Il delitto di «atti persecutori» - noto anche come stalking - scatta anche per due sole condotte di «minacce, molestie o lesioni», pur se commesse in un breve arco di tempo. Ciò può essere sufficiente a costituire la "reiterazione" richiesta dalla norma incriminatrice. Non è dunque necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale. Giudicando su di un caso di violenza sessuale di gruppo in una comunità, la Cassazione, sentenza 11450 di ieri, oltre a confermare la condanna dei due imputati (anch'essi minori ed ospiti della struttura) per la violenza ai danni di un minore, ha anche ribadito la correttezza della condanna per "atti persecutori" nei confronti di un altro ragazzo riuscito a sfuggire alla violenza sessuale.
Per la Suprema corte infatti il «delitto di atti persecutori, non richiede che il capo d'imputazione rechi la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio nel quale si è concretizzato il compimento di atti persecutori, essendo sufficiente a consentire un'adeguata difesa la descrizione in sequenza dei comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massima e le conseguenze per la persona offesa». In questo senso depongono i fatti narrati dalla vittima che ha descritto «non solo la reiterazione delle avances sessuali, delle percosse (come gli scappellotti durante un viaggio in pullman verso Siracusa) e delle minacce, queste ultime poste in essere con delle forbici, ma anche la condizione di paura che ne era derivata, vivendo egli con l'incubo di essere prima o poi violentato, anche perché i ricorrenti avevano creato un clima di soggezione della comunità». Per cui, conclude la decisione, «sono stati ragionevolmente ritenuti sussistenti i presupposti costitutivi del reato di cui all'art. 612 bis cod. pen., a nulla rilevando che le condotte illecite si siano dispiegate nell'arco di poche settimane» (dal 4 giugno al 13 luglio 2016).
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lunedì 18 marzo 2019
Atti persecutori, bastano due episodi

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