La contraffazione di brevetto non può configurarsi fin quando il brevetto non è registrato, ma (art. 5 d.P.R. 338/1979) non c'è neppure dopo la registrazione se l’attività del preteso contraffattore preesisteva al brevetto stesso. Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza 19174/15.
Il caso
Il tribunale accoglie la domanda formulata da un uomo (titolare di una ditta) e una donna (quale coinventore) che hanno portato in giudizio una s.r.l. affermando di averle venduto tre stampi - corrispondenti alla relativa domanda di brevetto per invenzione industriale - e che la società, pur informata che l’apparecchiatura era un'invenzione dei due, ha modificato alcuni stampi di sua proprietà imitando quelli oggetto di brevetto.
Il tribunale, ritenendo che siano stati commessi atti illeciti di contraffazione e concorrenza sleale, vieta alla società ogni ulteriore utilizzazione o commercializzazione e la condanna al risarcimento del danno. La corte d’appello, invece, ritenendo non raggiunta la prova della contraffazione, accoglie il ricorso della società.
L'uomo e la donna ricorrono in Cassazione, affermando che la corte di merito avrebbe escluso la contraffazione facendo riferimento alla circostanza per la quale l’uso degli stampi modificati da parte della società era antecedente alla registrazione del brevetto da parte dei ricorrenti, e sostenendo che la circostanza è irrilevante perché l’art. 5 d.P.R. n. 338/1979 (Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti) va interpretato per «fornire tutela al preuso legittimo dell’invenzione, non anche ad un preuso illecito in quanto derivante da concorrenza sleale per imitazione servile dei prodotti di un’impresa concorrente».
La Cassazione reputa che i ricorrenti hanno sovrapposto questioni che devono essere tenute ben distinte: una cosa, infatti, è l’imitazione delle caratteristiche di un prodotto altrui, che può integrare gli estremi della concorrenza sleale a prescindere da qualsiasi tutela brevettuale; altro è, invece, la contraffazione di brevetto, che non c'è fin quando il brevetto non è registrato e che, secondo la norma di legge richiamata, non sussiste neppure dopo la registrazione se, come nel caso, l’attività del preteso contraffattore preesisteva al brevetto. Quindi la Corte rigetta il ricorso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Se il brevetto non è registrato non c'è contraffazione - La Stampa
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venerdì 9 ottobre 2015
Se il brevetto non è registrato non c'è contraffazione
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