giovedì 7 novembre 2019

Infortunio mortale del lavoratore, rendita Inail non va defalcata

L’INAIL non può rivalersi sul danneggiato sulle somme che questi non ha percepito dal responsabile. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sez. VI-3 Civile, con l'ordinanza 18 ottobre 2109 n. 26647. 
E’ abrogato l’art. 1, comma 1126, della legge 30.12.2018 n. 145; nel caso di infortunio mortale occorso ad un lavoratore, il valore capitale della rendita costituita dall'INAIL in favore dei congiunti non può essere defalcata dal risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai medesimi soggetti. 

Si discute se dal risarcimento percepito dal danneggiato dall’assicuratore aquiliano vada detratta l’intera rendita erogata dall’assicuratore sociale.
Per comprendere la decisione, è necessario fare un passo indietro, non spiegato nella sentenza. La Cassazione, con sentenza Sezione Lavoro 21 novembre 2017 n. 27669, aveva affermato che dal danno biologico va detratto non già il capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il capitale della quota di danno biologico stesso, con esclusione della quota rapportata alla capacità lavorativa; cioè dal risarcimento aquiliano va detratto soltanto “quella” parte della rendita sociale che attiene alle stesse poste risarcitorie ottenute, escludendo dalla sottrazione altre voci che non hanno fatto parte del risarcimento aquiliano riconosciuto al danneggiato.
Senonché, la stessa Cassazione aveva successivamente affermato, con sentenza molto discutibile della Sez. Lavoro 27 marzo 2019 n. 8580, che il danno differenziale è il risarcimento aquiliano decurtato dalla capitalizzazione della intera rendita sociale, cioè il credito risarcitorìo della vittima si riduce non più nella misura in cui abbia ricevuto dall'assicuratore sociale indennizzi destinati a ristorare danni che dal punto dì vista civilistico possano dirsi effettivamente patiti e pagati (per poste omogenee), bensì a qualsiasi titolo ed indistintamente (per sommatoria). Decisivo sarebbe stato l’art. 1, comma 1126, della legge n. 145 del 2018.
Si è quindi creato un impasse, un vicolo cieco. 
Tuttavia, con quest’ultima pronuncia (18 ottobre 2109 n. 26647), il Relatore Dott. Marco Rossetti ha colto l’occasione per rimettere la materia in ordine.
La decisione
In primis, è definitivamente privo di diritto di cittadinanza il bislacco art. 1, comma 1126, della legge 30.12.2018 n. 145 in quanto abrogato, quasi in sordina, con efficacia retroattiva, dall'art. 3 sexies d.l. 30.4.2019 n. 34. Non solo: gli artt. 142 e 283 del codice delle assicurazioni sono regula iuris già esistente nell'ordinamento, ed introdotta da un ben noto gruppo di sentenze della Corte costituzionale (Corte cost., 06-06-1989, n. 319; Corte cost., 18-07-1991, n. 356; Corte cost., 27-12-1991, n. 485; Corte cost., 17-02-1994, n. 37), secondo cui l'assicuratore sociale può surrogarsi, nei confronti delle persone civilmente responsabili dell'infortunio occorso al lavoratore, solo sui crediti vantati dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni oggetto di copertura assicurativa da parte dell'assicuratore sociale.
Sbaragliato il campo dal fastidioso art. 1 ormai abrogato, il Relatore Dott. Marco Rossetti rimette ordine, come detto, alla materia offrendo un esempio; nel caso di uccisione di un lavoratore, l'Inail corrisponde ai congiunti che posseggano i requisiti di legge una rendita (artt. 66, n. 4, ed 85 d.P.R. 30.6.1965 n. 1124). Tale rendita è parametrata al reddito del de cuius, non può superare il 100% della retribuzione del defunto, quale che sia il numero degli aventi diritto; cessa se il coniuge superstite contrae nuove nozze; cessa quando il figlio che ne fosse beneficiario raggiunga il ventunesimo anno di età, ovvero il ventiseiesimo se studente universitario (art. 85 d.P.R. cit.). 
Tali caratteristiche palesano che la rendita di cui si discorre ha lo scopo solidaristico di sollevare i congiunti del defunto dallo stato di bisogno in cui la legge presume iuris et de iure che essi verrebbero a trovarsi in conseguenza della perdita del contributo economico che il lavoratore deceduto apportava alla propria famiglia. 
La rendita, quindi, ha lo scopo di indennizzare un pregiudizio patrimoniale, e non certo un danno non patrimoniale. Ne consegue che le somme erogate dall'Inail per il suddetto titolo non possono essere defalcate dal credito risarcitorio spettante ai congiunti del lavoratore deceduto a titolo di ristoro del danno non patrimoniale patito - sotto qualsiasi forma - in conseguenza dell'infortunio. 
La c.d. compensatio lucri cum damno (la quale non costituisce un istituto a sé, ma una regola empirica di corretta aestimatio del danno), infatti, non opera quando il vantaggio conseguito dalla vittima dopo il fatto illecito sia destinato a ristorare pregiudizi ulteriori e diversi da quello di cui ha chiesto il risarcimento, così come stabilito dalle Sezioni Unite (Sez. Unite, sentenza n. 12566 del 22/05/2018).
La Corte (Dott. Marco Rossetti) va quindi a ripristinare il seguente principio: “nel caso di infortunio mortale occorso ad un lavoratore, il valore capitale della rendita costituita dall'INAIL in favore dei congiunti, ai sensi dell'articolo 83 del d.p.r. 30.6.1965 n. 1124, non può essere defalcata dal risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai medesimi soggetti”.
Alle medesime conclusioni deve pervenirsi secondo l’istituto della surrogazione, che è una successione a titolo particolare del solvens (il surrogante) nel credito vantato dall'accipiens (il surrogato) nei confronti del terzo debitore (ex multis Sez. U, Sentenza n. 8620 del 29/04/2015; Sez. 3, sentenza n. 5594 del 20/03/2015; Sez. 3, sentenza n. 1336 del 20/01/2009; Sez. 3, sentenza n. 11457 del 17/05/2007). 
Essa realizza una vicenda circolatoria del credito, in virtù della quale quest'ultimo si trasferisce dal surrogato al surrogante, restando però immutato con tutte le sue caratteristiche: il suo contenuto, i suoi accessori, le eccezioni opponibili. Il trasferimento del credito, ovviamente, non può che avvenire nei limiti del solutum: presupposto della surrogazione è infatti il pagamento, non la promessa di pagamento, e ciò fa sì che il surrogante sì surroga nel credito che ha indennizzato, e non in altri crediti eventualmente e contestualmente vantati dal danneggiato nei confronti del terzo responsabile; e nella misura in cui ha pagato, e solo entro questa misura egli acquista il credito di cui fu già titolare il danneggiato. Se il danneggiato ha sofferto un danno patrimoniale ed uno non patrimoniale, e l'assicuratore sociale indennizzi, il primo, il credito che per effetto della surrogazione muterà soggetto attivo sarà solo quello avente ad oggetto il risarcimento del danno patrimoniale, e non l'altro.
Analogamente, se il danneggiato ha sofferto un danno pari a "100", e riceva dall'assicuratore sociale "80", solo entro questa minor somma il credito risarcitorio potrà trasferirsi in capo all'assicuratore sociale (ex Sez. 6- 3, ordinanza n. 1834 del 25/01/2018). 
Da ciò consegue che il contenuto della pretesa surrogatoria dell'assicuratore sociale (sia quando venga invocata ai sensi dell'art. 1916 c.c.; sia quando venga invocata ai sensi dell'art. 142 cod. ass.; sia quando venga invocata ai sensi dell'art. 1203 c.c.) incontra sempre due limiti oggettivi: a) l'assicuratore sociale non può pretendere dal terzo responsabile più di quanto egli abbia pagato al beneficiario, giacché per l'eccedenza rispetto a tale limite, alcun credito è stato a lui trasferito (Sez. 3, sentenza n. 4347 del 23/02/2009); b) l'assicuratore sociale non può pretendere dal terzo responsabile un importo maggiore del danno che quest'ultimo ha effettivamente causato alla vittima, stimato secondo le regole del diritto civile. Perché una surrogazione possa avvenire, è infatti necessario che il surrogato sia creditore del terzo; ma se il terzo alcun danno ha causato al surrogato, ovvero gliene ha causato uno di entità inferiore all'importo versato dall'assicuratore sociale, per questa parte il credito risarcitorio non esiste e, non esistendo, non può nemmeno essere acquisito dall'assicuratore sociale a titolo di surrogazione (Sez. 3, sentenza n. 25182 del 03/12/2007).

