Non sarà dunque necessario essere in zona arancione per una stretta nei confronti di chi non è vaccinato. Anche nelle zone bianche, infatti, dal 6 dicembre 2021 arriva il super green pass, la certificazione verde che sarà riconosciuta solo a chi è vaccinato o è guarito dal Covid. Permetterà sostanzialmente di avere una vita normale e di avere accesso a tutte le attività ricreative. Resta valido invece il green pass normale, quello ottenuto con un tampone negativo, per entrare sul posto di lavoro, per soggiornare in albergo e per accedere ai mezzi di trasporto, sia quelli a lunga percorrenza sia (dal 6 dicembre) anche ai treni regionali ed interregionali e novità sarà necessario avere un tampone negativo anche per il trasporto pubblico locale (autobus, tram, metro). Si riduce la durata della certificazione verde che passa per i vaccinati da 12 mesi dalla seconda dose a 9 mesi.
Quando serve il super green pass e quando no
Dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio sarà necessario per tutti coloro che hanno più di 12 anni avere il super green pass per entrare in bar e ristoranti, palestre, impianti sportivi, spettacoli, feste, discoteche e cerimonie pubbliche e sarà chiesto anche ai turisti.
Dal 29 novembre 2021 in caso di passaggio a zona gialla o arancione, inoltre, le attività che finora erano state sottoposte a limiti e restrizioni resteranno aperte, ma solo ed esclusivamente a possessori del super green pass. In zona rossa invece le restrizioni scatteranno per tutti.
In sintesi il super green pass è obbligatorio per:
servizi di ristorazione;
spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività al chiuso;
sagre e fiere, convegni e congressi;
centri termali, parchi tematici e di divertimento;
centri culturali, centri sociali per le attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, e centri estivi;
impianti di risalita;
attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
concorsi pubblici.
Il green pass (anche con solo tampone) sarà necessario per accedere ai luoghi di lavoro e ai treni a lunga percorrenza e regionali. La certificazione vale anche per entrare in spogliatoi e docce di palestre e centri benessere e serve anche per il trasporto pubblico locale (i controlli saranno fatti a campione). Il green pass base permetterà anche di soggiornare in albergo (ed usufruire da clienti dei servizi di ristorazione dell’albergo).
Lavoro: dove e quando è obbligatorio il green pass
Per i lavoratori non cambia nulla. Resta infatti in vigore l'obbligo del semplice green pass (non super) ovvero ottenuto anche mediante tampone negativo dal 15 ottobre fino allo scadere dello stato d'emergenza. L'obbligo vale per il personale delle amministrazioni pubbliche e per chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato. L’obbligo riguarda anche chi svolge attività lavorativa o di formazione o di volontariato sia nel pubblico sia nel privato, sulla base di contratti esterni.
Lavoro Pubblico
Dal 15 ottobre per accedere nei luoghi in cui svolgono l’attività lavorativa il personale delle amministrazioni pubbliche devono possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid. L’obbligo si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche. I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il Covid, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Nello specifico il provvedimento riguarda il personale:
delle PA, locali o nazionali;
delle Autorità amministrative indipendenti;
della Commissione nazionale per la società e la borsa;
della Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
della Banca d’Italia;
degli enti pubblici economici;
degli organi di rilievo costituzionale.
Ogni amministrazione è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate dal Governo. L’organizzazione delle verifiche, anche a campione, deve prevedere prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi. E' stata introdotta la possibilità per il datore di lavoro, per specifiche esigenze lavorative, di verificare il green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l’accesso in sede del lavoratore, il quale è tenuto a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze. I lavoratori possono consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde. I lavoratori che la consegnano, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.
Il personale che comunica di non essere in possesso della certificazione verde o qualora ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato già da quel giorno assente ingiustificato e pertanto non ha diritto alla retribuzione; a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è considerato sospeso fino alla presentazione della certificazione (comunque non oltre il 31 dicembre) e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.
L’accesso del personale nei luoghi di lavoro senza green pass è punito per il lavoratore con una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500, il datore di lavoro deve effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore. Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio. Per il datore di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole, invece, è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.
Il lavoro agile nella pubblica amministrazione non può essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo di green pass. In sostanza il datore di lavoro non può concedere il lavoro agile ai lavoratori controllati e che sono risultati sprovvisti di green pass.
Lavoro privato
Devono esibire il green pass per accedere nei luoghi in cui svolgono l’attività lavorativa anche i lavoratori del settore privato. Come per il settore pubblico, l’obbligo si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato nelle aziende private, anche sulla base di contratti esterni. Il titolare di un'azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all’interno dell’azienda. I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il Covid, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente (previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza) non potrà essere soggetto ad alcun controllo.
Anche in questo caso, sono i datori di lavoro che devono organizzare le verifiche del green pass ai dipendenti. Come nel pubblico, i controlli devono essere effettuati prioritariamente, ove possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. Oltre all’app “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso: l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura; per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC. Infine è stata introdotta la possibilità per il datore di lavoro, per specifiche esigenze lavorative, di verificare il green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l’accesso in sede del lavoratore, il quale è tenuto a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze. I lavoratori possono consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde. I lavoratori che la consegnano, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.
I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. In ogni caso i lavoratori non avranno sanzioni disciplinari e mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde Covid-19 (comunque, non oltre il 31 dicembre), termine di cessazione dello stato di emergenza. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.
