venerdì 16 aprile 2021

Accompagnamento in caserma e rifiuto dell'alcoltest: è reato

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, sez. IV penale, sentenza 16 dicembre 2020 - 31 marzo 2021, n. 12142 è integrato il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico laddove il conducente, pur non opponendosi all'accompagnamento in caserma, rifuti, ivi giunto, l'alcoltest.

Il fatto
Nel processo di merito, i giudici di secondo grado avevano confermato la sentenza di prime cure con cui il ricorrente era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico (art. 186 comma 7 CdS).
In ordine alla ricostruzione della vicenda criminosa era emerso che una pattuglia dei Carabinieri, estraendo da un furgoncino finito fuori strada il ricorrente in stato di ubriachezza, lo aveva accompagnato presso una caserma posta a 25 Km, dove questi aveva rifiutato di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico.
La Corte territoriale, pur riconoscendo che l'accompagnamento coattivo non fosse consentito, evidenziava come ad esso l'imputato non avesse opposto resistenza, manifestando il rifiuto all'accertamento solo una volta giunti nella caserma dotata dell'attrezzatura necessaria per l'esame.
Interponeva ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore di fiducia,   deducendo l'illegittimità della richiesta delle forze dell'ordine di recarsi a oltre 20 km di distanza dal luogo di accertamento del fatto per la misurazione del tasso alcolemico, poiché tale richiesta non era riconducibile alle ipotesi di cui all'articolo 186 C.d.S., commi 3, 4 e 5: in particolare, non era riconducibile all'ipotesi di cui al comma 3, in quanto i militari che avevano sottoposto a controllo il ricorrente non erano in possesso di apparecchio portatile; non era riconducibile all'ipotesi di cui al comma 4, in quanto non era stato effettuato il preventivo accertamento qualitativo e il ricorrente non era stato accompagnato presso le più vicine stazioni, situate a distanza di pochi chilometri dal luogo del fatto; non era riconducibile all'ipotesi di cui al comma 5, in quanto il ricorrente non era stato ricoverato presso una struttura sanitaria, non necessitando di cure mediche.
Invocava a sostegno degli assunti il principio, espresso dalla sentenza n. 21192/2012 della IV Sezione Penale della Corte di Cassazione, secondo cui il reato in contestazione non è integrato laddove il conducente si opponga all'accompagnamento in caserma, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi 3 e 7 dell'art. 186 C.d.S.
La sentenza
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso escludendo la pertinenza al caso concreto del precedente invocato dal ricorrente: tanto, sull'assunto secondo cui  il ricorrente non si era opposto all'accompagnamento ma, solo giunto in tale luogo, si era rifiutato di sottoporsi ad alcoltest.  
Senonchè, mette conto di rilevare come, trattandosi di materia penale sorretta dal principo di tassatività, affinchè possa dirsi integrata la contravvenzione contestata, è necessario che il conducente rifiuti l'accertamento così come specificamente previsto dai commi 3 4 e 5 della disposizione normativa che descrive la condotta tipica.
E non par dubbio che, con particolare riferimento alle modalità di espletamento degli accertamenti di cui all'articolo 186, comma 3, la disposizione non preveda la possibilità di accompagnamento coattivo del conducente. Nè può  dirsi che tale potere sia implicito nella disposizione in quanto, costituendo l'accompagnamento una limitazione della libertà personale, esso deve essere espressamente previsto dalla legge.
L'assunto della sentenza non appare condivisibile in quanto è la modalità di integrazione della condotta contestata a non risultare corrispondente alla fattispecie legale tipizzata, indipendentemente dalla circostanza che in prima battuta il ricorrente non avesse opposto resistenza all'accompagnamento.
fonte:altalex.com

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