fonte: www.altalex.com

mercoledì 6 novembre 2019

Colpo di scena: seggiolini anti abbandono obbligatori da subito

Entra in vigore domani, 7 novembre, l’obbligo per chi trasporta minori di 4 anni di installare dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi. Lo ha reso noto l’Asaps, Associazione sostenitori Polstrada, spiegando che il ministero dell’Interno ha divulgato oggi la Circolare esplicativa per attuare il decreto del Mit relativo al Regolamento sull’art.172 del nuovo Codice della strada.

I dispositivi dovranno attivarsi automaticamente ed essere dotati di un allarme in grado di avvisare il conducente della presenza del bambino nel veicolo attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e «aptici», percepibili all’interno o all’esterno del veicolo (potranno essere dotati anche di un sistema di comunicazione automatico per l’invio di messaggi o chiamate). Chi non si doterà di questi dispositivi incorrerà nelle violazioni previste dall’articolo 172 del Codice della Strada: sanzione amministrativa da 81 a 326 euro (se pagata entro cinque giorni 56,70 euro) e decurtazione di 5 punti dalla patente. 
«Il ministero dell’Interno sospenda per il momento le sanzioni sui seggiolini anti abbandono, finché i cittadini non saranno stati informati in maniera corretta e diffusa sulla nuova normativa e finché non sarà operativo l’incentivo di 30 euro all’acquisto, previsto da dl Fisco, le cui modalità di attuazione devono ancora essere chiarite dal ministero dei Trasporti», ha affermato il deputato del Pd Ubaldo Pagano, componente della commissione Bilancio della Camera. «I cittadini devono essere informati correttamente, magari anche con una campagna ad hoc sulle televisioni Rai, Mediaset, La7, etc, prima di rischiare di subire sanzioni. Rimane, poi, da definire l’agevolazione all’acquisto dei nuovi dispositivi: il dl Fisco ha stanziato 15,1 milioni, ma la disciplina dell’attuazione dovrà arrivare con un dm Mit, di concerto con il Mef. Prima di iniziare a sanzionare, si completi tutta la procedura», conclude Pagano. 

