La violazione di una regola cautelare in materia di circolazione stradale da parte di un automobilista non è sufficiente di per sé a far presumere l'esistenza del nesso causale tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso verificatosi a seguito di incidente. Il nesso eziologico tra la condotta colposa e il danno deve escludersi quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato anche qualora la condotta antigiuridica non fosse stata posta in essere. Ad applicare le regole dell'accertamento del nesso causale nei reati stradali è il Tribunale di Firenze con la sentenza 2838/2017, che si è pronunciata su una vicenda alquanto singolare nella sua dinamica.
I fatti - L'incidente che ha dato origine alla vicenda processuale si è verificato a Sesto Fiorentino, in un tratto di strada a senso unico di marcia, con larghezza costante di 3,10 metri e costeggiata da ambo i lati da marciapiedi molto stretti e, precisamente, è avvenuto immediatamente dopo una curva a 90 gradi, che obbliga ad una velocità particolarmente moderata. Nello specifico, una donna anziana con andatura barcollante e appesantita dalla spesa, mentre percorreva la strada a piedi in direzione opposta al senso di marcia dei veicoli, cadeva accidentalmente in prossimità del marciapiede proprio nel momento in cui sopraggiungeva un autocarro, che schiacciava la signora con la ruota posteriore destra causandone il decesso. In seguito si scopriva che il veicolo aveva una larghezza di 2,10 metri, ovvero di 10 centimetri superiore rispetto a quanto consentito dalla segnaletica stradale. L'uomo alla guida dell'autocarro veniva così tratto a giudizio per omicidio colposo per aver contribuito a cagionare l'evento transitando con il suo veicolo su quel punto esatto di strada, nonostante il cartello stradale vietasse il transito per mezzi aventi larghezza superiore a 2 metri.
La decisione - In dibattimento la singolare vicenda viene ricostruita attraverso l'utilizzo di filmati e dei pareri di consulenti tecnici e del medico legale, che consentono al Tribunale di assolvere l'automobilista dall'accusa di omicidio colposo, in quanto la morte della sfortunata signora non è causalmente connessa con la condotta colposa dell'imputato, reo di non aver osservato la segnaletica stradale. Sul punto, il giudice fiorentino richiamandosi alla giurisprudenza di legittimità spiega che la violazione di una specifica norma dettata per la disciplina della circolazione stradale «non può di per sé far presumere l'esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l'evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato anche qualora la condotta antigiuridica non fosse stata posta in essere». Ciò vale a dire, nella vicenda in esame, che il rispetto del divieto di transito non osservato dall'automobilista non avrebbe di per sé impedito la morte della signora «inciampata e caduta accidentalmente proprio quando il furgone le è passato accanto, occupando in tale modo la strada».
In sostanza, conclude il Tribunale, non è ravvisabile nella fattispecie un nesso di causalità tra la caduta della persona offesa e il passaggio del veicolo: la morte della signora si sarebbe verificata anche se la condotta dell'automobilista fosse stata conforme alla regola precauzionale, in quanto si è trattato di una caduta accidentale e la produzione dell'evento lesivo inevitabile.
fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato
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martedì 12 dicembre 2017
Omicidio stradale, serve l'accertamento del nesso causale tra la regola cautelare violata e la morte
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