lunedì 4 novembre 2013

No alla condanna per spaccio se manca la quantificazione del principio attivo

Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 4 novembre 2013 n. 44420

No alla condanna per spaccio quando manca l’“accertamento tecnico” che permette di identificare la percentuale di principio attivo presente nella sostanza sequestrata, e dunque valutare il superamento della soglia di rilevanza penale. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 44420/2013, accogliendo il ricorso di un uomo nella cui abitazione erano stati trovati “0,9 grammi lordi di una sostanza di tipo eroina”, condannato, con rito abbreviato, a otto mesi di reclusione e 2mila euro di multa.

Se è vero, osserva la Suprema corte, che il rito abbreviato “comporta la accettazione delle fonti e del materiale di prova presente nel fascicolo”, tuttavia, tale scelta processuale non può comportare “anche l’accettazione dell’accusa con riferimento a ciò che deve essere provato e alla conseguente decisione giudiziale”.

Secondo gli ermellini, dunque, bisogna distinguere tra quanto le indagini permetteno di ritenere ormai provato (e cioè il sequestro di una sostanza contenente eroina) e quanto invece risulta ancora da provare (la quantità di eroina).

E, infatti, la Corte chiarisce che “solo un accertamento tecnico specifico avrebbe consentito di quantificare la percentuale e la quantità di principio attivo effettivamente presente in ciascuna delle confezioni e nelle tre confezioni complessivamente considerate”. Mentre “la mancanza di detto accertamento rende impossibile affermare con certezza che il quantitativo modestissimo della sostanza sequestrata possieda livelli di principio attivo tali da avere concreti effetti stupefacenti e da comportare quelle possibili alterazioni dell’organismo che costituiscono l’offesa al bene protetto oggetto di sanzione penale”.

Dunque, “l’incertezza sulla offensività concreta della condotta fa venire meno una degli elementi costitutivi del reato contestato e genera un vuoto ricostruttivo non superabile in virtù del richiamo al rito adottato”.

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fonte: ilsole24ore//No alla condanna per spaccio se manca la quantificazione del principio attivo

Autovelox: verbale nullo se manca l’indicazione del presegnalamento

Tribunale di Piacenza - Sentenza 8 giugno 2013

Il Tribunale di Piacenza, con sentenza 8 giugno 2013, interviene in materia di presegnalamento delle postazioni di controllo stabilendo la necessaria documentazione della segnaletica presente, nel corpo del verbale di accertamento della violazione. Il giudice di pace, per decidere sul ricorso presentato, aveva escusso in dibattimento, in qualità di testimone, l’agente di polizia stradale che aveva accertato la violazione, relativamente alle circostanze dell’infrazione accertata e alla presenza o meno della segnaletica mobile di presegnalamento, e alle dichiarazioni rilasciate aveva attribuito fede privilegiata. Il Tribunale sottolinea come “evidenti ragioni di tutela del buon andamento, efficienza, efficacia ed imparzialità dell’azione amministrativa implicano in capo alla amministrazione procedente un correlativo onere di documentazione dell’adempimento” dell’obbligo di presegnalamento delle postazioni di controllo. A tale fine il Giudice d’Appello sostiene la necessità pratico-operativa di predisposizione “da parte dell’Amministrazione, di appositi moduli prestampati da compilarsi in occasione della contestazione delle infrazioni; moduli che, pertanto, dovrebbero recare espressa menzione della presenza o dell’assenza di segnaletica mobile”.

Il verbale fa piena prova
Palese è dunque l’inosservanza, secondo il  Tribunale, del disposto dell’art. 142, codice della strada.
Per costante ed assolutamente consolidata giurisprudenza il verbale di accertamento, in quanto redatto dal pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, fa piena prova fino a querela di falso (cfr. Cassazione civile Sezione unite 17355/2009, e da ultimo Cassazione 15966/2012). Tanta e tale è l’ efficacia probatoria riconosciuta a tale documento da precludere al giudice ogni sindacato di merito su fatti e circostanze ivi riportate, e, quindi, ogni valutazione sulle modalità dell’accertamento (dispiegamento di uomini e mezzi, individuazione della sede stradale o della porzione di questa da sottoporre a controllo, individuazione del luogo ove posizionare l’apparecchiatura; in terminis da ultimo Sezioni unite 3936/2012). In altri termini, finché non sia proposta e definita la querela di falso, e non sia pertanto caducata, insieme con l’atto, la sua forza preclusiva di ogni contrario accertamento, non possono essere ammessi mezzi istruttori tesi a contrastare il contenuto dell’atto a fede privilegiata. Ciò è invece esattamente quanto avvenuto nel caso di specie; non sfugge pertanto il rilievo, preliminare, della inammissibilità della prova orale (testimonianza) dell’agente accertatore, dedotta ed illegittimamente ammessa ed esperita in primo grado.

Il quadro normativo
L’obbligo di presegnalamento delle postazioni di controllo dei limiti di velocità è stato previsto, per la prima volta nell’ordinamento italiano, con il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 convertito in legge 1° agosto 2002, n. 168. In particolare, l’articolo 4, prescrive che sulle autostrade e sulle strade extraurbane di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), e, previo decreto prefettizio, sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), possono essere utilizzati o installati dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148, codice della strada, debitamente approvati ed omologati per consentire di accertare in modo automatico la violazione, senza, cioè, la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti. Dell’utilizzazione o installazione dei suddetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo per il rilevamento delle violazioni di cui agli articoli 142 e 148, codice della strada, la norma impone di dare informazione agli automobilisti. E l’informazione agli automobilisti deve essere data, ovviamente, con apposita segnaletica verticale.

