È spaccio vendere infiorescenze di «cannabis sativa» – c.d. «cannabis light» (legalizzata dalla legge 242/2016) – con THC superiore allo 0,2%, anche se entro il limite dello 0,6%. In altri termini, la «soglia di tolleranza» di THC dallo 0,2% (limite di legge) allo 0,6%, prevista per l'agricoltore, che trova fondamento nella incontrollabilità del «ciclo colturale», non si applica anche al commercio della pianta che, dunque, può essere sequestrata. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 10809 depositata ieri, accogliendo il ricorso del procuratore della Repubblica di Ancona contro il provvedimento del locale Tribunale che aveva negato la conferma del sequestro preventivo di «confezioni di cannabis light» - con Thc 0,5% - in vendita presso il negozio dell'imputato. Secondo il giudice di merito dalla previsione per cui è possibile procedere al sequestro delle piante solo in caso di coltivazione che presenti un THC superiore allo 0,6%, doveva dedursi che entro tale soglia era lecita anche la commercializzazione. Una ragionamento bocciato dalla Suprema corte. Per il commerciante di prodotti a base di canapa, infatti, a fronte della «concreta efficacia psicotropa della sostanza», può scattare il reato ex art. 73, Dpr 309/90. Per cui «quando sussista il fumus del reato ossia quando si accerti una percentuale di THC idonea a produrre un significativo effetto drogante» si può procedere al sequestro. La Corte boccia poi come «immotivata» e «destituita di qualsivoglia fondamento ermeneutico» la circolare del Ministero delle politiche agricole del 22 maggio scorso laddove include anche le infiorescenze tra i prodotti regolamentati dalla legge.
«Tale interpretazione – argomenta la Cassazione - appare la più aderente al dato normativo ed alla sua ratio, perché da una parte esonera dalla responsabilità l'agricoltore che abbia rispettato le disposizioni di legge nel caso in cui la percentuale di THC, presente nelle piante coltivate, sia idonea a produrre un effetto stupefacente e psicotropo, non essendo a lui ascrivibile in tal caso la naturale evoluzione del ciclo colturale a fronte di sementi comunque appartenenti alle varietà previste dalla legge e come tali a basso contenuto di THC». «Dall'altro, garantisce il rispetto del principio secondo cui i prodotti derivati dalla coltivazione della canapa possono essere liberamente commercializzati - nei settori di cui alla L. 242/2016 - a condizione che la quantità di THC non sia tale da provocare alcun effetto stupefacente o psicotropo, atteso che, diversamente, trova applicazione la disciplina generale prevista dall'art. 73 Dpr n. 309 del 1990».
In sintesi, conclude la decisione, «la legge 242/2016 delinea una disciplina eccezionale rispetto all'operatività dell'art. 73 del Dpr 309/90 solo limitatamente alla attività di coltivazione della canapa come ivi regolamentata ed all'utilizzo dei relativi derivati, nei limiti del parametro massimo di THC pari allo 0,2 % (con tolleranza - "soggettivamente" delimitata - sino allo 0,60%) e secondo il catalogo delle filiere e dei prodotti ivi descritti». Inoltre, «la coltivazione della canapa che presenti un valore complessivo di THC superiore a lo 0,6 per cento, rientra nella fattispecie obiettiva contemplata dall'art. 73 Dpr 309/90, tanto da potersene disporre il sequestro, pur sussistendo entro tali margini una causa di non punibilità per il coltivatore che abbia rispettato comunque le prescrizioni di legge».
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
mercoledì 13 marzo 2019
Cannabis light, è spaccio vendere infiorescenze con THC oltre 0,2%
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
lunedì 11 marzo 2019
Niente assegno all’ex moglie “scansafatiche”
Nessun assegno di mantenimento se l’ex moglie è una fannullona. Lo ha deciso il tribunale di Treviso con una sentenza pronunciata da un giudice donna, protagonista della causa civile una coppia residente nell’hinterland di Treviso. Lei è una 35 enne originaria del Sud America, lui un professionista con stipendio da cinquantamila euro l’anno e appartamento in affitto pagato dall’azienda per la quale lavora. Durante i due anni della separazione, ha ricevuto dal marito un assegno mensile di 1.100 euro. Nella causa di divorzio è andata oltre e il suo avvocato ha chiesto 1.900 euro. Il giudice ha però deciso che non avrà diritto a nulla, e dovrà mantenersi da sola. Anche perché ha tutte le carte in regola per cercarsi un lavoro,
Se un’occupazione fino a ora non l’ha trovata sarebbe solamente colpa della sua “inerzia”. L’amore tra il professionista e la sudamericana era sbocciato lontano dall’Italia, quando la donna era poco più che ventenne. Un colpo di fulmine culminato con il matrimonio nel 2007, unione entrata in crisi dopo una decina d’anni. I due si erano conosciuti durante uno dei tanti viaggi all’estero dell’uomo.
