sabato 9 febbraio 2019

Alcoltest: verbale nullo se privo dell'attestazione sulla omologazione e taratura

Grava sulla Pubblica Amministrazione l'onere di provare il corretto e puntuale assolvimento degli obblighi di preventiva verifica della regolare omologazione e calibratura dell'apparecchiatura utilizzata per l'effettuazione dell'alcoltest.
E' quanto emerge dall'ordinanza della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione del 24 gennaio 2019, n. 1921.
Al fine di inquadrare le preventive caratteristiche di cui deve essere dotato l'apparecchio dell'etilometro utilizzato dagli agenti accertatori in funzione della configurazione della piena attendibilità della attività di accertamento, occorre fare riferimento alla disciplina risultante dal d.p.r. n. 495 del 1992, art. 379.
In particolare, agli artt. 5, 6, 7 e 8 di tale disposizione normativa, si desume che gli etilometri debbono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministro della Sanità ed essi sono soggetti alla preventiva omologazione da parte della Direzione generale della M.T.C. che vi provvede sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicolo in modo da verificarne la rispondenza ai requisiti prescritti. Gli stessi apparecchi, prima della loro utilizzazione, debbono essere sottoposti a verifiche e prove secondo le procedure stabilite dal Ministero dei Trasporti, ovvero alla c.d. taratura obbligatoria annuale, il cui esito positivo deve essere annotato sul libretto dell'etilometro, con la precisazione che, in caso di esito negativo delle verifiche, lo strumento deve essere ritirato dall'uso.
Da tale dettato normativo si evince che la effettiva legittimità dell'esecuzione dell'accertamento mediante etilometro non può prescindere dall'osservanza di appositi obblighi formali, dalla cui violazione può discendere l'invalidità dell'accertamento stesso.
E' indubbio che l'onere della prova circa il complesso assolvimento dell'espletamento della preventiva attività di cui sopra non può che spettare alla Pubblica Amministrazione, come confermato anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 113 del 2015, con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 45, comma 6, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.
L'affidabilità dell'omologazione e della taratura di tali apparecchi fa sì che le risultanze degli stessi costituiscano fonte di prova della violazione, senza che l'inerente onere probatorio diretto a dimostrare il cattivo funzionamento dell'apparecchiatura possa gravare sull'automobilista, dando luogo ad una presunzione in danno dello stesso.
Da ciò ne deriva che alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata ispirata ai principi del codice della strada, la Pubblica Amministrazione è tenuta all'assolvimento degli obblighi di preventiva verifica della regolare sottoposizione dell'apparecchio da adoperare per l'esecuzione dell'alcoltest, nonché della attestazione della loro verifica nel verbale di contestazione.

fonte: www.altalex.com

mercoledì 6 febbraio 2019

Pignorabilità delle pensioni: interviene la Consulta

La Corte costituzionale, con la pronuncia n. 12, depositata il 31 gennaio 2019, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disciplina transitoria, introdotta nel corso del 2015 dal Governo Renzi (che aveva inciso sul testo dell’articolo 545 del codice di rito civile), che circoscriveva la pignorabilità dei trattamenti previdenziali.
Più in dettaglio, la disciplina in questione, aveva arginato il proprio campo di applicazione alle procedure esecutive principiate a seguito dell’entrata in vigore, coincidente col 27 giugno di quattro anni fa.
Nella previsione, posta sotto la lente della Consulta, e quindi censurata, è stato ravvisato che nel bilanciamento dei relativi interessi tutelati, deve essere data prevalenza alla protezione del percettore della pensione, sul cui conto corrente, nella vicenda analizzata dalla Corte costituzionale, veniva accreditato solamente l’assegno sociale mensile.
I giudici delle leggi hanno spiegato che, nel contesto in cui il legislatore, rispettando il monito fornito dalla stessa Consulta, ha effettivamente esercitato la sua discrezionalità per garantire la necessaria tutela al pensionato che fruisce dell’accredito sul conto corrente, risulta irragionevole che tale tutela non venga estesa alle situazioni già pendenti al momento in cui, la stessa riforma, è entrata in vigore.
La Consulta ha aggiunto che, nonostante il giudice remittente non abbia chiamato in causa l’articolo 38, secondo comma, della Costituzione, che riconosce il diritto del lavoratore a poter contare su mezzi adeguati, la questione, ragguagliata alla sentenza n. 85 del 2015 dello stesso organo, deve essere accolta in riferimento al principio di eguaglianza, che risulta collegato al principio dell’impignorabilità parziale dei trattamenti pensionistici.
Quest’ultima, in particolare, viene posta a tutela dell’interesse pubblicistico coincidente nell’assicurare, al pensionato, gli strumenti adeguati alle proprie esigenze di vita.

