giovedì 24 ottobre 2013

L’infortunio c.d. in itinere ed il trasporto con mezzi propri

L'indennizzabilità dell'infortunio in itinere, subito dal lavoratore mentre si reca al lavorocon un proprio mezzo di trasporto, può essere riconosciuta nella sola ipotesi in cui l'uso del mezzo diverso da quello pubblico sia reso necessario dalla impossibilità di altra ragionevole scelta. L'infortunio predetto, invero, non può intendersi ravvisabile qualora il lavoratore si rechi sul luogo di svolgimento della prestazione lavorativa con un proprio mezzo non per necessità, in assenza di soluzioni alternative, bensì per libera scelta, rilevato che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada. Nella fattispecie concreta, l'incontestato verificarsi dell'infortunio in area metropolitana, pertanto servita da mezzi di trasporto compatibili con l'orario di entrata ed uscita del ricorrente dal lavoro e ricondotto, dunque, l'utilizzo del mezzo privato a libera scelta, deve escludersi la chiesta indennizzabilità dell'infortunio subito.
 
Il Tribunale del capoluogo ligure, con la Sentenza n. 733 del 2013 , torna a pronunciarsi in relazione al c.d. infortunio in itinere, ossia quegli infortuni in cui può incorrere il lavoratore durante il tragitto casa – luogo di lavoro (ma non solo come si vedrà meglio più avanti), sui criteri di indennizzabilità dei danni patiti e l’operatività, quindi, dall’assicurazione sociale INAIL.

Va anzitutto premesso come la materia sia attualmente regolata dal D. Lgs. 38 del 2000 che ha, in buona sostanza, recepito e fatto propri i criteri di indennizzabilità che, nel vuoto normativo, erano stati elaborati dalla Giurisprudenza onde verificare la sussistenza della copertura assicurativa sociale in siffatte situazioni e che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro è protetto dalla legge in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell'attività lavorativa con il solo limite del rischio elettivo.

L’infortunio in itinere è definito dall’art. 12 del D. Lgs. 38 del 2000, come quello occorso alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. Ma non solo. Rientrano, altresì, in detta ipotesi, gli infortuni occorsi al lavoratore durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro (qualora abbia in essere più rapporti lavorativi) così come quelli accorsogli durante il normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti (qualora non sia presente un servizio mensa interno).

La Legge pone particolare accento al concetto di “normalità” del percorso precisando come l’assicurazione non operi nel caso di interruzioni o deviazioni del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate precisando come queste si debbano intendere necessitate qualora dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
Infine, la norma precisa che l’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato sempre purché necessitato.

In definitiva, gli elementi che dovranno essere presi in considerazione dal Giudice, onde verificare la sussistenza della copertura assicurativa, saranno:
-          la normalità del percorso;
-          la mancanza di un servizio mensa interno o convenzionato (nella particolare ipotesi di infortunio occorso in pausa pranzo);
-          la necessità di eventuali soste o deviazioni;
-          la necessità di utilizzo del mezzo privato.

Quanto al percorso, la normalità viene individuata nell’essere il tragitto il più breve e diretto possibile tra il luogo di abitazione (che può non coincidere con quello di residenza) essendo il più lungo giustificato solo da particolari condizioni (per esempio lavori in corso, traffico).
Quanto ai mezzi da utilizzarsi per muoversi lungo il percorso, la normativa prevede che il mezzo privato rientri nella casistica unicamente purché necessitato per l’assenza di soluzioni alternative.

Difatti, quali mezzi tipici di spostamento sono previsti quelli pubblici che sono presi come mezzi di riferimento oltre quali strumenti normali per la mobilità delle persone anche perché comportano il livello minimo di esposizione ai rischi della strada.

Più precisamente, condizioni di risarcibilità affinché ci si trovi avanti ad un infortunio in itinere occorso al lavoratore durante la conduzione di mezzi propri, sono:
- la finalità lavorativa del tragitto;
- la normalità del percorso stesso (nei limiti sopra visti);
- l’assenza di interruzioni e deviazioni per motivi personali;
- la necessità di utilizzo del mezzo privato negli spostamenti.

Nello specifico, quest’ultimo requisito si riterrà soddisfatto allorquando:
-          non esistono mezzi pubblici che colleghino il luogo di lavoro e quello d’abitazione;
-          non vi è compatibilità tra l’orario di lavoro e quello dei mezzi pubblici. Detto requisito risulterà soddisfatto qualora l’utilizzo del mezzo privato consenta un risparmio, in termini di tempo, di almeno un’ora per tragitto a condizione che sia oggettivamente riscontrabile ad assuma carattere regolare;
-          il tragitto da percorrere, eventualmente, a piedi sia superiore ad 1 km per tratta risultando, pertanto, la distanza tra i due luoghi notevole.

Il tutto, poi, andrà analizzato alla stregua anche del c.d. criterio di ragionevolezza che impone di verificare la necessità di utilizzo del mezzo privato in base ai seguenti parametri:
-          lunghezza dei percorsi;
-          tempi di attesa dei mezzi pubblici;
-          possibilità del lavoratore di abitare in un luogo diverso da quello lavorativo;
-          distanza delle più vicine fermate o stazioni di mezzi pubblici dal luogo di lavoro e di abitazione.