La 35enne nella causa di divorzio ha raccontato di avere sempre seguito il marito nei suoi spostamenti lavorativi e di essere stata costretta ad abbandonare il suo paese di origine pur di stargli vicino.
In Italia ha cominciato a studiare all’università, ottenendo la laurea triennale in Economia. Poi è arrivato anche il primo lavoro: segretaria in uno studio professionale. La donna ha raccontato di essersi licenziata perchè i tempi lavorati della coppia non coincidevano e non riusciva a stare vicino all’uomo che amava. In più il lavoro non la soddisfaceva: fare fotocopie e rispondere al telefono non era la sua aspirazione. Avrebbe anche cercato un lavoro, ma il suo italiano incerto non l’ha aiutata. Poi nel 2017 la crisi e la separazione con il tribunale che obbliga il professionista a versarle 1.100 euro ogni mese, quindi la causa di divorzio e il giudice che nega l’assegno.
Il tribunale ha riconosciuto il divario rilevante tra le due situazioni economiche ma ha anche messo nero su bianco che la colpa è della donna: «Non vi è stato alcun apprezzabile sacrificio della signora, durante la vita coniugale, che abbia contribuito alla formazione o all’aumento del patrimonio».
Una sentenza dove viene espresso anche un giudizio sulle scelte fatte dalla 35 enne nei dieci anni di matrimonio, secondo la quale se la decisione di seguire il marito è riconducibile a una scelta condivisa, altrettanto non si può dire per la scelta fatta dalla donna di dimettersi dal suo lavoro di segretaria. L’ex moglie “fannullona” d’ora in avanti dovrà provvedere da sola a se stessa. E secondo i giudici ha tutti i numeri per farlo, a cominciare dalla giovane età e dal titolo di studio facilmente spendibile sul mercato del lavoro. Un’altra carta a suo favore è la conoscenza di due lingue, lo spagnolo e l’italiano che nel frattempo, vivendo stabilmente in Veneto da cinque anni, dovrebbe avere imparato. Dovrà ricominciare a spedire il curriculum, ma forse in modo più convinto di quanto fatto fino ad ora se è vero, come risulta dai documenti allegati alla causa, che prima del ricorso per il divorzio ne aveva spedito uno solo, nel 2014, appena arrivata in Italia.
fonte: www.lastampa.it
Se un’occupazione fino a ora non l’ha trovata sarebbe solamente colpa della sua “inerzia”. L’amore tra il professionista e la sudamericana era sbocciato lontano dall’Italia, quando la donna era poco più che ventenne. Un colpo di fulmine culminato con il matrimonio nel 2007, unione entrata in crisi dopo una decina d’anni. I due si erano conosciuti durante uno dei tanti viaggi all’estero dell’uomo.
La 35enne nella causa di divorzio ha raccontato di avere sempre seguito il marito nei suoi spostamenti lavorativi e di essere stata costretta ad abbandonare il suo paese di origine pur di stargli vicino.
In Italia ha cominciato a studiare all’università, ottenendo la laurea triennale in Economia. Poi è arrivato anche il primo lavoro: segretaria in uno studio professionale. La donna ha raccontato di essersi licenziata perchè i tempi lavorati della coppia non coincidevano e non riusciva a stare vicino all’uomo che amava. In più il lavoro non la soddisfaceva: fare fotocopie e rispondere al telefono non era la sua aspirazione. Avrebbe anche cercato un lavoro, ma il suo italiano incerto non l’ha aiutata. Poi nel 2017 la crisi e la separazione con il tribunale che obbliga il professionista a versarle 1.100 euro ogni mese, quindi la causa di divorzio e il giudice che nega l’assegno.
Il tribunale ha riconosciuto il divario rilevante tra le due situazioni economiche ma ha anche messo nero su bianco che la colpa è della donna: «Non vi è stato alcun apprezzabile sacrificio della signora, durante la vita coniugale, che abbia contribuito alla formazione o all’aumento del patrimonio».
