venerdì 16 aprile 2021

Guida in stato di ebbrezza: patente sospesa senza sconti anche nei casi lievi

Non si può estendere il beneficio della riduzione alla metà della sanzione a seguito del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, previsto per i casi più gravi di guida in stato di ebbrezza, alle ipotesi più lievi. È quanto emerge dalla sentenza della Corte Costituzionale dell'8 aprile 2021, n. 62.
Il Giudice di pace di Genova sollevava questioni di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 9-bis, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), aggiunto dall'art. 33, comma 1, lettera d), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), nella parte in cui non prevede un istituto o una prestazione che consenta alle persone incorse nella violazione dell'art. 186, comma 2, lett. a), cod. strad., di beneficiare della riduzione alla metà della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, parimenti a quanto previsto per le ipotesi di cui alle successive lettere b) e c) dello stesso comma, per contrasto con l'art. 3 Cost., e con l'art. 29, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.
Con ordinanza n. 247 del 2013 la Corte Costituzionale dichiarò manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strad., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., con riguardo alla scelta del legislatore di negare la possibilità di sostituire la pena detentiva e pecuniaria irrogata per il reato di guida in stato di ebbrezza con il lavoro di pubblica utilità qualora la fattispecie risultasse aggravata dal fatto di avere cagionato un incidente stradale.
Con sentenza n. 198 del 2015 la Corte dichiarò infondata la questione di legittimità costituzionale della norma in esame, censurata in riferimento all'art. 3 Cost., laddove non prevede, per il caso di svolgimento con esito positivo del lavoro di pubblica utilità, che la riduzione alla metà della sanzione accessoria della sospensione della patente possa essere operata senza tener conto dell'indicato raddoppio. La sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità avvia una vera e propria procedura di tipo premiale, giacché, in considerazione degli esiti positivi della prestazione offerta al soggetto condannato, il giudice assume nei confronti di quest'ultimo, una serie di provvedimenti favorevoli, fra cui il dimezzamento della durata della sospensione della patente di guida.
Il giudice remittente si duole dell'incongruenza tra la posizione finale del trasgressore della fattispecie di cui all'art. 186, comma 2, lett. a), sanzionato in ogni caso con la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, e la posizione finale del trasgressore della più grave fattispecie punita dalla lett. b), come risultante dall'esito del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità che comporta, beneficiando della riduzione alla metà, una identica misura minima di tre mesi di sospensione della patente.
L'ordinanza di rimessione auspica l'introduzione, anche per la condotta costituente illecito amministrativo, di un fattore di premialità comune a quello garantito per le condotte di rilevanza penale, addebitando alla riducibilità della misura minima della sospensione della patente inflitta per la violazione di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 186 cod. strad., l'effetto censurabile di omologare tale sanzione a quella fissata per le condotte di rilevanza penale, sebbene in origine ragionevolmente differenziate.
La possibilità di sostituzione della pena è prevista, però, per i soli illeciti penali e, tra questi, solo per quelli per i quali il legislatore stabilisce una pena detentiva, sola o congiunta ad una pena pecuniaria; la procedura di tipo premiale, disciplinata dall'art. 186, comma 9-bis, non può assumersi come un tertium comparationis, né tanto meno come soluzione che possa applicarsi allo scopo di ridurre la misura della sospensione della patente di guida conseguente alla violazione prevista dalla lettera a) dell'art. 186, comma 2, cod. strad., posto che, come già affermato dai giudici delle leggi, essa ha un evidente carattere speciale, culmina nella irrogazione di una pena sostitutiva ed è intimamente correlata alla natura degli illeciti penali cui la misura accede.
Per detti motivi la Corte Costituzionale dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 9-bis cod. strad., sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., e all'art. 29, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, dal Giudice di pace di Genova.
fonte:altalex.com

Accompagnamento in caserma e rifiuto dell'alcoltest: è reato

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, sez. IV penale, sentenza 16 dicembre 2020 - 31 marzo 2021, n. 12142 è integrato il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico laddove il conducente, pur non opponendosi all'accompagnamento in caserma, rifuti, ivi giunto, l'alcoltest.

