Dal 1 gennaio 2022 arriva una nuova stretta all’uso del contante: l’importo a partire dal quale non si possono più fare pagamenti in contanti passa da 2.000 euro (limite previsto dal 1° luglio 2020) a 1.000 euro.
Nel corso del 2021 sono entrate in vigore delle misure a sostegno delle accettazione dei pagamenti digitali da parte degli esercenti e per incentivare l’uso dei pagamenti digitali da parte dei cittadini : in particolare sono entrate in vigore una serie di incentivi a chi effettua pagamenti elettronici (o comunque tracciabili), come il cashback (cancellato ora definitivamente) o la cosiddetta Lotteria degli scontrini tra tutti coloro che hanno fatto spese pagate con moneta elettronica e non solo.
Va da sé che per incentivare i pagamenti digitali occorre che un maggior numero di negozianti metta a disposizione dei propri clienti un Pos (point of sale), ovvero uno di quei dispositivi dove digitiamo il pin o infiliamo la nostra carta quando paghiamo. Un dispositivo però che per l’esercente non è a costo zero. Tuttavia, non ci sono ancora sanzioni per i negozianti che si rifiutano di accettare pagamenti con carte e bancomat e quindi l’obbligo del Pos che è previsto dal 2014 in realtà non è mai diventato pienamente operativo.
Un credito d'imposta per le commissioni
Nel decreto fiscale DL 124/2019, però, è previsto, per i pagamenti effettuati in modalità digitale a partire dal 1° luglio 2020, un credito d'imposta del 30% sulle spese pagate dagli esercenti per accettare pagamenti con carte, bancomat e altre modalità di pagamento digitale (ad esempio le app); una disposizione che vale solo per gli esercenti che fatturano meno di 400 mila euro l'anno. Inoltre, il decreto legge 99 del 30 giugno 2021 ha previsto che per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta sia incrementato al cento per cento delle commissioni, questo se gli esercenti adottano pos per l’accettazione di carte e pagamenti evoluti.
Ma su cosa si applica il credito d’imposta? Chi ne ha diritto e come funziona nel dettaglio?
- Rientrano nella definizione di commissione su cui si può beneficiare del credito di imposta sia le commissioni pagate dall’esercente su ogni transazione, sia i costi fissi ad esempio i costi di gestione e locazione del Pos.
- Sono ricomprese le spese sostenute dagli esercenti per tutti i pagamenti digitali fatti da consumatori, quindi non solo con le tradizionali carte di credito, di debito e prepagate ma anche le spese di sistemi alternativi come ad esempio Satispay e simili.
- Vale per tutti gli esercenti, artigiani e professionisti, sia per pagamenti online che fisici avvenuti dal 1 luglio 2020 in avanti, purché gli esercenti, nel corso dell’anno d’imposta precedente, abbiano conseguito ricavi e compensi per un importo non superiore a 400.000 euro.
- Gli esercenti utilizzatori del credito di imposta sono tenuti a conservare la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con strumenti elettronici di pagamento. Tale documentazione deve essere messa a disposizione, su richiesta, degli organi dell'amministrazione finanziaria, e conservata per un periodo di 10 anni dall’anno in cui il credito è stato utilizzato.
- Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione rispetto alle tasse da pagare, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
L’Agenzia delle Entrate ha emanato il 29 aprile 2020 un suo provvedimento che regolamenta il funzionamento del credito di imposta del 30% previsto dall’articolo 22 comma 6 del decreto fiscale del 2019; in particolar modo disciplina le comunicazioni obbligatorie che banche ed istituti di pagamento devono inviare all’Agenzia dell’Entrate ai fini del credito di imposta da riconoscere agli esercenti che hanno con loro una convenzione per accettare pagamenti digitali. Le comunicazioni devono essere fatte entro il 20 del mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti digitali da un consumatore. Banca d’Italia con un provvedimento del 21 aprile 2020 ha inoltre regolamentato le comunicazioni che banche e istituti di pagamento devono inviare periodicamente agli esercenti sulle commissioni pagate affinché sappiano quale credito d’imposta spetti loro. Le comunicazioni devono essere inviate entro il 20 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate dai consumatori le spese pagate in modalità digitale.
Altra novità del decreto legge 99 del 30 giugno 2021 è che è incrementato anche il credito di imposta per l’acquisto o il noleggio di pos collegati alla cassa tra il 1 luglio 2021 e il 30 giugno 2022. Il valore massimo su cui calcolare il credito di imposta è di 160 euro per esercente e i limiti di:
- 70 per cento per i soggetti i cui ricavi nell’anno precedente non superano i 200.000 euro;
- 40 per cento per i soggetti i cui ricavi nell’anno precedente siano superiori a 200.000 euro e non superino 1 milione di euro;
- 10 per cento per i soggetti i cui ricavi nell’anno precedente siano superiori a 1 milione di euro e non superino i 5 milioni di euro.
E, ancora, c’è un credito di imposta anche per coloro che acquistano o noleggiano nel corso del 2022 un pos collegato ad un registratore di cassa che consente la trasmissione telematica. Il valore massimo per soggetto su cui calcolare il credito di imposta è di 320 euro nei limiti di:
- 100 per cento per i soggetti i cui ricavi nell’anno precedente non superano i 200.000 euro;
- 70 per cento per i soggetti i cui ricavi nell’anno precedente siano superiori a 200.000 euro e non superino 1 milione di euro;
- 40 per cento per i soggetti i cui ricavi nell’anno precedente siano superiori a 1 milione di euro e non superino i 5 milioni di euro.
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