fonte: www.altalex.com

La Cassazione: “Mettere un limite alla statura minima discrimina le lavoratrici”

Può andar bene stabilire un limite minimo di altezza per diventare capo treno. Ma non può essere identico per uomini e donne. Si tratta di una «discriminazione indiretta», perché privilegia il genere «naturalmente più alto» a discapito di quello «naturalmente più basso». Così la Corte di Cassazione ha motivato la condanna in via definitiva - inflitta a Trenitalia dalla Corte d’appello di Roma - all’assunzione di una donna che, nel 2006, era stata esclusa da una procedura di assunzione di personale con qualifica di capo servizio treno per «inidoneità fisica». Tradotto, perché di altezza inferiore a 160 centimetri. Per riparare a un’ingiustizia decisa per cinque centimetri in meno, sono serviti dodici anni di giudizio.
Le motivazioni della sentenza
La Corte di Cassazione ha dunque ritenuto il limite imposto dal concorso di Trenitalia una «discriminazione indiretta», proprio come quelle «fondate sul sesso». «In tema di requisiti per l’assunzione - scrive la Corte nella sentenza con la quale ha rigettato il ricorso di Trenitalia - qualora sia prevista una statura minima identica per uomini e donne, c’è contrasto con il principio di uguaglianza». Che poi è il diritto alla differenza, per riconoscere a tutti pari dignità. L’azienda, continuano i giudici di piazza Cavour, non ha provato «come avrebbe dovuto» la «rigorosa rispondenza del limite staturale alla funzionalità e alla sicurezza del servizio da svolgere». Che l’altezza delle donne sia, di norma, inferiore a quella degli uomini si sa anche senza ricorrere alle statistiche ufficiali. In Italia la media è di 177 per lui e 164 per lei. Ed ecco perché un unico limite non può andar bene per tutti. In passato la Cassazione si era occupata di un caso molto simile. Nel 2017 aveva accolto il ricorso di un’altra donna, anche lei esclusa dalle assunzioni per capotreno. Una decisione contraria alla lavoratrice, e per questo discriminatoria.
Nel 1993 la Corte Costituzionale si era trovata ad affrontare lo stesso problema. Nell’analizzare i requisiti per l’accesso alle «carriere direttiva e di concetto del ruolo tecnico di una pubblica amministrazione» aveva censurato l’indicazione, come criterio di selezione, del «possesso da parte dei candidati di una determinata statura minima».Tanto di sesso maschile, quanto di sesso femminile. Criterio imprescindibile, spesso trascurato. Qualche centimetro in meno non può valere una carriera.

fonte: www.lastampa.it

La cannabis sativa è commerciabile. La conferma dalla Cassazione

Obblighi del coltivatore. La legge n. 242/2016 attesta che la coltivazione delle varietà di canapa, nella stessa considerate, non è reato e viene consentita senza necessità di autorizzazione: il coltivatore non ha l’obbligo di comunicarne l’inizio alla polizia giudiziaria ma solo di conservare i cartellini della semente e le fatture di acquisto, e se all’esito dei controlli […] il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 % e entro il limite dello 0,6 % nessuna responsabilità è prevista per l’agricoltore che ha rispettato le prescrizioni.
Sequestro e distruzione, quando è possibile? Pertanto, il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge possono essere disposti solo se – a seguito di un accertamento – risulti che il contenuto di THC sia superiore allo 0,6 %.
Date queste premesse, la Cassazione penale ha ritenuto dover prendere le distanze dall’interpretazione sinora data dalla giurisprudenza e affermare la liceità della commercializzazione dei prodotti della predetta coltivazione e, in particolare, delle infiorescenze: dalla liceità della coltivazione della cannabis alla stregua della legge n. 242/2016, deriverebbe la liceità dei suoi prodotti contenenti un principio attivo THC inferiore allo 0,6 %, nel senso che non potrebbero più considerarsi sostanza stupefacente al pari delle altre varietà vegetali che non rientrano tra quelle inserite nelle tabelle allegate al predetto d.P.R. n. 309/1990».

Fonte: www.ilpenalista.it