Il fatto
Nel processo di merito, i giudici di secondo grado avevano confermato la sentenza di prime cure con cui il ricorrente era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico (art. 186 comma 7 CdS).
In ordine alla ricostruzione della vicenda criminosa era emerso che una pattuglia dei Carabinieri, estraendo da un furgoncino finito fuori strada il ricorrente in stato di ubriachezza, lo aveva accompagnato presso una caserma posta a 25 Km, dove questi aveva rifiutato di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico.
La Corte territoriale, pur riconoscendo che l'accompagnamento coattivo non fosse consentito, evidenziava come ad esso l'imputato non avesse opposto resistenza, manifestando il rifiuto all'accertamento solo una volta giunti nella caserma dotata dell'attrezzatura necessaria per l'esame.
Interponeva ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore di fiducia,   deducendo l'illegittimità della richiesta delle forze dell'ordine di recarsi a oltre 20 km di distanza dal luogo di accertamento del fatto per la misurazione del tasso alcolemico, poiché tale richiesta non era riconducibile alle ipotesi di cui all'articolo 186 C.d.S., commi 3, 4 e 5: in particolare, non era riconducibile all'ipotesi di cui al comma 3, in quanto i militari che avevano sottoposto a controllo il ricorrente non erano in possesso di apparecchio portatile; non era riconducibile all'ipotesi di cui al comma 4, in quanto non era stato effettuato il preventivo accertamento qualitativo e il ricorrente non era stato accompagnato presso le più vicine stazioni, situate a distanza di pochi chilometri dal luogo del fatto; non era riconducibile all'ipotesi di cui al comma 5, in quanto il ricorrente non era stato ricoverato presso una struttura sanitaria, non necessitando di cure mediche.
Invocava a sostegno degli assunti il principio, espresso dalla sentenza n. 21192/2012 della IV Sezione Penale della Corte di Cassazione, secondo cui il reato in contestazione non è integrato laddove il conducente si opponga all'accompagnamento in caserma, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi 3 e 7 dell'art. 186 C.d.S.
La sentenza
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso escludendo la pertinenza al caso concreto del precedente invocato dal ricorrente: tanto, sull'assunto secondo cui  il ricorrente non si era opposto all'accompagnamento ma, solo giunto in tale luogo, si era rifiutato di sottoporsi ad alcoltest.  
Senonchè, mette conto di rilevare come, trattandosi di materia penale sorretta dal principo di tassatività, affinchè possa dirsi integrata la contravvenzione contestata, è necessario che il conducente rifiuti l'accertamento così come specificamente previsto dai commi 3 4 e 5 della disposizione normativa che descrive la condotta tipica.
E non par dubbio che, con particolare riferimento alle modalità di espletamento degli accertamenti di cui all'articolo 186, comma 3, la disposizione non preveda la possibilità di accompagnamento coattivo del conducente. Nè può  dirsi che tale potere sia implicito nella disposizione in quanto, costituendo l'accompagnamento una limitazione della libertà personale, esso deve essere espressamente previsto dalla legge.
L'assunto della sentenza non appare condivisibile in quanto è la modalità di integrazione della condotta contestata a non risultare corrispondente alla fattispecie legale tipizzata, indipendentemente dalla circostanza che in prima battuta il ricorrente non avesse opposto resistenza all'accompagnamento.
fonte:altalex.com

I colori delle regioni per i prossimi giorni. E dal 26 aprile tornano le zone gialle. Ecco cosa si può fare

