sabato 17 febbraio 2018

Multe: in caso di ritardo nel pagamento si applica la maggiorazione del 10%

Se le multe vengono pagate in ritardo c’è una maggiorazione del 10 per cento per ogni semestre. E' quanto hanno confermato i giudici della III sezione vivile della Cassazione con la sentenza n. 27887 del 23 novembre 2017
Il caso - Un destinatario di cartella esattoriale afferente crediti vantati dal Comune di Bari per sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada proponeva opposizione, dinanzi al Giudice di Pace, che accoglieva il ricorso annullando la cartella. Avverso la sentenza proponeva appello il Comune di Bari ed i giudici del Tribunale lo accoglievano pronunciando la nullità della cartella di pagamento, limitatamente agli importi in essa indicati a titolo di maggiorazioni ex articolo 27 della legge n. 689/1981, mentre dichiarava per il resto inammissibile l'opposizione. Anche questa sentenza veniva impugnata per cassazione dal Comune di Bari che la censurava per violazione o falsa applicazione dell'articolo 27 legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli articoli 203, 204 e 206 del codice della strada, per avere il giudice di merito ritenuto illegittima la pretesa delle maggiorazioni previste dal comma sesto del citato articolo 27 («Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti».), disposizione considerata inapplicabile alle sanzioni amministrative comminate per la trasgressione di norme del Codice della Strada.
La decisione - Gli Ermellini ritengono la censura fondata ed accogliendo il ricorso, cassa la sentenza, ritenendo che la decisione del Tribunale si basa sulla sentenza di questa Corte n. 3701 del 16 febbraio 2007, secondo la quale alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l'articolo 203 , terzo comma, del codice della strada che, in deroga all'articolo 27 della legge 689/81, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell'ordinanza-ingiunzione, prevede, l'iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%”, motivato esclusivamente da un'apodittica, affermazione di incompatibilità tra l'articolo 27, comma sesto, della legge n. 689 del 1981 e l'articolo 203 del codice della strada, superato da un più recente orientamento interpretativo. Infatti, la successiva giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto applicabile anche alle violazioni delle norme sulla circolazione stradale la maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e ciò sino a quando il ruolo non viene trasmesso all'esattore. La previsione è compatibile con un sistema afflittivo di carattere sanzionatorio in caso di ulteriore ritardo nel pagamento e col chiaro disposto dell'articolo 27 della legge n. 689 del 1981 che, in caso di ritardo nel pagamento, prevede la maggiorazione di un decimo per ogni semestre.
I giudici della Corte richiamano anche l'ordinanza n. 308 del 14 luglio 1999 che nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata, ha statuito che la maggiorazione per ritardo del 10% semestrale a carico dell'autore dell'illecito amministrativo ha funzione, non già risarcitoria o corrispettiva, bensì di sanzione aggiuntiva, nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale.

Fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

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