Non depositare le dichiarazioni dei redditi aggiornate può compromettere la richiesta di un assegno divorzile. Lo ha chiarito il Tribunale di Roma che, con la sentenza n.2906 dell'8 febbraio scorso, ha ribadito che la semplice esistenza di una differenza reddituale rispetto alla parte economicamente più forte non è più sufficiente per determinare l'attribuzione dell'assegno divorzile.
Con questa sentenza il Tribunale di Roma ha fornito un importante parametro di lettura degli oneri probatori, gravanti sulla parte che richiede l'assegno. La mera esistenza di una importante differenza reddituale, con la parte economicamente più forte non è più sufficiente, infatti, per poter contare sulla positiva attribuzione dell'assegno divorzile.
Sul punto, osserva il Tribunale, anche nel giudizio separativo – pur esistendo la medesima differenza dei redditi tra marito e moglie - non era stato previsto alcun assegno separativo. Tale dato non viene però, correttamente, ritenuto assorbente, poiché l'assegno divorzile si fonda su parametri e condizioni, del tutto autonome, da quelle poste a base del giudizio di separazione. Nel caso in esame, instaurato per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la richiesta del contributo a carico del coniuge economicamente più forte, traeva la sua ragion d'essere nella richiesta di un sostegno, a fronte delle “spese sanitarie necessarie per le patologie dalle quali era afflitta” la richiedente l'assegno. Formulata la richiesta non era stato poi prodotto nulla di risolutivo, in merito al reclamato “stato di bisogno” e ciò in quanto, osserva il Tribunale “deve specificarsi che le patologie della resistente, per altro alcune preesistenti alla separazione, sono comunque a carico del SSN, né alcunchè di diverso veniva provato sul punto”.
Quanto al profilo patrimoniale dei contendenti veniva dato atto della sostanziale parità tra gli ex coniugi, ognuno essendo proprietario “della casa di abitazione senza spese di mutuo”. Pertanto, nel valutare la fondatezza della richiesta dell'assegno divorzile, ricorda il Tribunale di Roma come la natura di questo, sia stata affermata, con forza risolutiva, dall'ultima sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione la nr. 18287/18, che ha individuato come primo elemento, quello della verifica di uno “squilibrio economico” determinato dal divorzio, per poi specificare come tale elemento non possa, di per se, consentire alcun riconoscimento ma, si debba procedere “all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole, alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte”. Alla luce di tali principi interpretativi il giudice ha osservato come gli ex coniugi hanno sempre svolto la medesima attività lavorativa e “nessuna limitazione allo svolgimento di ulteriori impegni lavorativi veniva dedotta dalla moglie, che la stessa non riteneva di chiedere alcun assegno di mantenimento per se in sede di separazione consensuale (dove gli equilibri economici erano più o meno gli stessi) che allo stato, la medesima non ha nemmeno oneri di mantenimento della figlia, se non il 30% delle spese straordinarie, che non ha oneri abitativi” e valutato come il Servizio Sanitario Nazionale assorba le spese mediche alla medesima necessarie, il mancato deposito delle dichiarazioni dei redditi aggiornate, ordinato dal giudice, può essere valutato come ulteriore elemento a discapito della richiesta : ne consegue il rigetto della domanda di assegno divorzile.
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lunedì 11 marzo 2019
Divorzi, nascondere il reddito compromette l'assegno
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