Proprio questi ultimi aspetti sono stati al centro della motivazione con cui il Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, ha respinto il ricorso presentato dal lavoratore ai fini di ottenere l’indennizzo dei danni patiti a seguito di un sinistro in cui occorse mentre era a bordo di un motociclo di sua proprietà e rientrava a casa dal lavoro.

Difatti, l’Ill.mo Tribunale adito, ha ritenuto che non fosse soddisfatto il requisito della necessità dell’utilizzo del mezzo di trasporto privato proprio sulla scorta dei criteri sopra evidenziati che, beninteso, trovano conferma anche nel più recente e consolidato orientamento in seno alla Suprema Corte di Cassazione (cfr. ex plurimis: Cass. Civ. Ordinanze del 3.11.2011, n. 22759, 24.4 – 18.5.2012, n. 7970 e del 7.9.2012, n. 15059).

In particolare, poiché dagli elementi emersi in sede istruttoria è risultato che l’infortunio è occorso in un area metropolitana servita da mezzi pubblici e che gli orari degli autobus erano compatibili con gli orari di lavoro del ricorrente, il Tribunale ha ritenuto che la fattispecie sottoposta al suo vaglio non rientrasse tra gli infortuni sul lavoro per insussistenza dei presupposti necessari per la qualificabilità degli stessi.

A nulla è valsa, infine, la pretesa incompatibilità del tragitto con le condizioni di salute del lavoratore (che per sua stessa ammissione avrebbe dovuto percorrere a piedi unicamente la distanza di 600-700 metri, solo parzialmente in salita) poiché in sede di consulenza tecnica d’ufficio è risultato che l’affanno cardiaco da sforzo di cui avrebbe sofferto il lavoratore (non oggettivamente apprezzabile, diagnosticato con una relazione successiva all’infortunio e mai precedentemente documentato) non sarebbe ricollegabile ad un tragitto a piedi con il passo meglio ritenuto.
D’altronde, conclude il Giudice, il lavoro svolto del ricorrente implica frequenti spostamenti a piedi nonché la salita di scale o di tratti in salita e mai ha comportato disturbi soggettivi o limitazioni di idoneità da parte del competente medico aziendale portando, quindi, ad escludere la sussistenza dei presupposti per qualificare l’incidente come infortunio sul lavoro.

 
fonte: ilsole24ore/L’infortunio c.d. in itinere ed il trasporto con mezzi propri

mercoledì 23 ottobre 2013

Vietato ai dipendenti pubblici offrire o accettare regali dai colleghi

I rapporti tra dipendente e subordinati e sovraordinati, sono disciplinati dal Codice di comportamento nell'articolo 4, comma 2, che stabilisce, nella prima parte: "Il dipendente non accettare, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore".
Nella seconda parte è poi precisato che: "Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore".
Questo comma si collega al comma 2 dell'articolo 3 del precedente Codice di comportamento, che stabiliva:
"2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suo parente entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore".

Tra i due testi vi sono delle differenze, che hanno eliminato alcuni dubbi nei rapporti tra dipendenti e subordinati e sovraordinati, ma vi sono ancora alcuni punti che possono sollevare degli interrogativi.

Divieto di accettare regali
Consideriamo innanzitutto il divieto di accettare regali o altre utilità da un proprio subordinato.
Nel precedente Codice di comportamento era prevista "da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado".
Questa formulazione è stata eliminata, e il divieto è ora esteso a tutti i parenti, affini, amici, conoscenti ed è stata introdotta la formula: "Il dipendente non accetta (…) da un proprio subordinato direttamente o indirettamente (…)".
Ma il punto che può sollevare dei dubbi riguarda l'inciso" "proprio subordinato" che non era presente nel precedente comma 2 dell'articolo 3. L'espressione "proprio subordinato" dovrebbe fare riferimento all'ufficio, ed indicare quindi un subordinato che fa parte, in posizione subordinata, dell'ufficio del dipendente. In questo modo, però, il divieto di accettare regali e altre utilità non dovrebbe valere per i subordinati che non fanno parte dell'ufficio ma che appartengono ad altri uffici, e tale affermazione potrebbe essere sostenuta dall'argomento che ogni previsione negativa e imitatrice di posizioni giuridiche soggettive è di stretta interpretazione.
Sia la tesi sia l'argomento di sostegno non sarebbero persuasivi, per varie ragioni.
In primo luogo, perché il diniego che è previsto nella prima parte del comma 3 dell'articolo 4 non si riferisce ad una posizione soggettiva di diritto, perché non vi è, per il dipendente, il diritto di accettare regali.
In secondo luogo, perché proprio il comma 2 dell'articolo 4 stabilisce espressamente che: "Il dipendente non accetta (…) regali o altre utilità", e quindi la regola generale è quella che il dipendente non accetta, e quindi non deve accettare, regali o altre utilità.
In terzo luogo, perché il divieto dell'accettazione dei regali o altre utilità è precisato con l'espressione: "direttamente o indirettamente", e ciò significa che il dono di questi regali o altre utilità può essere effettuato direttamente dal "proprio" subordinato, o anche "indirettamente", e quindi effettuato da altre persone, o tramite altre persone, fisiche o giuridiche.
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fonte: ilsole24ore//Vietato ai dipendenti pubblici offrire o accettare regali dai colleghi

Non luogo a procedere per l’extracomunitario già espulso

Corte di cassazione - Sezione I penale - Sentenza 22 settembre 2013 n. 43257

Non luogo a procedere per il reato di immigrazione clandestina per lo straniero che dopo essere stato espulso una prima volta rientra nel territorio dello stato ma viene nuovamente respinto, il giorno successivo al suo ingresso, grazie al decreto del prefetto.