A partire dal 26 aprile torna la zona gialla in tutta Italia, stop alla sospensione introdotta a inizio aprile. Con l'Rt nazionale che passa allo 0,92 della settimana scorsa allo 0,85, da lunedì 19 aprile scattano invece i nuovi colori delle regioni. La cabina di regia dell'Istituto superiore di sanità e ministero della Salute hanno stabilito che da lunedì solo Puglia, Sardegna e Valle d'Aosta che restano in zona rossa, qui scattano perciò le limitazioni a tutte le attività non essenziali. Tutte le altre regioni, invece, passano alla zona arancione. 
La misure valide su tutto il territorio nazionale
Alcune delle limitazioni riguardano tutto il Paese, cioè sono misure che valgono per tutto il territorio nazionale (a eccezione della zona bianca) a cui poi si affiancano quelle previste dalle diverse aree di rischio.
Le misure nazionali
- Didattica a distanza
Le classi superiori faranno lezioni in classe con presenza di almeno il 50% e fino a un massimo del 75%. Nelle scuole dell'infanzia, scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado le lezioni si svolgono totalmente in presenza. Obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità non compatibili con l'uso della mascherina. Nelle università è possibile prevedere lezioni in presenza. Saranno i rettori a decidere. Ovviamente poi ci sono le ordinanze territoriali che possono anche decidere chiusure generalizzate delle scuole di ogni grado.  
- Coprifuoco
La chiusura di tutte le attività sarà dalle 22 alle 5 del mattino. In questo lasso di tempo sarà limitata la circolazione delle persone se non per motivi di salute, lavoro, urgenza e per tornare al proprio domicilio. E' comunque sempre fortemente raccomandato di non spostarsi se non per motivi di urgenza, lavoro o malattia e allo stesso modo si invita a non accogliere in casa persone non conviventi.
- Limitazione spostamenti
in caso di limitazioni, come previsto per le zone arancioni e rosse, è sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Inoltre, nel caso in cui non sia possibile entrare e uscire dal proprio Comune di residenza, ma sono consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore ai trenta chilometri dai loro confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti dai e verso i capoluoghi di provincia. Ovviamente si potrà circolare sempre liberamente nell’ambito del proprio Comune a meno che non ci si trovi in zona rossa.
- Visite a parenti e amici
È consentito spostarsi verso una sola abitazione privata una volta al giorno tra le 5 e le 22 nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelli conviventi nella casa (oltre ai minori di 14 anni o a persone non autosufficienti o disabili). Non si può fare in zona rossa, ma solo per nelle aree bianche, gialle ed arancioni (in questo caso solo all'interno del proprio Comune).
- Bar, ristoranti, pub, pasticcerie, gelaterie
Dovranno chiudere alle ore 18 tutti i giorni compresi i festivi. Dopo tale orario potranno continuare ad operare solo per consegne a domicilio e asporto. Per i locali che servono alcolici (bar ed esercizi fisici senza cucina e locali con commercio al dettaglio di bevande) l’asporto dopo le 18 non sarà possibile; rimane dopo le 18 per loro unicamente la consegna a domicilio. Durante l’apertura ai tavoli potranno sedersi al massimo 4 persone, salvo che si tratti di nuclei famigliari conviventi più numerosi. È vietato consumare il cibo in strada dopo le ore 18.00. La distanza tra le sedute deve essere di almeno un metro e, dove non è possibile, si devono utilizzare i divisori. I clienti devono sempre utilizzare la mascherina, a meno che non siano seduti ai tavoli. Camerieri e gestori devono sempre indossare la mascherina. Si consiglia la prenotazione e si chiede di conservare i nominativi dei clienti per almeno 14 giorni. Al bancone si può servire, purché si rispetti la distanza di un metro tra i clienti. Dopo ogni consumazione occorre disinfettare i tavoli. Non sono possibili i buffet e si può consumare al banco solo se si rispetta la distanza di un metro tra i clienti. I clienti devono sempre utilizzare la mascherina, tranne nel caso in cui sono seduti al tavolo, mentre i menu devono essere consultabili tramite smartphone, oppure possono essere menu plastificati disinfettabili oppure stampati su carta usa e getta. Al tavolo è sempre meglio favorire i pagamenti elettronici. Sempre possibile la consegna a domicilio del cibo e asporto fino alle 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 18 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- Sono consentite tutte le attività dei servizi alla persona.
- Riaprono i musei e le mostre ma solo nei giorni dal lunedì al venerdì non festivi. Il sabato e i giorni festivi è possibile visitarli solo con prenotazione online o telefonica, con almeno un giorno di anticipo. Da maggio, previa verifica dal Comitato tecnico scientifico e con l'approvazione di specifici protocolli, sarà anche possibile andare a teatro, in sale da concerto, cinema e spazi anche all'aperto con posti a sedere preassegnati e distanziati di almeno un metro (a meno che gli spettatori non siano conviventi). Sono vietati gli eventi in spazi chiusi o all'aperto che implicano assembramenti e non rispettano le distanze minime e le altre indicazioni di sicurezza. Continuano a rimanere chiusi i centri culturali, ricreativi e sociali. Sempre chiuse anche le discoteche e le sale da ballo, vietate le feste all'aperto o al chiuso (anche se legate a cerimonie religiose o civili), vietate le sagre e le fiere. 
- Tutti i centri commerciali restano chiusi nel weekend (giorni festivi e prefestivi). Restano aperte in questi giorni le attività essenziali (ad esempio alimentari, farmacie, tabacchi ed edicole) anche se si trovano all’interno di un centro commerciale. nei locali aperti al pubblico dovrà essere presente all'ingresso un cartello che indica il numero massimo di persone che possono contemporaneamente stare nel locale.
- Serrata totale per sale bingo e centri scommesse. Bloccate anche le slot machine nei bar e nelle tabaccherie. 