Una sentenza dove viene espresso anche un giudizio sulle scelte fatte dalla 35 enne nei dieci anni di matrimonio, secondo la quale se la decisione di seguire il marito è riconducibile a una scelta condivisa, altrettanto non si può dire per la scelta fatta dalla donna di dimettersi dal suo lavoro di segretaria. L’ex moglie “fannullona” d’ora in avanti dovrà provvedere da sola a se stessa. E secondo i giudici ha tutti i numeri per farlo, a cominciare dalla giovane età e dal titolo di studio facilmente spendibile sul mercato del lavoro. Un’altra carta a suo favore è la conoscenza di due lingue, lo spagnolo e l’italiano che nel frattempo, vivendo stabilmente in Veneto da cinque anni, dovrebbe avere imparato. Dovrà ricominciare a spedire il curriculum, ma forse in modo più convinto di quanto fatto fino ad ora se è vero, come risulta dai documenti allegati alla causa, che prima del ricorso per il divorzio ne aveva spedito uno solo, nel 2014, appena arrivata in Italia.
fonte: www.lastampa.it
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
Divorzi, nascondere il reddito compromette l'assegno
Non depositare le dichiarazioni dei redditi aggiornate può compromettere la richiesta di un assegno divorzile. Lo ha chiarito il Tribunale di Roma che, con la sentenza n.2906 dell'8 febbraio scorso, ha ribadito che la semplice esistenza di una differenza reddituale rispetto alla parte economicamente più forte non è più sufficiente per determinare l'attribuzione dell'assegno divorzile.
Con questa sentenza il Tribunale di Roma ha fornito un importante parametro di lettura degli oneri probatori, gravanti sulla parte che richiede l'assegno. La mera esistenza di una importante differenza reddituale, con la parte economicamente più forte non è più sufficiente, infatti, per poter contare sulla positiva attribuzione dell'assegno divorzile.
Sul punto, osserva il Tribunale, anche nel giudizio separativo – pur esistendo la medesima differenza dei redditi tra marito e moglie - non era stato previsto alcun assegno separativo. Tale dato non viene però, correttamente, ritenuto assorbente, poiché l'assegno divorzile si fonda su parametri e condizioni, del tutto autonome, da quelle poste a base del giudizio di separazione. Nel caso in esame, instaurato per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la richiesta del contributo a carico del coniuge economicamente più forte, traeva la sua ragion d'essere nella richiesta di un sostegno, a fronte delle “spese sanitarie necessarie per le patologie dalle quali era afflitta” la richiedente l'assegno. Formulata la richiesta non era stato poi prodotto nulla di risolutivo, in merito al reclamato “stato di bisogno” e ciò in quanto, osserva il Tribunale “deve specificarsi che le patologie della resistente, per altro alcune preesistenti alla separazione, sono comunque a carico del SSN, né alcunchè di diverso veniva provato sul punto”.
Quanto al profilo patrimoniale dei contendenti veniva dato atto della sostanziale parità tra gli ex coniugi, ognuno essendo proprietario “della casa di abitazione senza spese di mutuo”. Pertanto, nel valutare la fondatezza della richiesta dell'assegno divorzile, ricorda il Tribunale di Roma come la natura di questo, sia stata affermata, con forza risolutiva, dall'ultima sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione la nr. 18287/18, che ha individuato come primo elemento, quello della verifica di uno “squilibrio economico” determinato dal divorzio, per poi specificare come tale elemento non possa, di per se, consentire alcun riconoscimento ma, si debba procedere “all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole, alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte”. Alla luce di tali principi interpretativi il giudice ha osservato come gli ex coniugi hanno sempre svolto la medesima attività lavorativa e “nessuna limitazione allo svolgimento di ulteriori impegni lavorativi veniva dedotta dalla moglie, che la stessa non riteneva di chiedere alcun assegno di mantenimento per se in sede di separazione consensuale (dove gli equilibri economici erano più o meno gli stessi) che allo stato, la medesima non ha nemmeno oneri di mantenimento della figlia, se non il 30% delle spese straordinarie, che non ha oneri abitativi” e valutato come il Servizio Sanitario Nazionale assorba le spese mediche alla medesima necessarie, il mancato deposito delle dichiarazioni dei redditi aggiornate, ordinato dal giudice, può essere valutato come ulteriore elemento a discapito della richiesta : ne consegue il rigetto della domanda di assegno divorzile.
