Il delitto di «atti persecutori» - noto anche come stalking - scatta anche per due sole condotte di «minacce, molestie o lesioni», pur se commesse in un breve arco di tempo. Ciò può essere sufficiente a costituire la "reiterazione" richiesta dalla norma incriminatrice. Non è dunque necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale. Giudicando su di un caso di violenza sessuale di gruppo in una comunità, la Cassazione, sentenza 11450 di ieri, oltre a confermare la condanna dei due imputati (anch'essi minori ed ospiti della struttura) per la violenza ai danni di un minore, ha anche ribadito la correttezza della condanna per "atti persecutori" nei confronti di un altro ragazzo riuscito a sfuggire alla violenza sessuale.
Per la Suprema corte infatti il «delitto di atti persecutori, non richiede che il capo d'imputazione rechi la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio nel quale si è concretizzato il compimento di atti persecutori, essendo sufficiente a consentire un'adeguata difesa la descrizione in sequenza dei comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massima e le conseguenze per la persona offesa». In questo senso depongono i fatti narrati dalla vittima che ha descritto «non solo la reiterazione delle avances sessuali, delle percosse (come gli scappellotti durante un viaggio in pullman verso Siracusa) e delle minacce, queste ultime poste in essere con delle forbici, ma anche la condizione di paura che ne era derivata, vivendo egli con l'incubo di essere prima o poi violentato, anche perché i ricorrenti avevano creato un clima di soggezione della comunità». Per cui, conclude la decisione, «sono stati ragionevolmente ritenuti sussistenti i presupposti costitutivi del reato di cui all'art. 612 bis cod. pen., a nulla rilevando che le condotte illecite si siano dispiegate nell'arco di poche settimane» (dal 4 giugno al 13 luglio 2016).
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
lunedì 18 marzo 2019
Atti persecutori, bastano due episodi
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
mercoledì 13 marzo 2019
Mancata precedenza: l'eccessiva velocità dell'altro veicolo non interrompe il nesso causale
L'eccessiva velocità, rispetto a quella consentita, di un veicolo avente diritto di precedenza, pur costituendo certamente una violazione della regola cautelare imposta a detto veicolo, non costituisce per gli altri utenti della strada, soprattutto per coloro che debbono rispettare il diritto di precedenza in corrispondenza di una intersezione, un fattore eccezionale, atipico ed imprevedibile, e non interrompe il nesso di causalità tra la condotta inosservante di chi non rispetta il diritto di precedenza e le lesioni cagionate al conducente del veicolo al quale tale diritto era spettante.
E' quanto emerge dalla sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 1° febbraio 2019, n. 5029.
In tema di circolazione stradale, il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità.
Nella fattispecie, di certo il veicolo aveva varcato lo stop anche se procedendo a velocità bassa, aveva impegnato in parte la carreggiata sulla quale stava transitando l'altra vettura avente diritto di precedenza. In tali casi la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'eventuale condotta colposa dei guidatori dei veicoli sopraggiunti, seppure sinergica, non può ritenersi da sola sufficiente a determinare l'evento non essendo qualificabile come atipica ed eccezionale, ma potendo collocarsi nell'ambito della prevedibilità (Cass. pen., Sez. IV, 10 febbraio 2010, n. 10676).
I giudici evidenziano anche che il mancato uso, da parte della persona offesa, della cintura di sicurezza non vale di per sé ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del conducente di un'altra autovettura che, violando altre regole cautelari, abbia cagionato l'impatto con quella condotta dalla vittima, e l'evento, non potendo considerarsi abnorme né del tutto imprevedibile il mancato uso delle cinture di sicurezza (Cass. pen., Sez. IV, 2 maggio 2017, n. 25560).
fonte: www.latalex.com
E' quanto emerge dalla sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 1° febbraio 2019, n. 5029.
In tema di circolazione stradale, il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità.
Nella fattispecie, di certo il veicolo aveva varcato lo stop anche se procedendo a velocità bassa, aveva impegnato in parte la carreggiata sulla quale stava transitando l'altra vettura avente diritto di precedenza. In tali casi la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'eventuale condotta colposa dei guidatori dei veicoli sopraggiunti, seppure sinergica, non può ritenersi da sola sufficiente a determinare l'evento non essendo qualificabile come atipica ed eccezionale, ma potendo collocarsi nell'ambito della prevedibilità (Cass. pen., Sez. IV, 10 febbraio 2010, n. 10676).
