Il tenore di vita, l'attività imprenditoriale e il nuovo nucleo familiare spingono i giudici a ritenere che l'uomo abbia una disponibilità economica ben maggiore rispetto a quella dichiarata a fini fiscali. Quindi è doveroso che versi un assegno all’ex moglie, prima licenziata e poi lavoratrice solo saltuaria. Lo afferma la Cassazione con l'ordinanza 17738/15.
Il caso
Addio definitivo tra marito e moglie. Ognuno per la propria strada, o quasi... Restano, difatti, gli strascichi a livello economico. E, nonostante le obiezioni dell’uomo – che pone in evidenza le spese da lui affrontate per la creazione di un nuovo nucleo familiare –, è immutato il suo onere a favore della donna.
Dopo la «cessazione degli effetti civili del matrimonio» resta da sciogliere il nodo relativo ai rapporti economici tra gli ex coniugi. E su questo fronte all’uomo viene attribuito il dovere di corrispondere «un assegno divorzile, di 500 euro, in favore» della donna. Secondo l’ex marito, i giudici hanno valutato in modo sbagliato le «condizioni economiche» sue – con particolare riferimento alle «dichiarazioni a fini fiscali» e alla nuova famiglia da lui creata – e dell’ex moglie. L'obiettivo è chiaro: ottenere una diversa «comparazione» delle forze economiche degli ex coniugi, e una riduzione dell’assegno a favore della donna.
Ogni obiezione, però, si rivela inutile. Il riferimento fatto dall’uomo al «reddito percepito dall’ex moglie a titolo di lavoro part-time e pari a 1.000 euro mensili» è ‘datato’: i giudici della Suprema Corte sottolineano che la donna ha messo sul tavolo il proprio licenziamento, dimostrando di aver poi svolto solo «lavori saltuari, che le hanno consentito solo una modesta integrazione del reddito proveniente dalla corresponsione dell’assegno di mantenimento».
Non è neppure contestabile l'attribuzione all’uomo di un «reddito superiore a quello dichiarato a fini fiscali di 15-16mila euro annui». Ciò alla luce del «tenore di vita» e della circostanza che l’uomo – il quale «svolge un’attività imprenditoriale» – «ha continuato a corrispondere un contributo complessivo mensile» all’ex moglie e alle figlie «di circa 1.000 euro mensili, nonostante la nascita di una figlia» con una nuova compagna.
Infine, anche il dato del nuovo nucleo familiare creato dall’uomo si rivela decisivo e favorevole all'ex moglie: significativo, in questa ottica, il dato della «disponibilità di un’altra casa di proprietà», con la nuova compagna. Da ciò è logico desumere che egli non «debba fare fronte a un canone di locazione per soddisfare le esigenze abitative» della sua nuova famiglia. Le contestazioni dell'uomo sono respinte, ma gli resta una piccola soddisfazione: la possibilità di vedere azzerato l’«obbligo al mantenimento della figlia maggiorenne» che ha raggiunto una «condizione di indipendenza economica».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Ha un reddito più corposo di quello dichiarato: deve dare un assegno all’ex moglie - La Stampa
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giovedì 8 ottobre 2015
Ha un reddito più corposo di quello dichiarato: deve dare un assegno all’ex moglie
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