raggiunta la prova della contraffazione, accoglie il ricorso della società.

L'uomo e la donna ricorrono in Cassazione, affermando che la corte di merito avrebbe escluso la contraffazione facendo riferimento alla circostanza per la quale l’uso degli stampi modificati da parte della società era antecedente alla registrazione del brevetto da parte dei ricorrenti, e sostenendo che la circostanza è irrilevante perché l’art. 5 d.P.R. n. 338/1979 (Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti) va interpretato per «fornire tutela al preuso legittimo dell’invenzione, non anche ad un preuso illecito in quanto derivante da concorrenza sleale per imitazione servile dei prodotti di un’impresa concorrente».

La Cassazione reputa che i ricorrenti hanno sovrapposto questioni che devono essere tenute ben distinte: una cosa, infatti, è l’imitazione delle caratteristiche di un prodotto altrui, che può integrare gli estremi della concorrenza sleale a prescindere da qualsiasi tutela brevettuale; altro è, invece, la contraffazione di brevetto, che non c'è fin quando il brevetto non è registrato e che, secondo la norma di legge richiamata, non sussiste neppure dopo la registrazione se, come nel caso, l’attività del preteso contraffattore preesisteva al brevetto. Quindi la Corte rigetta il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Se il brevetto non è registrato non c'è contraffazione - La Stampa

giovedì 8 ottobre 2015

Durante lo sciopero, il postino rifiuta la sostituzione del collega assente: la multa è legittima

Sconfitta in primo e in secondo grado per Poste Italiane. In Cassazione, invece, l’azienda vede riconosciuta la correttezza del proprio operato. E' fondamentale l’accordo coi sindacati, da cui emerge che la sostituzione per due giornate del collega assente, nella stessa area territoriale, non è valutabile come lavoro straordinario. Ed è sanzionabile, quindi, il rifiuto del lavoratore, che non può appigliarsi al diritto di sciopero (Cassazione, sentenza 17770/15).

Il caso

L'azienda ha adottato la linea dura: «multa, commisurata ad un’ora di retribuzione» per il dipendente – un «portalettere» – che si è rifiutato di «sostituire un collega assente» e di «svolgere la prestazione lavorativa nell’ambito della medesima area territoriale». Per i giudici l'azienda ha sbagliato, trascurando lo «sciopero proclamato dal sindacato Cobas»: la «prestazione aggiuntiva» richiesta al dipendente aveva gli «stessi caratteri del lavoro straordinario, per il quale era stata prevista l’astensione dal lavoro». Ciò comporta l’azzeramento della «sanzione» applicata da Poste Italiane.

L’azienda, in Cassazione, richiama l’«accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali». Dalla lettura dei diversi punti del documento emerge che «era previsto l’obbligo aggiuntivo di sostituzione dell’agente assente appartenente all’area territoriale di riferimento» e che tale «obbligo di sostituzione» non è catalogabile come «prestazione straordinaria». Quindi, il «rifiuto di esecuzione di una parte delle mansioni legittimamente richiedibili al lavoratore» non può essere valutabile come «esercizio legittimo del diritto di sciopero».

Il nodo, come riconoscono i giudici, è la «qualificazione in termini di lavoro straordinario o di lavoro rientrante nell’orario normale della prestazione aggiuntiva richiesta dalla società al suo dipendente». E su questo fronte per la Cassazione bisogna ribadire che «il rifiuto di effettuare la sostituzione del collega assente è rifiuto di esecuzione di una parte delle mansioni legittimamente richiedibili al lavoratore e non costituisce esercizio del diritto di sciopero», proprio tenendo presente che nell’«accordo» tra azienda e sindacati è messo ‘nero su bianco’ il fatto che «le prestazioni straordinarie non comprendono l’obbligo di sostituzione».

In sintesi, «il rifiuto del lavoratore di effettuare la consegna di una parte della corrispondenza di competenza di un collega, assegnatario di altra zona della medesima area territoriale» non è «astensione dal lavoro straordinario» né «astensione per un orario delimitato e predefinito», bensì è «rifiuto di effettuare una delle prestazioni dovute». Ciò comporta l’applicazione legittima della sanzione disciplinare.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Durante lo sciopero, il postino rifiuta la sostituzione del collega assente: la multa è legittima - La Stampa

Ha un reddito più corposo di quello dichiarato: deve dare un assegno all’ex moglie

Il tenore di vita, l'attività imprenditoriale e il nuovo nucleo familiare spingono i giudici a ritenere che l'uomo abbia una disponibilità economica ben maggiore rispetto a quella dichiarata a fini fiscali. Quindi è doveroso che versi un assegno all’ex moglie, prima licenziata e poi lavoratrice solo saltuaria. Lo afferma la Cassazione con l'ordinanza 17738/15.