- Trasporto locale. La capienza massima per i trasporti locali, dagli autobus ai treni regionali, scende al 50% eccetto che per gli scuolabus. Viene creato un tavolo di coordinamento in ogni città metropolitana e in ogni provincia in cui partecipa anche il Prefetto insieme al Sindaco e al Presidente della Regione e che deve definire per la scuola orari di entrata e di uscita dilazionati e per scaglioni.
- Obbligo della mascherina. E’ previsto che al di fuori della propria abitazione e in qualsiasi momento della giornata tutti debbano avere sempre a disposizione la mascherina (può essere anche di comunità) da indossare anche all'aperto (dunque anche per una passeggiata) quando si è vicino a persone con cui non si convive. L'obbligo non riguarda chi fa attività sportiva, inclusi il jogging e le passeggiate in bicicletta, i bambini al di sotto dei sei anni e chi soffre di patologie incompatibili con l'uso della mascherina. L'uso delle mascherine viene inoltre fortemente raccomandato anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi e viene confermata la raccomandazione di mantenere sempre una distanza interpersonale di almeno 1 metro. Sui luoghi di lavoro e per le attività professionali la mascherina va indossata solo se non c'è una distanza interpersonale di 1 metro tra le persone, resta comunque l'indicazione di incentivare, dove possibile, il lavoro agile.
- Tracciamento dei contagi. Alle Regioni e ai singoli Comuni è inoltre lasciata la libertà di attuare misure più restrittive rispetto alle disposizioni del Governo (il consiglio è quello di guardare i siti delle Regioni). La app Immuni dialogherà con le altre piattaforme dell'Unione europea per un monitoraggio più capillare. Resta l'obbligo per l'operatore sanitario della Asl, introdotto dal Dpcm del 18 ottobre 2020, di caricare il codice chiave nell'app se riscontra un caso di positività.
- Sanzioni. Chi non rispetta obblighi e divieti rischia dai 400 ai 1.000 euro. Se si paga, però, entro 5 giorni è prevista una riduzione del 30% (quindi da un minimo di 280 euro a un massimo di 700 euro). In caso di recidiva, le sanzioni saranno raddoppiate.
- Palestre, piscine, centri sportivi, centri benessere e centri termali restano chiusi. Le manifestazioni sportive si svolgeranno senza la presenza del pubblico. L’attività sportiva di base è consentita solo per quelli sport non da contatto e comunque al di fuori di palestre e piscine. Lo svolgimento degli sport di contatto, individuati con provvedimento del Ministro dello sport, è consentito da parte delle società professionistiche e ‒ a livello sia agonistico che di base ‒ riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato italiano paralimpico (CIP). Sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, individuati dal Ministro dello sport, aventi carattere amatoriale e dilettantistico. Sempre consentita anche nelle zone rosse l’attività motoria in prossimità della propria abitazione con mascherina, e l’attività sportiva individuale all’aperto con una distanza interpersonale di almeno due metri. L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, sia pubblici che privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento (non è però possibile usare gli spogliatoi interni).
- Impianti sciistici. Continuano a rimanere chiusi gli impianti sciistici fino al 6 aprile 2021. 
- Aree gioco. I bambini dai 3 anni in su devono indossare le mascherine. Sotto i 14 anni, i bambini devono essere accompagnati da un adulto; bisogna sempre rispettare la distanza di un metro tra i bambini quando si usano i giochi. Resta consentito svolgere individualmente attività motoria o sportiva non solo in prossimità della propria abitazione, anche in parchi e giardini, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona per l’attività motoria e di due metri per l’attività sportiva. E' consentito l’accompagnamento da parte di un adulto di minori o persone non autosufficienti. Le mascherine vanno indossate sempre, anche per una semplice passeggiata se si è in presenza di persone non conviventi. Si può correre, fare attività sportiva e andare in bicicletta senza mascherina.
- Resta il divieto di assembramento e la possibilità di chiudere strade e piazze previsto dal DPCM del 25 ottobre che però può avvenire non solo dopo le 21 ma anche lungo tutto l'arco della giornata, in tutto il territorio nazionale, fatta salva sempre la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private.
La lista delle attività essenziali
Restano sempre aperte anche nelle zone rosse le seguenti attività di commercio al dettaglio e che si occupano, in esercizi specializzati, della vendita di:
- prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount, etc) prodotti surgelati
- computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, apparecchi informatici e per le telecomunicazioni
- sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
- pompe di benzina e altro carburante
- ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle)
- articoli igienico-sanitari 
- macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio
- articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
- librerie
- giornali, riviste e periodici
- cartoleria e forniture per ufficio
- confezioni e calzature per bambini e neonati
- biancheria personale
- articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
- concessionarie auto e moto e vendita delle parti ed accessori auto e moto
- giochi e giocattoli
- medicinali (farmacie e parafarmacie)
- articoli medicali e ortopedici
- cosmetici, articoli di profumeria ed erboristeria
- fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- animali domestici e alimenti per animali domestici
- materiale per ottica e fotografia
- combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- articoli funerari e cimiteriali
- ambulanti di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
- vendita di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
- vendita per mezzo di distributori automatici.
Servizi per la persona che restano aperti anche in area rossa.
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia.
- Attività delle lavanderie industriali.
- Altre lavanderie e tintorie.
- Servizi di pompe funebri e attività connesse.

