giovedì 8 ottobre 2015

Durante lo sciopero, il postino rifiuta la sostituzione del collega assente: la multa è legittima

Sconfitta in primo e in secondo grado per Poste Italiane. In Cassazione, invece, l’azienda vede riconosciuta la correttezza del proprio operato. E' fondamentale l’accordo coi sindacati, da cui emerge che la sostituzione per due giornate del collega assente, nella stessa area territoriale, non è valutabile come lavoro straordinario. Ed è sanzionabile, quindi, il rifiuto del lavoratore, che non può appigliarsi al diritto di sciopero (Cassazione, sentenza 17770/15).

Il caso

L'azienda ha adottato la linea dura: «multa, commisurata ad un’ora di retribuzione» per il dipendente – un «portalettere» – che si è rifiutato di «sostituire un collega assente» e di «svolgere la prestazione lavorativa nell’ambito della medesima area territoriale». Per i giudici l'azienda ha sbagliato, trascurando lo «sciopero proclamato dal sindacato Cobas»: la «prestazione aggiuntiva» richiesta al dipendente aveva gli «stessi caratteri del lavoro straordinario, per il quale era stata prevista l’astensione dal lavoro». Ciò comporta l’azzeramento della «sanzione» applicata da Poste Italiane.

L’azienda, in Cassazione, richiama l’«accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali». Dalla lettura dei diversi punti del documento emerge che «era previsto l’obbligo aggiuntivo di sostituzione dell’agente assente appartenente all’area territoriale di riferimento» e che tale «obbligo di sostituzione» non è catalogabile come «prestazione straordinaria». Quindi, il «rifiuto di esecuzione di una parte delle mansioni legittimamente richiedibili al lavoratore» non può essere valutabile come «esercizio legittimo del diritto di sciopero».

Il nodo, come riconoscono i giudici, è la «qualificazione in termini di lavoro straordinario o di lavoro rientrante nell’orario normale della prestazione aggiuntiva richiesta dalla società al suo dipendente». E su questo fronte per la Cassazione bisogna ribadire che «il rifiuto di effettuare la sostituzione del collega assente è rifiuto di esecuzione di una parte delle mansioni legittimamente richiedibili al lavoratore e non costituisce esercizio del diritto di sciopero», proprio tenendo presente che nell’«accordo» tra azienda e sindacati è messo ‘nero su bianco’ il fatto che «le prestazioni straordinarie non comprendono l’obbligo di sostituzione».

In sintesi, «il rifiuto del lavoratore di effettuare la consegna di una parte della corrispondenza di competenza di un collega, assegnatario di altra zona della medesima area territoriale» non è «astensione dal lavoro straordinario» né «astensione per un orario delimitato e predefinito», bensì è «rifiuto di effettuare una delle prestazioni dovute». Ciò comporta l’applicazione legittima della sanzione disciplinare.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Durante lo sciopero, il postino rifiuta la sostituzione del collega assente: la multa è legittima - La Stampa

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