Lo smartworking non può essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo di green pass. In sostanza il datore di lavoro non può concedere smartworking ai lavoratori controllati e che sono risultati sprovvisti di green pass.
Anche per il settore privato, l’accesso del personale nei luoghi di lavoro senza green pass è punito per il lavoratore con una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500 con segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa, ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti. Per il datore di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole, invece, è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.
Liberi professionisti
L’obbligo di green pass per l’ingresso nei luoghi di lavoro vale per tutti i lavoratori privati, quindi anche collaboratori familiari e autonomi. Il governo ha però precisato che mentre l’obbligo di controllo nel caso di colf e badante ricade sul datore di lavoro, questo obbligo non esiste nel caso entri in casa un idraulico, un elettricista o un altro tecnico perché in quel momento si sta acquistando un servizio e non si è datori di lavoro. Resta però facoltà di chiedere l’esibizione del green pass. Non esiste invece l’obbligo di green pass per i clienti che salgono su un taxi. Ugualmente i parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori del settore dei servizi alla persona devono controllare il green pass dei propri dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l’attività lavorativa in questione.
Tribunali
Dal 15 ottobre al 31 dicembre, anche il personale amministrativo e i magistrati, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le certificazioni verdi. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.
Trasporti e scuole
Dal 1° settembre, il green pass serve anche per utilizzare i mezzi di trasporti a medio-lunga percorrenza e per tutti gli aerei a prescindere dalla durata del volo e ora anche per i treni regionali. L’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del CTS, non possono vaccinarsi. Per utilizzare il trasporto pubblico locale il green pass non è necessario ma si devono continuare a osservare le misure anticontagio. Quindi il green pass è obbligatorio per l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
- treni regionali e interregionali;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
Green pass a scuola
E’ previsto che l’anno scolastico 2021-2022, si svolga in presenza dalla scuola dell’infanzia all’università, salvo misure adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti. Le misure di sicurezza previste sono le seguenti:
- obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive. Le linee guida possono derogare all’obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti;
- divieto di accesso o permanenza nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°.
- tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) devono possedere il green pass. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.
Le Università possono derogare alle misure solo per le attività a cui partecipino solo studenti vaccinati o guariti.
Verifiche, sanzioni e revoca
Con il nuovo decreto emanato il 24 novembre 2021 viene definito un rafforzamento dei controlli sul possesso del Green Pass (entro 5 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del decreto le Prefetture sono chiamate a definire un piano preciso di controlli). Dopo le parole della ministra dell'Interno Luciana Lamorgese che ha dichiarato che gli esercenti non devono controllare i documenti d’identità, ma limitarsi a verificare la validità del green pass e l'intervento del Garante della Privacy che aveva ricordato che lo stesso Dpcm del 16 giugno prevedeva che "i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici servizi" possano richiedere un documento d’identità per controllare la corrispondenza dei dati del Green pass a quelli della persona che lo mostra, adesso interviene una circolare del Ministero dell’Interno per chiarire la situazione.
Per prima cosa si ribadisce che oltre ai pubblici ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni, sono autorizzati a chiedere il green pass anche il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso del certificato verde nonché i loro delegati, il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso del green pass nonché i loro delegati e i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso della certificazione verde (nonché i loro delegati).
Inoltre, in previsione dell’inizio del campionato di calcio, vengono inclusi tra le persone abilitate alle verifiche anche i cosiddetti steward, cioè il personale, iscritto negli appositi elenchi tenuti dai Questori, operante presso gli impiantiti sportivi.
Vengono poi identificate due fasi: la verifica del possesso della certificazione verde da parte dei soggetti sopra elencati, questo passaggio è obbligatorio e viene effettuato tramite la app VerificaC19 che oltre a indicare la validità dello stesso fornisce alcuni dati personali (nome, cognome dell’intestatario e data di nascita). A questa fase segue quella della verifica dell’identità della persona che è di “natura discrezionale” ma diventa «necessaria quando appaia la manifesta incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella stessa certificazione». Ad esempio nella schermata dell’app VerificaC19, compare una data di nascita di un ventenne ma la persona dimostra molti più anni, a questo punto il soggetto addetto al controllo deve chiedere un documento d’identità. Ricordiamo che mostrare il documento di identità è obbligatorio (comma 2, lettera a. dell'art. 13 del DPCM 17 giugno 2021) anche se il verificatore richiedente non rientra nella categoria dei pubblici ufficiali.
La verifica dovrà essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti dì terzi. In pratica, come da circolare emanata dal Viminale “la verifica dell'identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione”.
Le sanzioni previste per gestori e clienti
Chi viola le regole e viene quindi sorpreso in un locale pubblico al chiuso senza green pass rischia una multa da 400 a 1.000 euro. La situazione si aggrava nel caso in cui il lasciapassare risulti contraffatto o di un’altra persona: si rischia la denuncia per falso. Anche il gestore del locale può subire conseguenze, chi fa entrare un cliente senza green pass può incorrere - oltre alla multa - anche in una sanzione amministrativa che va da 1 a 10 giorni di chiusura. La circolare però chiarisce che "qualora si accerti la con corrispondenza fra il possessore della certificazione e l'intestatario, la sanzione viene applicata solo all'avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità a carico dell'esercente".
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