I giudici evidenziano anche che il mancato uso, da parte della persona offesa, della cintura di sicurezza non vale di per sé ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del conducente di un'altra autovettura che, violando altre regole cautelari, abbia cagionato l'impatto con quella condotta dalla vittima, e l'evento, non potendo considerarsi abnorme né del tutto imprevedibile il mancato uso delle cinture di sicurezza (Cass. pen., Sez. IV, 2 maggio 2017, n. 25560).
fonte: www.latalex.com
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
Cassazione: vecchi buoni postali, lo Stato può cambiare il tasso anche retroattivamente
I risparmiatori che si recano alla Posta per cambiare vecchi titoli, anteriori al 1999, potrebbero trovare al momento della riscossione una brutta sorpresa. Infatti, prima di allora vigeva una norma del Codice postale (l’articolo 173 del 1973) in base alla quale lo Stato poteva cambiare il tasso di interesse con un semplice decreto ministeriale e senza informare il titolare di buoni. È successo questo a un uomo di Palermo, che ha perso la sua battaglia contro Poste e Cdp per vedersi riconoscere il tasso di interesse previsto nel frontespizio dei buoni che aveva sottoscritto. Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 3963) hanno detto no alla interpretazione del suo legale, che avrebbe voluto che la modifica legislativa del 1999, che ha abrogato questa possibilità, fosse applicata anche ai vecchi buoni.
Il risparmiatore aveva sottoscritto una serie di buoni fruttiferi a partire dal 1982, con un interesse fino al 16%, ma al momento di cambiarli, nel 2004, si è sentito dire che nel 1986 era intervenuta, tramite decreto ministeriale, una modifica in pejus dei tassi di interesse. Con la conseguenza che la somma ottenuta era meno della metà di quella che si aspettava di ricevere. Sia il tribunale, che la corte d’appello, cui si era rivolto in contenzioso con Poste e Cassa depositi e Prestiti hanno respinto la sua richiesta di riscuotere gli ulteriori interessi. In particolare, la corte d’appello di Palermo ha rilevato che i titoli acquistati sono «titoli di legittimazione, e sul loro tenore letterale prevalgono le successive determinazioni ministeriali in tema di interessi», che possono essere verificate dalla gazzetta ufficiale o con apposite tabelle messe a disposizione dagli uffici postali. La norma che ha permesso questo, il codice postale del 1973, è stata poi abrogata nel 1999. Il risparmiatore chiedeva quindi che la condizione più favorevole venisse applicata anche al suo caso. Ma, hanno precisato i giudici della Cassazione, nel ’99 il legislatore ha espressamente previsto che i rapporti in essere al momento dell’abrogazione dovessero essere regolati con la vecchia normativa. La Suprema Corte precisa che «non è sostenibile che la disciplina applicabile sia quella in vigore al momento della riscossione», «la norma abrogatrice aveva infatti previsto che i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei decreti volti a stabilire le nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali continuano a essere regolati dalle norme anteriori».
fonte: www.lastampa.it
Il risparmiatore aveva sottoscritto una serie di buoni fruttiferi a partire dal 1982, con un interesse fino al 16%, ma al momento di cambiarli, nel 2004, si è sentito dire che nel 1986 era intervenuta, tramite decreto ministeriale, una modifica in pejus dei tassi di interesse. Con la conseguenza che la somma ottenuta era meno della metà di quella che si aspettava di ricevere. Sia il tribunale, che la corte d’appello, cui si era rivolto in contenzioso con Poste e Cassa depositi e Prestiti hanno respinto la sua richiesta di riscuotere gli ulteriori interessi. In particolare, la corte d’appello di Palermo ha rilevato che i titoli acquistati sono «titoli di legittimazione, e sul loro tenore letterale prevalgono le successive determinazioni ministeriali in tema di interessi», che possono essere verificate dalla gazzetta ufficiale o con apposite tabelle messe a disposizione dagli uffici postali. La norma che ha permesso questo, il codice postale del 1973, è stata poi abrogata nel 1999. Il risparmiatore chiedeva quindi che la condizione più favorevole venisse applicata anche al suo caso. Ma, hanno precisato i giudici della Cassazione, nel ’99 il legislatore ha espressamente previsto che i rapporti in essere al momento dell’abrogazione dovessero essere regolati con la vecchia normativa. La Suprema Corte precisa che «non è sostenibile che la disciplina applicabile sia quella in vigore al momento della riscossione», «la norma abrogatrice aveva infatti previsto che i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei decreti volti a stabilire le nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali continuano a essere regolati dalle norme anteriori».
fonte: www.lastampa.it
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
La perdita di cittadinanza di Stato Ue è consentita ma non può essere automatica
La perdita della cittadinanza di uno Stato membro è consentita dal diritto Ue ma questa non può essere automatica. Se non c'è più un legame duraturo ed effettivo tra il cittadino e il Paese, è lecito che questa possa venire meno, ma ogni situazione individuale deve essere valutata caso per caso. Lo ha stabilito la Corte Ue con la sentenza 12 marzo 2019 causa C 221/17. I giudici hanno precisato che uno stato membro può prevedere la perdita della cittadinanza per interruzione del legame tra persona e territorio, purché dopo un esame del caso concreto.
I giudici di Lussemburgo hanno risposto così al Consiglio di Stato olandese, in merito al caso di alcune cittadine dell'Olanda ma con nazionalità anche di un Paese extra Ue, che si sono viste rifiutare il rinnovo del passaporto. La legislazione olandese prevede infatti la perdita della nazionalità dopo 10 anni ininterrotti vissuti fuori da Olanda e Ue e senza alcuna richiesta di documenti di identità o di cittadinanza. I minori perdono inoltre la cittadinanza se madre o padre la perdono.
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
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