giovedì 15 febbraio 2018

Guida in stato ebbrezza: esame del sangue si può rifiutare se richiesto da polizia ma non dai medici

Ai fini della guida in stato di ebbrezza di cui all'articolo 186 del Codice della Strada  l'automobilista può opporre un esplicito dissenso all'esame del sangue se non sono i sanitari che intendono sottoporre l'interessato al prelievo ma è la polizia a chiederlo per l'accertamento del tasso alcolemico. E' quanto emerge dalla sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 1 febbraio 2018, n. 4943.
Secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza, per l'accertamento del reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza sono utilizzabili i risultati del prelievo ematico che sia stato effettuato, secondo i criteri e gli ordinali protocolli sanitari di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, trattandosi, in tal caso, di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica, con conseguente irrilevanza, a questi fini, della eventuale mancanza di consenso (Cass. pen., Sez. IV, 16 maggio 2012, n. 26108).
Va ribadito che è diritto del soggetto opporre il rifiuto al prelievo ematico laddove questo sia finalizzato chiaramente ed unicamente all'accertamento dell'eventuale presenza di alcol nel sangue, trattandosi di un esame invasivo, con violazione dei diritto della persona. Più nello specifico si è affermato che i risultati del prelievo ematico effettuato per le terapie di pronto soccorso successive ad incidente stradale e non preordinato a fini di prova della responsabilità penale, sono utilizzabili per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza senza che rilevi la mancanza di un preventivo consenso dell'interessato (Cass. pen., Sez. Fer., 25 agosto 2016, n. 52877).
La Corte di legittimità ha anche chiarito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo ematico compiuto autonomamente dai sanitari in esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso, in assenza di indizi di reità a carico di un soggetto coinvolto in un incidente stradale e poi ricoverato, non rientra tra gli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili ex art. 356 c.p.p., di talché non sussiste alcun obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 114 disp. Att. c.p.p. (Cass. pen., Sez. IV, 4 giugno 2013, n. 38458).
Tale attività, infatti, non è finalizzata alla ricerca delle prove di un reato, ma alla cura della persona e nulla ha a che vedere con l'esercizio del diritto di difesa da parte del soggetto sottoposto a quel trattamento o a quelle cure, cosicché non sussiste alcun obbligo di avviso. La successiva utilizzabilità dell'atto in processo va equiparata a quella di un documento e non può considerarsi atto di polizia giudiziaria anche ove l'acquisizione sia avvenuta ad iniziativa di questa, ma dopo che l'accertamento sanitario fosse già avviato nell'ambito di quel protocollo.
Ove, invece, l'esecuzione del prelievo da parte del personale medico non avvenga nell'ambito dei normali protocolli sanitari, ma sia espressamente richiesta dalla polizia al fine di acquisire la prova del reato nei confronti del soggetto già indiziato, il personale richiesto finisce per agire come una vera e propria longa manus della polizia giudiziaria e, anche rispetto a tale accertamento, scatteranno le garanzie difensive sottese all'avviso di cui all'art. 114.

Fonte: Guida in stato ebbrezza: esame del sangue si può rifiutare se richiesto da polizia ma non dai medici | Altalex

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