Il caso

Addio definitivo tra marito e moglie. Ognuno per la propria strada, o quasi... Restano, difatti, gli strascichi a livello economico. E, nonostante le obiezioni dell’uomo – che pone in evidenza le spese da lui affrontate per la creazione di un nuovo nucleo familiare –, è immutato il suo onere a favore della donna.

Dopo la «cessazione degli effetti civili del matrimonio» resta da sciogliere il nodo relativo ai rapporti economici tra gli ex coniugi. E su questo fronte all’uomo viene attribuito il dovere di corrispondere «un assegno divorzile, di 500 euro, in favore» della donna. Secondo l’ex marito, i giudici hanno valutato in modo sbagliato le «condizioni economiche» sue – con particolare riferimento alle «dichiarazioni a fini fiscali» e alla nuova famiglia da lui creata – e dell’ex moglie. L'obiettivo è chiaro: ottenere una diversa «comparazione» delle forze economiche degli ex coniugi, e una riduzione dell’assegno a favore della donna.

Ogni obiezione, però, si rivela inutile. Il riferimento fatto dall’uomo al «reddito percepito dall’ex moglie a titolo di lavoro part-time e pari a 1.000 euro mensili» è ‘datato’: i giudici della Suprema Corte sottolineano che la donna ha messo sul tavolo il proprio licenziamento, dimostrando di aver poi svolto solo «lavori saltuari, che le hanno consentito solo una modesta integrazione del reddito proveniente dalla corresponsione dell’assegno di mantenimento».

Non è neppure contestabile l'attribuzione all’uomo di un «reddito superiore a quello dichiarato a fini fiscali di 15-16mila euro annui». Ciò alla luce del «tenore di vita» e della circostanza che l’uomo – il quale «svolge un’attività imprenditoriale» – «ha continuato a corrispondere un contributo complessivo mensile» all’ex moglie e alle figlie «di circa 1.000 euro mensili, nonostante la nascita di una figlia» con una nuova compagna.

Infine, anche il dato del nuovo nucleo familiare creato dall’uomo si rivela decisivo e favorevole all'ex moglie: significativo, in questa ottica, il dato della «disponibilità di un’altra casa di proprietà», con la nuova compagna. Da ciò è logico desumere che egli non «debba fare fronte a un canone di locazione per soddisfare le esigenze abitative» della sua nuova famiglia. Le contestazioni dell'uomo sono respinte, ma gli resta una piccola soddisfazione: la possibilità di vedere azzerato l’«obbligo al mantenimento della figlia maggiorenne» che ha raggiunto una «condizione di indipendenza economica».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Ha un reddito più corposo di quello dichiarato: deve dare un assegno all’ex moglie - La Stampa

La riforma della custodia cautelare si applica ai procedimenti in corso

Se la riforma della custodia cautelare sia retroattiva si vedrà. Intanto però si può affermare che se la procedura era ancora aperta, allora la riforma andava applicata. E il suo mancato rispetto conduce diritti alla scarcerazione dell'indagato. La Corte di cassazione arriva a queste conclusioni con la sentenza n. 40342 della Quinta sezione penale, depositata ieri, con la quale i giudici prendono posizione sulla fase transitoria nell'applicazione dell'articolo 309 del Codice di procedura penale. La disposizione che è stato modificata dalla legge n. 47 di quest'anno prevede adesso la sanzione dell'inefficacia della misura cautelare nel caso in cui l'ordinanza che ha deciso sulla richiesta di riesame non viene depositata entro 30 giorni dalla decisione, termine prorogabile di altri 15 giorni nei casi particolarmente complessi.

Nel caso approdato in Cassazione si era verificato proprio un mancato rispetto sia del termine lungo sia di quello breve. La decisione di infliggere la custodia preventiva era stata presa precedentemente all'entrata in vigore della riforma, sia pure di un solo giorno. Di qui il ricorso tutto centrato sulla portata retroattiva di una disposizione di natura processuale.

Fonte: www.ilsole24ore.com//La riforma della custodia cautelare si applica ai procedimenti in corso