giovedì 1 aprile 2021

Corteggiamento petulante e ossessivo: è reato di molestia e disturbo alle persone

Corteggiare ossessivamente una donna, ignorando il totale disinteresse da lei manifestato, configura il reato di cui all'articolo 660 c.p.
Questo è quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, sezione V penale, con la sentenza 9 dicembre 2020 - 1° marzo 2021, n. 7993.
Il fatto
La Corte d'Appello di Trieste confermava la sentenza del Tribunale con la quale il ricorrente veniva condannato “alla pena di tre mesi di arresto per il reato di molestie”, condanna sospesa ma condizionata al pagamento di 4000 euro, a titolo di risarcimento in favore della parte civile.
L'imputato ricorre in Cassazione, sollevando cinque motivi di ricorso:
- con il primo ed il secondo motivo, eccepisce la violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del reato di molestie, di cui all'art. 600 c.p.;
- con il terzo motivo di ricorso, lamenta la violazione di legge in riferimento agli artt. 132 e 133 c.p., e l'illogicità della motivazione circa la sanzione ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e ciò in quanto il Tribunale aveva valutato la non particolare gravità della condotta, data l'assenza di molestie telefoniche, di pedinamenti e di appostamenti, tali da far ritenere eccessiva la sanzione, potendosi comminare anche solo la pena pecuniaria dell'ammenda;
- con il quarto motivo, si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all'art. 185 c.p.p. e agli artt. 2697 e 2043 del cod. civ., sotto il profilo della mancata prova del danno al cui risarcimento si è condannato l'imputato;
- con il quinto motivo, viene dedotto il vizio di manifesta illogicità della motivazione per quanto riguarda la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, subordinata al risarcimento del danno considerato il perdurante stato di disoccupazione.
La sentenza
La Corte, dopo aver vagliato tutti i motivi di ricorso, lo dichiara inammissibile.
In particolare: il primo motivo risulta essere “generico e manifestamente infondato” considerando che la sentenza della Corte d'Appello è in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui ai fini della configurabilità del reato previsto dall'articolo 660 c.p. per petulanza deve intendersi un atteggiamento “di arrogante invadenza e di intromissione continua ed inopportuna nell'altrui sfera di libertà”. Inoltre, la pluralità di azioni di disturbo, integra l'elemento materiale del reato di molestie e non in quello di atti persecutori e ciò in quanto si sono realizzate significative ed effettive intrusioni nella sfera privata altrui.
In particolare: “i saluti insistenti e confidenziali, con modalità invasive della sfera di riservatezza altrui (in un'occasione abbracciandola); gli incontri non casuali e cercati nel bar dove lavorava la vittima (in cui l'imputato entrava ripetutamente con pretesti, senza consumare nulla, ma con il solo scopo di incontrare la persona offesa e di tentare approcci con lei), come anche per strada, in un'occasione inseguendola e salendo sul suo stesso autobus; la sosta sotto la sua casa; la manifesta rappresentazione della vittima al ricorrente di non gradire tali atteggiamenti di corteggiamento petulante ed ossessivo”.
Risultano infondati anche gli argomenti addotti per supportare la tesi della insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di molestie o disturbo alle persone e ciò in quanto, ai fini della configurabilità del predetto reato, “è sufficiente la coscienza e volontà della condotta” e la consapevolezza che la stessa sia idonea ad arrecare disturbo al soggetto che la subisce. Nel caso di specie, la persona offesa ha reiteratamente dichiarato all'imputato il proprio disappunto per un corteggiamento ritenuto “molesto, pressante e intollerabilmente indiscreto”,