fonte: www.lastampa.it

giovedì 31 ottobre 2019

Guida in stato di ebbrezza anche se il veicolo è fermo

Il reato di guida in stato di ebbrezza sussiste anche quando il conducente non viene fermato mentre è alla guida di un veicolo in quanto è sufficiente l’accertamento dello stato di alterazione.
È quanto emerge dalla sentenza della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 9 ottobre 2019, n. 41457.

Secondo quanto disposto dall’art. 186, comma 7, cod. strad., viene punito il conducente di un mezzo che rifiuta di sottoporsi all’esame alcolimetrico richiesto dagli agenti di polizia in caso di incidente stradale, ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'assunzione dell’alcool.

Il termine “conducente” si riferisce a colui che guida o che ha guidato, fino a poco prima della richiesta degli agenti di polizia, un veicolo, come si desume, oltre che dal significato letterale della norma incriminatrice, anche dal divieto, fissato dal comma 1, di guidare in stato di ebbrezza conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, che indica chiaramente come sia genericamente vietata qualsivoglia conduzione di veicoli nella fase in cui la capacità percettiva e reattiva possano essere condizionate negativamente da una precedente assunzione di quelle bevande.

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Anche la giurisprudenza di legittimità si è espressa in tal senso, affermando che ai fini della sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza, rientra nella nozione di “guida” la condotta di chi si trovi all’interno del veicolo quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in un’area pubblica o quantomeno destinata al pubblico (Cass. pen., Sez. VII, 20 gennaio 2010, n. 10476).

Analogamente si è affermato che in materia di circolazione stradale la “fermata” costituisce una fase della circolazione, di talché è del tutto irrilevante se il veicolo condotto dall’imputato risultato positivo all’alcoltest, fosse, al momento dell’effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto (Cass. pen., Sez. IV, 25 settembre 2007, n. 37631).

Nella fattispecie l’imputato era stato fermato dagli agenti di polizia dopo che lo stesso era stato videoripreso alla guida del veicolo in movimento. Secondo gli ermellini non è possibile affermare che dopo aver parcheggiato l’imputato abbia perso la qualifica di conducente, diventando un mero pedone della strada, posto che era stato visto alla guida pochi attimi prima di essere stato fermato dai poliziotti.

fonte:www.altalex.it

lunedì 28 ottobre 2019

Alcoltest inattendibile se effettuato diverse ore dopo l'incidente

No al reato di guida in stato di ebbrezza qualora l'alcoltest sia effettuato diverse ore dopo il sinistro se non è accompagnato da elementi indiziari dello stato di alterazione al momento dell'evento.

È quanto emerge dalla sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 27 settembre 2019, n. 39725.

Nella fattispecie, l'alcoltest era stato effettuato dopo diverse ore dal momento dell'intervento delle Forze dell'ordine sul luogo del sinistro nel quale l'imputato era rimasto coinvolto. La positività dell'esame alcolimetrico, con un andamento ascendente, essendo la prima misurazione pari a g/l 0,95 e la seconda pari a g/l 1,05, non era in grado di indicare, all'atto dell'accertamento del tasso alcolico, di avere assunto alcool dopo il sinistro e prima del test.

Secondo gli ermellini, il rilievo dell'incremento della dose ematica di alcool a quella distanza di tempo dall'ultima possibile assunzione era ritenuto dal ricorrente incompatibile con la regola scientifica, espressa dalla curva di Widmark, al fine di giustificarne la compatibilità con la ricostruzione assunta.

Le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non costituiscono dati determinabili in astratto e validi per la generalità dei casi, ma, posto un andamento generale basato sulla nota curva di Widmark, secondo cui la concentrazione di alcool, in andamento crescente tra i 20 e i 60 minuti dall'assunzione, assume un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in detto intervallo di tempo, variano da soggetto a soggetto, dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione (Cass. pen., Sez. IV, 13 settembre 2018, n. 45211).

La giurisprudenza ha precisato anche che il decorso di un intervallo di tempo di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolemico rende necessario, verificare, ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) e c), cod. strad., la presenza di altri elementi indiziari (Cass. pen., Sez. IV, 17 novembre 2014, n. 47298).

Ne deriva che la considerazione dell'elemento probatorio inerente l'effettuazione dei controlli spirometrici, svolti dopo un lungo lasso temporale rispetto al momento dell'assunzione, impedisce di attribuire a quei rilievi un valore scientifico certo circa lo stato di ebbrezza risalente ad un momento di ore precedente a quello dell'effettuazione del controllo, qualora la parabola si presenti ancora ascendente durante l'esecuzione del test.
fonte: www.altalex.com