Con questa sentenza il Tribunale di Roma ha fornito un importante parametro di lettura degli oneri probatori, gravanti sulla parte che richiede l'assegno. La mera esistenza di una importante differenza reddituale, con la parte economicamente più forte non è più sufficiente, infatti, per poter contare sulla positiva attribuzione dell'assegno divorzile.
Sul punto, osserva il Tribunale, anche nel giudizio separativo – pur esistendo la medesima differenza dei redditi tra marito e moglie - non era stato previsto alcun assegno separativo. Tale dato non viene però, correttamente, ritenuto assorbente, poiché l'assegno divorzile si fonda su parametri e condizioni, del tutto autonome, da quelle poste a base del giudizio di separazione. Nel caso in esame, instaurato per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la richiesta del contributo a carico del coniuge economicamente più forte, traeva la sua ragion d'essere nella richiesta di un sostegno, a fronte delle “spese sanitarie necessarie per le patologie dalle quali era afflitta” la richiedente l'assegno. Formulata la richiesta non era stato poi prodotto nulla di risolutivo, in merito al reclamato “stato di bisogno” e ciò in quanto, osserva il Tribunale “deve specificarsi che le patologie della resistente, per altro alcune preesistenti alla separazione, sono comunque a carico del SSN, né alcunchè di diverso veniva provato sul punto”.
Quanto al profilo patrimoniale dei contendenti veniva dato atto della sostanziale parità tra gli ex coniugi, ognuno essendo proprietario “della casa di abitazione senza spese di mutuo”. Pertanto, nel valutare la fondatezza della richiesta dell'assegno divorzile, ricorda il Tribunale di Roma come la natura di questo, sia stata affermata, con forza risolutiva, dall'ultima sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione la nr. 18287/18, che ha individuato come primo elemento, quello della verifica di uno “squilibrio economico” determinato dal divorzio, per poi specificare come tale elemento non possa, di per se, consentire alcun riconoscimento ma, si debba procedere “all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole, alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte”. Alla luce di tali principi interpretativi il giudice ha osservato come gli ex coniugi hanno sempre svolto la medesima attività lavorativa e “nessuna limitazione allo svolgimento di ulteriori impegni lavorativi veniva dedotta dalla moglie, che la stessa non riteneva di chiedere alcun assegno di mantenimento per se in sede di separazione consensuale (dove gli equilibri economici erano più o meno gli stessi) che allo stato, la medesima non ha nemmeno oneri di mantenimento della figlia, se non il 30% delle spese straordinarie, che non ha oneri abitativi” e valutato come il Servizio Sanitario Nazionale assorba le spese mediche alla medesima necessarie, il mancato deposito delle dichiarazioni dei redditi aggiornate, ordinato dal giudice, può essere valutato come ulteriore elemento a discapito della richiesta : ne consegue il rigetto della domanda di assegno divorzile.
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
sabato 9 marzo 2019
Fedeltà coniugale, niente risarcimento per il tradimento
Respinta la richiesta presentata da un uomo e fondata sull’infedeltà della moglie che ha intrattenuto una lunga relazione con un collega di lavoro. La violazione della fedeltà coniugale non è sufficiente, secondo i Giudici, per riconoscere il diritto risarcitorio del partner tradito.
Niente risarcimento. Scoprire di essere stato tradito dal proprio coniuge è un colpo basso difficilmente accettabile. Ciò nonostante, le famigerate “corna” non sono sufficienti per pretendere un risarcimento dal partner rivelatosi infedele (Cassazione, ordinanza n. 6598/2019).
Danno. Davvero intricata la vicenda sottoposta all’esame dei Giudici del Palazzaccio. Tutto comincia quando lei – Carla, nome di fantasia – rivela a lui – Giorgio, nome di fantasia –, pochi mesi dopo la loro separazione, di avere avuto una lunga relazione con un collega d’ufficio – Antonio, nome di fantasia –.Immaginabile la reazione dell’uomo, che innanzitutto chiede l’effettuazione di un test per certificare di essere davvero il padre del loro bambino, concepito 4 mesi dopo l’inizio del tradimento da parte della moglie. Passaggio successivo è la richiesta di risarcimento nei confronti della oramai ex moglie, del suo amante e addirittura della società loro datrice di lavoro.