Infondata anche la doglianza di cui al terzo motivo riguardante la pena applicata e la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte evidenzia che la condotta del soggetto agente, si è protratta per oltre un anno e mezzo, tanto da costringere la vittima a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine e, ciononostante, l'imputato non ha dimostrato alcun pentimento dinanzi al malessere dimostrato dalla donna.
Infine, riguardo agli ultimi due motivi, attinenti, il primo, alla mancata prova del danno e, il secondo,  alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno medesimo, va sottolineato che lo stato d'ansia ingenerato nella vittima è stato ampiamente provato, supportato anche dalle testimonianze rese in giudizio e che, riguardo l'ultimo motivo, l'imputato non ha in alcun modo dimostrato di trovarsi impossibilitato ad adempiere, tanto da non aver richiesto neppure l'ammissione al gratuito patrocinio e, in sede dibattimentale, dichiarando addirittura di aver lavorato anche se solo per un periodo di tempo limitato, “avvalorando la conclusione circa la non stabilità della condizione di disoccupazione”.
Conclusioni
A parere della Suprema Corte, dunque, “configura il reato di molestie un corteggiamento ossessivo e petulante, volto ad instaurare un rapporto comunicativo e confidenziale con la vittima, manifestamente a ciò contraria, realizzato mediante una condotta di fastidiosa, pressante e diffusa reiterazione di sequenze di saluto e contatto, invasive dell'altrui sfera privata, con intromissione continua, effettiva e sgradita nella vita della persona offesa e lesione della sua sfera di libertà”.
fonte: altalex.com

Nuovo decreto legge, le regole in vigore fino al 30 aprile

Con l'ultimo decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri, vengono stabilite le nuove regole e le restrizioni in vigore su tutto il territorio nazionale fino al 30 aprile. Dopo i limiti agli spostamenti imposti durante il periodo di Pasqua e le regole stabilite dal ministero della Salute per chi rientra dall'estero, per tutto il mese di aprile si procede ancora con cautela.
Stop alle zone gialle, solo arancioni o rosse
Una novità importante riguarda la sospensione, di fatto, delle zone gialle. Fino al 30 aprile anche le regioni in zona gialla passeranno ad arancione, mentre per quelle che sono già in arancione non cambierà niente. Anche per le regioni in zona rossa non ci sarà alcun cambiamento. Le disposizioni e le restrizioni già previste per le singole zone rimangono le stesse. Fino al 30 aprile è confermata anche la regola che, con un numero di contagi superiore a 250 ogni 100.000 abitanti (anche con Rt basso), si finisce automaticamente in zona rossa.
Scuole in presenza anche in zona rossa
Anche in zona rossa saranno aperte le scuole per l'infanzia, le elementari e le prime medie. Nelle zone arancioni, la seconda e la terza media saranno in presenza, mentre le altre classi faranno didattica a distanza almeno al 50%. Nelle zone rosse, invece, le seconde e terze medie e le superiori continueranno interamente con la didattica a distanza. Un'ultima novità riguarda il fatto che queste disposizioni non potranno essere riviste a livello territoriale, sindaci e presidenti di Regione non potranno perciò prendere decisioni diverse.
Professioni sanitarie, confermato l'obbligo vaccinale
Si è parlato tanto nelle ultime settimane dell'obbligo vaccinale per il personale sanitario e, con l'ultimo decreto legge, il Governo lo ha messo nero su bianco. Fino al 31 dicembre 2021 tutti coloro che esercitano professioni sanitarie, gli operatori sanitari che svolgono le loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali (pubbliche e private), farmacie, parafarmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi gratuitamente al vaccino per la prevenzione dell'infezione da Sars-CoV-2. 

