martedì 24 settembre 2019

Scontro fatale: la cintura di sicurezza non allacciata riduce il risarcimento

Respinte le obiezioni mosse dai familiari della persona deceduta a seguito dell’incidente. Legittima, secondo la Cassazione, la visione tracciata in appello, laddove si è attribuito alla vittima un concorso di colpa nella misura del 30%. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21747/19, depositata il 27 agosto. 
Il caso. Semaforo rosso completamente ignorato da un’automobilista che con la propria vettura occupa illegittimamente l’incrocio e centra in pieno un furgone. A riportare i danni più seri è una donna, terza trasportata a bordo del furgone: le lesioni ne provocano la morte.
Nessun dubbio sulla responsabilità dell’automobilista. Evidente, però, anche il concorso di colpa della vittima, che non aveva allacciato la cintura di sicurezza. E questo dato è ritenuto decisivo per ridurre al 70% il risarcimento in favore dei familiari della persona deceduta.
Colpa. Ricostruito nei dettagli il drammatico incidente stradale, sono ritenute lapalissiane dai Giudici le colpe dell’automobilista che «non rispettando il semaforo che portava luce rossa ha occupato l’incrocio andando ad urtare un furgone». A essere chiamato in causa è, peraltro, anche il proprietario del veicolo.
In sostanza, nessun dubbio sull’onere risarcitorio in favore dei familiari della donna che, trasportata a bordo del furgone, è morta a causa delle lesioni riportate a seguito dell’incidente. Su questo punto concordano i giudici di Tribunale e di Corte d’Appello, che, comunque, mostrano anche di essere d’accordo sul «concorso di colpa» - per un 30% – della persona deceduta.
In sostanza, si è appurato che la vittima «non aveva allacciato la cintura di sicurezza», e questo dato è ritenuto sufficiente per ‘tagliare’ il risarcimento in favore dei suoi familiari.
Tale decisione viene fortemente contestata dai parenti della donna, ma ogni obiezione si rivela inutile. Per i Giudici della Cassazione, difatti, è corretta la visione tracciata in Appello, poiché si è raggiunta la prova che «la persona trasportata a bordo del furgone non aveva allacciato la cintura di sicurezza nel momento dello scontro».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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