In sostanza, Giorgio spiega che «la scoperta della relazione extraconiugale» della coniuge gli ha provocato «un disturbo depressivo cronico», e ritiene colpevoli non solo la donna che lo ha tradito ma anche il suo amante e il loro datore di lavoro, che, a suo dire, non ha effettuato una «provveduta vigilanza sui propri dipendenti» così da «evitare conseguenze pregiudizievoli per terze persone».
Tirando le somme, Giorgio chiede il pagamento di quasi 15mila euro, cioè 4mila e 642 euro per il «danno alla salute» e 10mila euro per il «danno morale».
Domanda respinta, rispondono i Giudici, prima in Tribunale e poi in Appello, escludendo che «la violazione del dovere di fedeltà coniugale avesse costituito la causa della separazione» e aggiungendo che il tradimento non era stato attuato «con modalità tali da poter generare effetti lesivi della dignità del coniuge» tradito, anche perché esso era stato scoperto «alcuni mesi dopo la separazione legale» della coppia e a farlo emergere era stata proprio Carla «nel contesto di una conversazione privata» con Giorgio.
Dovere. La ferita provocata dalle “corna” non è però facilmente rimarginabile, e così Giorgio sceglie di proseguire la propria battaglia – di principio e di diritto – col ricorso in Cassazione, ribadendo la richiesta di vedere compensata economicamente la lesione (fisica e morale) subita ad opera del comportamento della moglie. A suo dire, non vi sono dubbi sul diritto ad ottenere un risarcimento, a fronte di una acclarata «violazione dell’obbligo della fedeltà coniugale», violazione ancor più grave perché «attuata in maniera reiterata e attraverso una stabile relazione» con un altro uomo.
Questa visione viene però respinta dai Giudici della Cassazione, i quali ribattono che «la mera violazione dei doveri matrimoniali non integra di per sé ed automaticamente una responsabilità risarcitoria», nonostante «possa essere causa di un dispiacere per l’altro coniuge e possa provocare la disgregazione del nucleo familiare».
In sostanza, «il dovere di fedeltà non trova il suo corrispondente in un diritto alla fedeltà coniugale costituzionalmente protetto», e quindi, osservano i Magistrati, «la sua violazione è sanzionabile civilmente quando, per le modalità dei fatti, uno dei coniugi ne riporti un danno alla propria dignità personale o eventualmente un pregiudizio alla salute».
Applicando questo principio, è decisiva in questa vicenda la constatazione che «la violazione del dovere di fedeltà» non è stata causa della rottura coniugale, poiché «la moglie ha svelato al marito il suo tradimento solo mesi dopo la separazione». E sullo stesso piano si colloca anche il fatto che «il tradimento non ha potuto recare un apprezzabile pregiudizio all’onore e alla dignità del coniuge tradito, in quanto non noto neppure nell’ambiente circostante o di lavoro, e comunque non posto in essere con modalità tali da poter essere lesivo della dignità della persona».
Impossibile, poi, concludono i Giudici, chiamare in causa Antonio e l’azienda dove è nata e cresciuta la relazione extraconiugale. L’uomo ha «semplicemente esercitato il proprio diritto alla libera espressione della propria personalità, diritto che può manifestarsi anche nell’intrattenere relazioni interpersonali con persone coniugate», e avrebbe potuto dover dar conto della propria condotta solo se avesse leso «la dignità e l’onore del coniuge tradito», ad esempio «vantandosi della propria conquista nell’ambiente di lavoro». Per quanto concerne il datore di lavoro, invece, esso non può essere ritenuto colpevole per non avere «sorvegliato i dipendenti»: ciò avrebbe rappresentato una illegittima «ingerenza» nella loro vita privata.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it
Niente risarcimento. Scoprire di essere stato tradito dal proprio coniuge è un colpo basso difficilmente accettabile. Ciò nonostante, le famigerate “corna” non sono sufficienti per pretendere un risarcimento dal partner rivelatosi infedele (Cassazione, ordinanza n. 6598/2019).
