Corte di cassazione - Sezione unite civili - Sentenza 20 settembre 2013 n. 21591
La sentenza di patteggiamento esonera il collegio dei probiviri dalla ricerca della prova della responsabilità disciplinare dell’avvocato, essa infatti vale come un’ammissione di responsabilità. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 21591/2013, respingendo il ricorso di un legale contro il provvedimento di radiazione dall’ordine comminatogli a seguito della condanna patteggiata per calunnia.
Secondo le Sezioni unite infatti: “La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, a norma degli artt. 445 e 653 c.p.p., come modificati dalla legge 27.03.01 n. 97, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) hanno efficacia di giudicato nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle pubbliche autorità, e quindi anche in quelli che riguardano gli avvocati, quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all’affermazione della responsabilità penale dell’imputato (S.U. 9.04.08 n. 9166)”.
“Infatti, la sentenza di patteggiamento - prosegue la sentenza - costituisce un elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscerne l’efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Pertanto la sentenza di applicazione di pena patteggiata, a prescindere dalla sua qualificazione come sentenza di condanna, presuppone pur sempre un’ammissione di colpevolezza ed esonera il giudice disciplinare dall’onere della prova (S.U. 31.07.06 n. 17289)”.
fonte: ilsole24ore/Il patteggiamento esonera il giudice disciplinare dall’onere della prova
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venerdì 20 settembre 2013
Il patteggiamento esonera il giudice disciplinare dall’onere della prova
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