lunedì 28 ottobre 2019

Alcoltest inattendibile se effettuato diverse ore dopo l'incidente

No al reato di guida in stato di ebbrezza qualora l'alcoltest sia effettuato diverse ore dopo il sinistro se non è accompagnato da elementi indiziari dello stato di alterazione al momento dell'evento.

È quanto emerge dalla sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 27 settembre 2019, n. 39725.

Nella fattispecie, l'alcoltest era stato effettuato dopo diverse ore dal momento dell'intervento delle Forze dell'ordine sul luogo del sinistro nel quale l'imputato era rimasto coinvolto. La positività dell'esame alcolimetrico, con un andamento ascendente, essendo la prima misurazione pari a g/l 0,95 e la seconda pari a g/l 1,05, non era in grado di indicare, all'atto dell'accertamento del tasso alcolico, di avere assunto alcool dopo il sinistro e prima del test.

Secondo gli ermellini, il rilievo dell'incremento della dose ematica di alcool a quella distanza di tempo dall'ultima possibile assunzione era ritenuto dal ricorrente incompatibile con la regola scientifica, espressa dalla curva di Widmark, al fine di giustificarne la compatibilità con la ricostruzione assunta.

Le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non costituiscono dati determinabili in astratto e validi per la generalità dei casi, ma, posto un andamento generale basato sulla nota curva di Widmark, secondo cui la concentrazione di alcool, in andamento crescente tra i 20 e i 60 minuti dall'assunzione, assume un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in detto intervallo di tempo, variano da soggetto a soggetto, dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione (Cass. pen., Sez. IV, 13 settembre 2018, n. 45211).

La giurisprudenza ha precisato anche che il decorso di un intervallo di tempo di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolemico rende necessario, verificare, ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) e c), cod. strad., la presenza di altri elementi indiziari (Cass. pen., Sez. IV, 17 novembre 2014, n. 47298).

Ne deriva che la considerazione dell'elemento probatorio inerente l'effettuazione dei controlli spirometrici, svolti dopo un lungo lasso temporale rispetto al momento dell'assunzione, impedisce di attribuire a quei rilievi un valore scientifico certo circa lo stato di ebbrezza risalente ad un momento di ore precedente a quello dell'effettuazione del controllo, qualora la parabola si presenti ancora ascendente durante l'esecuzione del test.
fonte: www.altalex.com

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