Assegno unico ai figli 2021: come funziona e chi ne ha diritto

Dal prossimo 1° luglio, il 95% delle famiglie italiane dovrebbe iniziare a ricevere un assegno mensile (fino a 250 euro) per ogni figlio a carico, a partire dal settimo mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni. Sostituirà sostegni come le detrazioni per figli a carico e gli assegni al nucleo familiare. 
Almeno fino a quando non vedranno la luce i decreti attuativi, però, tutto è ancora poco definito, a partire dall'ammontare di questi assegni. Le indiscrezioni sugli importi sono frutto di calcoli basati sull’ammontare del fondo di 15 miliardi stanziato ad hoc nel 2019, cui si aggiungono altri 3 miliardi destinati dalla legge di bilancio del 2021 che diventeranno 6 a partire dal 2022 quando l’assegno unico sarà a regime.
Le stime parlando di importi fino a 250 euro mensili a famiglia, difficilmente paragonabili con le attuali detrazioni per figli a carico perché queste ultime variano in base al reddito del singolo genitore, mentre l’assegno unico si baserà sul reddito del nucleo familiare calcolato tramite ISEE.
Chi ne ha diritto: i requisiti
L’assegno unico per i figli viene riconosciuto mensilmente e spetta a partire dal settimo mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni. Per avere accesso all’assegno unico per il figlio il genitore può far richiesta solo se possiede cumulativamente le seguenti caratteristiche:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o esser suo familiare. Ne hanno diritto anche i cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
- deve pagare le imposte sul reddito in Italia;
- vivere con i figli a carico in Italia;
- esser residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, o esser titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato con una durata di almeno due anni.
Dipende dall'Isee e da figli a carico
L’assegno unico si compone di una parte fissa che dovrebbe ammontare al massimo a 100 euro a figlio e una parte variabile, che viene riconosciuta sulla base del reddito ISEE e che dovrebbe azzerarsi per intorno ai 60 mila euro di reddito ISEE, permettendo così una copertura di circa il 95% delle famiglie.
Al momento queste sono indiscrezioni, mentre quel che è certo è che:
- viene riconosciuta una maggiorazione dell’importo a partire dal terzo figlio;
- l’assegno unico viene corrisposto sottoforma di credito d’imposta o di erogazione mensile di una somma in denaro. Pertanto, a differenza delle detrazioni per figli a carico, viene elargito anche in assenza di imposte da pagare;
- l’assegno unico viene diviso al 50% tra i genitori, in caso di separazione o divorzio viene dato al genitore affidatario (salvo accordo differente), se l’affido è congiunto viene diviso tra i genitori in parti uguali;
- per i figli disabili l’importo dell’assegno unico viene maggiorato da un minimo del 30% a un massimo del 50% in base alle classificazioni della condizione di disabilità. In questo caso, se dopo i 21 anni il figlio rimane a carico dei genitori, l’assegno univo continua a venir corrisposto ma senza la maggiorazione legata al grado di disabilità;
- l’assegno unico è compatibile con la percezione del reddito di cittadinanza e viene corrisposto insieme a questo;
- l’importo dell’assegno unico non costituisce reddito e non viene conteggiato per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali o di altri benefici previsti in favore dei figli con disabilità.
Una grossa precisazione va fatta per i figli maggiorenni, infatti, al compimento dei 18 anni e fino ai 21 anni è possibile richiedere che l’importo dell’assegno unico venga corrisposto direttamente al figlio, per favorirne la maggior autonomia. Tuttavia, in questi 3 anni l’assegno viene riconosciuto solo se il figlio frequenta un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio, sia registrato come in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro oppure svolga il servizio civile.
Qualora il figlio svolgesse un’attività professionale limitata, verrà stabilita tramite i decreti attuativi una soglia massima di reddito compatibile con la percezione dell’assegno unico.

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