mercoledì 13 marzo 2019

Mancata precedenza: l'eccessiva velocità dell'altro veicolo non interrompe il nesso causale

L'eccessiva velocità, rispetto a quella consentita, di un veicolo avente diritto di precedenza, pur costituendo certamente una violazione della regola cautelare imposta a detto veicolo, non costituisce per gli altri utenti della strada, soprattutto per coloro che debbono rispettare il diritto di precedenza in corrispondenza di una intersezione, un fattore eccezionale, atipico ed imprevedibile, e non interrompe il nesso di causalità tra la condotta inosservante di chi non rispetta il diritto di precedenza e le lesioni cagionate al conducente del veicolo al quale tale diritto era spettante.
E' quanto emerge dalla sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 1° febbraio 2019, n. 5029.
In tema di circolazione stradale, il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità.
Nella fattispecie, di certo il veicolo aveva varcato lo stop anche se procedendo a velocità bassa, aveva impegnato in parte la carreggiata sulla quale stava transitando l'altra vettura avente diritto di precedenza. In tali casi la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'eventuale condotta colposa dei guidatori dei veicoli sopraggiunti, seppure sinergica, non può ritenersi da sola sufficiente a determinare l'evento non essendo qualificabile come atipica ed eccezionale, ma potendo collocarsi nell'ambito della prevedibilità (Cass. pen., Sez. IV, 10 febbraio 2010, n. 10676).
I giudici evidenziano anche che il mancato uso, da parte della persona offesa, della cintura di sicurezza non vale di per sé ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del conducente di un'altra autovettura che, violando altre regole cautelari, abbia cagionato l'impatto con quella condotta dalla vittima, e l'evento, non potendo considerarsi abnorme né del tutto imprevedibile il mancato uso delle cinture di sicurezza (Cass. pen., Sez. IV, 2 maggio 2017, n. 25560).

fonte: www.latalex.com

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