giovedì 31 ottobre 2019

Guida in stato di ebbrezza anche se il veicolo è fermo

Il reato di guida in stato di ebbrezza sussiste anche quando il conducente non viene fermato mentre è alla guida di un veicolo in quanto è sufficiente l’accertamento dello stato di alterazione.
È quanto emerge dalla sentenza della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 9 ottobre 2019, n. 41457.

Secondo quanto disposto dall’art. 186, comma 7, cod. strad., viene punito il conducente di un mezzo che rifiuta di sottoporsi all’esame alcolimetrico richiesto dagli agenti di polizia in caso di incidente stradale, ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'assunzione dell’alcool.

Il termine “conducente” si riferisce a colui che guida o che ha guidato, fino a poco prima della richiesta degli agenti di polizia, un veicolo, come si desume, oltre che dal significato letterale della norma incriminatrice, anche dal divieto, fissato dal comma 1, di guidare in stato di ebbrezza conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, che indica chiaramente come sia genericamente vietata qualsivoglia conduzione di veicoli nella fase in cui la capacità percettiva e reattiva possano essere condizionate negativamente da una precedente assunzione di quelle bevande.

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Anche la giurisprudenza di legittimità si è espressa in tal senso, affermando che ai fini della sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza, rientra nella nozione di “guida” la condotta di chi si trovi all’interno del veicolo quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in un’area pubblica o quantomeno destinata al pubblico (Cass. pen., Sez. VII, 20 gennaio 2010, n. 10476).

Analogamente si è affermato che in materia di circolazione stradale la “fermata” costituisce una fase della circolazione, di talché è del tutto irrilevante se il veicolo condotto dall’imputato risultato positivo all’alcoltest, fosse, al momento dell’effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto (Cass. pen., Sez. IV, 25 settembre 2007, n. 37631).

Nella fattispecie l’imputato era stato fermato dagli agenti di polizia dopo che lo stesso era stato videoripreso alla guida del veicolo in movimento. Secondo gli ermellini non è possibile affermare che dopo aver parcheggiato l’imputato abbia perso la qualifica di conducente, diventando un mero pedone della strada, posto che era stato visto alla guida pochi attimi prima di essere stato fermato dai poliziotti.

fonte:www.altalex.it

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