La Suprema corte spiega la doppia finalità della normativa sulle espulsioni nel caso di stranieri sottoposti a procedimento penale in Italia: “da una parte si vuole allontanare il più presto possibile dal territorio dello Stato lo straniero irregolare in Italia che abbia commesso un reato; dall’altra si vuole evitare un giudizio inutile ogni volta che il cittadino straniero non si trova più sul territorio nazionale (e non può rientrarvi se non munito della speciale autorizzazione del Ministro dell’Interno o dopo li periodo indicato dalla legge)”.

“È peraltro evidente - prosegue la sentenza - che, se lo straniero è rimasto in Italia - dopo aver commesso il reato - fino a quando è stato rinviato a giudizio, a quel punto il processo deve essere celebrato, poiché non sono state raggiunte le suddette finalità, e non vi sarebbe ragione di interrompere un processo, anche se nel corso dello stesso lo straniero imputato fosse stato espulso dal territorio dello Stato”.
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fonte: ilsole24ore/Non luogo a procedere per l’extracomunitario già espulso

martedì 22 ottobre 2013

Femminicidio: i dubbi della Cassazione sulla nuova legge

Nella legge sul femminicidio il Parlamento ha ingranato la retromarcia proprio sul tassello più importante: l'irrevocabilità della querela. In una relazione firmata dal vice direttore Giorgio Fidelbo e redatta dal consigliere Luca Pistorelli, l'Ufficio del Massimario della Cassazione fa le pulci al testo del 15 ottobre scorso che ha definitivamente convertito in legge il decreto con le misure contro la violenza sulle donne.

La presenza dei minori
I tecnici della Suprema Corte - che già avevano analizzato il decreto legge di agosto - rilevano positivamente il superamento dei dubbi sulle aggravanti nei casi di "violenza assistita", quando cioè i minori assistano a episodi di violenza. Nel testo originario previste solo per maltrattamenti in famiglia e rapina, e non invece per reati più gravi. "Riserve di cui il Parlamento si è fatto carico", osserva la Cassazione, provvedendo a "configurare una nuova aggravante comune" a tutela dei minori di 18 anni e anche delle donne in gravidanza. Ciò non toglie che, nell'applicazione concreta, possa esserci qualche "interferenza" con altre disposizione del codice penale.

Stalking nella “relazione affettiva”
Un passo avanti anche riguardo alla formulazione del reato di atti persecutori, superando un precedente limite contenuto già nella legge del 2009 sullo stalking: quello che delimitava il reato al coniuge legalmente separato o divorziato o all'ex partner della vittima. Qualche modifica, insufficiente, era arrivata col decreto di agosto. La legge di conversione, invece, "ha ora definitivamente recepito le osservazioni critiche" e ha preso come parametro unicamente la relazione tra due persone, convivenza o vincolo matrimoniale, attuale o pregressa. E questo è giudicato positivamente dalla Cassazione, anche se restano "perplessità" sulla nozione di "relazione affettiva", che, piuttosto sfuggente, "si presta a incontrollate estensioni interpretative dell'aggravante" stessa.

La querela revocabile
Ma l'aspetto più critico riguarda la possibilità di revocare la querela. L'irrevocabilità prevista nel decreto era uno dei suoi punti qualificanti. "Scelta che però ha avuto vita breve - fa notare la Cassazione - giacché la legge di conversione è nuovamente tornata sulla disposizione citata, cercando un compromesso tra le opposte esigenze di rispettare la libertà della vittima del reato e di garantirle una tutela effettiva contro il menzionato rischio di essere sottoposta ad indebite pressioni". Si è fatta così "una parziale retromarcia". "Il Parlamento ha deciso di ripristinare la revocabilità della querela, salvo nel caso in cui il reato sia stato realizzato 'mediante minacce reiterate '", e ha posto dei paletti: la remissione deve essere esclusivamente processuale. L'intenzione del legislatore era quella di "affidare al giudice il compito di svolgere una verifica effettiva sulla spontaneità remissione della querela". Ma siccome "è remissione processuale della querela anche quella resa alla polizia giudiziaria o mediante procuratore speciale", lo strumento introdotto per delimitare i casi in cui la querela resta revocabile e per "prevenire illeciti condizionamenti, non sembra particolarmente funzionale allo scopo" e presenta dubbi interpretativi.

fonte: ilsole24ore/Femminicidio: i dubbi della Cassazione sulla nuova legge