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Autovelox: verbale nullo se manca l’indicazione del presegnalamento

La riparazione dell’auto è troppo costosa? Il risarcimento è per equivalente

Corte di cassazione - Sezione VI civile - Ordinanza 4 novembre 2013 n. 24718

Se a seguito di un sinistro stradale il valore della riparazione supera quello del veicolo, non spetta il risarcimento in forma specifica bensì quello per equivalente. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 24718/2013, rigettando il ricorso di un uomo la cui macchina era stata rottamata a seguito del tamponamento da parte di un autocarro, e il cui ristoro era stato fissato in circa 2mila euro, basandosi sul valore commerciale del veicolo.

La Suprema corte comincia col ricordare il proprio orientamento secondo cui a norma dell’articolo 2058, secondo comma, del codice civile, “il giudice, allorché sia richiesto il risarcimento in forma specifica può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore”.

E ciò avviene quando “il sacrificio economico necessario per il risarcimento in forma specifica, in qualsiasi dei modi prospettabili (incluse, quindi, le riparazioni effettuate direttamente dal danneggiante o la corresponsione delle somme al danneggiato per effettuare dette riparazioni), superi in misura appunto eccessiva, date le circostanze del caso, il valore da corrispondere in base al risarcimento per equivalente”.

“Ne consegue  - prosegue la sentenza - che in caso di notevole differenza tra il valore commerciale del veicolo incidentato ed il costo richiesto dalle riparazioni necessarie, il giudice potrà, in luogo di quest’ultimo, condannare il danneggiante (ed in caso di azione diretta ex art. 18 legge n.990/69, l’assicuratore), al risarcimento del danno per equivalente”.

Bocciata di conseguenza anche la richiesta del pagamento dell’Iva sulle riparazioni. Gli ermellini hanno infatti chiarito che “è pur vero che il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali, ma solo qualora la liquidazione sia stata operata in base alle spese di riattazione il risarcimento comprende anche l’Iva; essendo in questo caso stato riconosciuto il valore commerciale del veicolo e non l’importo, non sarebbe possibile aggiungervi l’Iva, occorrente per le riparazioni”.

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fonte: ilsole24ore/La riparazione dell’auto è troppo costosa? Il risarcimento è per equivalente

Malore improvviso, annegamento fatale per il bambino: responsabili educatrice e bagnina

Prudenza, massima attenzione, quando in piscina ci sono i bambini: perché ogni piccola sbavatura può costare carissima... Può risultare fatale, tanto da provocare – indirettamente – la morte di un piccolo nuotatore, e può risultare decisiva, tanto da condurre alla condanna, in un’aula di giustizia, delle persone che avrebbero dovuto tenere sotto controllo la situazione (Cassazione, sentenza 24165/13). Tutto si svolge, paradossalmente quasi in silenzio, in pochissimi, tragici minuti. Ad occuparsi del controllo dei bambini sono l’educatrice, che li accompagna, e la bagnina, a cui è affidato il compito di monitorare la piscina, ma i loro occhi perdono di vista un bambino, e quella disattenzione è fatale. Perché le urla di alcuni adulti e di altri bambini segnalano la strana posizione assunta dal bambino, che «da qualche tempo galleggiava sul pelo dell’acqua, con la testa affondata». Ma l’allarme, purtroppo, scatta quando è oramai tardi... Neanche quindici giorni dopo il fattaccio avvenuto in piscina, difatti, il bambino muore, proprio «a causa del grave danno encefalico riportato». Per la giustizia – più precisamente, per i giudici di Tribunale e Corte d’Appello – non vi è alcun dubbio sulla responsabilità della bagnina e della educatrice: ecco spiegata la condanna per «aver causato per colpa la morte» del bambino. Omesso controllo. E la visione delineata in secondo grado viene, ora, condivisa anche dai giudici della Cassazione, i quali, difatti, respingono, in maniera netta, le osservazioni delle due donne – osservazioni finalizzate a minimizzare le proprie responsabilità –, confermandone la condanna. Per quanto concerne la posizione della educatrice, ella, spiegano i giudici, «era venuta meno al dovere di vigilare costantemente sul minore che le era stato affidato, proprio al fine di far fronte a pronta valutazione di situazioni rischiose non percepite come tali dal bambino a causa della sua immaturità, come la necessità di uscire dall’acqua e chiedere immediato aiuto» in caso di «malore», e tale omissione si rivelava ancor più tragica proprio considerando che «lo stato di difficoltà del bambino si protrasse» per pochi minuti. E a rendere maggiormente grave il comportamento tenuto dalla educatrice, secondo i giudici, ci sono due ulteriori elementi: aver «lasciato incustodito» il minore, mentre la bagnina «era onerata del controllo di una zona vasta»; essersi affidata «al carattere docile e alle capacità natatorie della giovanissima vittima». Ma, concludono i giudici, se la educatrice «non si fosse allontanata e fosse stata attenta nella vigilanza», pur non potendo impedire il «malore» che colpì il bambino, sicuramente «ne avrebbe scongiurato la morte» con un soccorso tempestivo. E il quadro è altrettanto delicato anche per la bagnina, che, ricordano i giudici, ha il compito di «scongiurare, sul nascere, situazioni di pericolo», soprattutto quelle meno «percepibili», come nella ipotesi – quanto mai aderente alla vicenda in esame – in cui «il bagnante, vittima di un malore, manifestatosi in forma subdola, si abbandoni, inerte e silente, sull’acqua». Tale compito, pur complicato, difficile, delicato, è sicuramente fattibile: la donna, spiegano i giudici, «posizionandosi adeguatamente, era in condizione di avere una buona visuale di tutta l’area sottoposta alla sua vigilanza».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Malore improvviso, annegamento fatale per il bambino: responsabili educatrice e bagnina