Danno. Davvero intricata la vicenda sottoposta all’esame dei Giudici del Palazzaccio. Tutto comincia quando lei – Carla, nome di fantasia – rivela a lui – Giorgio, nome di fantasia –, pochi mesi dopo la loro separazione, di avere avuto una lunga relazione con un collega d’ufficio – Antonio, nome di fantasia –.Immaginabile la reazione dell’uomo, che innanzitutto chiede l’effettuazione di un test per certificare di essere davvero il padre del loro bambino, concepito 4 mesi dopo l’inizio del tradimento da parte della moglie. Passaggio successivo è la richiesta di risarcimento nei confronti della oramai ex moglie, del suo amante e addirittura della società loro datrice di lavoro.
In sostanza, Giorgio spiega che «la scoperta della relazione extraconiugale» della coniuge gli ha provocato «un disturbo depressivo cronico», e ritiene colpevoli non solo la donna che lo ha tradito ma anche il suo amante e il loro datore di lavoro, che, a suo dire, non ha effettuato una «provveduta vigilanza sui propri dipendenti» così da «evitare conseguenze pregiudizievoli per terze persone».
Tirando le somme, Giorgio chiede il pagamento di quasi 15mila euro, cioè 4mila e 642 euro per il «danno alla salute» e 10mila euro per il «danno morale».
Domanda respinta, rispondono i Giudici, prima in Tribunale e poi in Appello, escludendo che «la violazione del dovere di fedeltà coniugale avesse costituito la causa della separazione» e aggiungendo che il tradimento non era stato attuato «con modalità tali da poter generare effetti lesivi della dignità del coniuge» tradito, anche perché esso era stato scoperto «alcuni mesi dopo la separazione legale» della coppia e a farlo emergere era stata proprio Carla «nel contesto di una conversazione privata» con Giorgio.
Dovere. La ferita provocata dalle “corna” non è però facilmente rimarginabile, e così Giorgio sceglie di proseguire la propria battaglia – di principio e di diritto – col ricorso in Cassazione, ribadendo la richiesta di vedere compensata economicamente la lesione (fisica e morale) subita ad opera del comportamento della moglie. A suo dire, non vi sono dubbi sul diritto ad ottenere un risarcimento, a fronte di una acclarata «violazione dell’obbligo della fedeltà coniugale», violazione ancor più grave perché «attuata in maniera reiterata e attraverso una stabile relazione» con un altro uomo.
Questa visione viene però respinta dai Giudici della Cassazione, i quali ribattono che «la mera violazione dei doveri matrimoniali non integra di per sé ed automaticamente una responsabilità risarcitoria», nonostante «possa essere causa di un dispiacere per l’altro coniuge e possa provocare la disgregazione del nucleo familiare».
In sostanza, «il dovere di fedeltà non trova il suo corrispondente in un diritto alla fedeltà coniugale costituzionalmente protetto», e quindi, osservano i Magistrati, «la sua violazione è sanzionabile civilmente quando, per le modalità dei fatti, uno dei coniugi ne riporti un danno alla propria dignità personale o eventualmente un pregiudizio alla salute».
Applicando questo principio, è decisiva in questa vicenda la constatazione che «la violazione del dovere di fedeltà» non è stata causa della rottura coniugale, poiché «la moglie ha svelato al marito il suo tradimento solo mesi dopo la separazione». E sullo stesso piano si colloca anche il fatto che «il tradimento non ha potuto recare un apprezzabile pregiudizio all’onore e alla dignità del coniuge tradito, in quanto non noto neppure nell’ambiente circostante o di lavoro, e comunque non posto in essere con modalità tali da poter essere lesivo della dignità della persona».
Impossibile, poi, concludono i Giudici, chiamare in causa Antonio e l’azienda dove è nata e cresciuta la relazione extraconiugale. L’uomo ha «semplicemente esercitato il proprio diritto alla libera espressione della propria personalità, diritto che può manifestarsi anche nell’intrattenere relazioni interpersonali con persone coniugate», e avrebbe potuto dover dar conto della propria condotta solo se avesse leso «la dignità e l’onore del coniuge tradito», ad esempio «vantandosi della propria conquista nell’ambiente di lavoro». Per quanto concerne il datore di lavoro, invece, esso non può essere ritenuto colpevole per non avere «sorvegliato i dipendenti»: ciò avrebbe rappresentato una illegittima «ingerenza» nella loro vita privata.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
Iscriviti a:
Post (Atom)
-
Per la sussistenza del reato di minaccia è necessaria la verifica circa l'effettiva portata intimidatoria della frase profferita. Questo...
-
Ricorre la situazione di abbandono sia in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizi sociali sia qualora, a prescindere dagli inte...