martedì 1 agosto 2017

Il Comune risarcisce l'automobilista per l'incidente col cane randagio solo per omissioni colpevoli

Il Comune risponde solo per colpa - e non in via automatica - dei danni arrecati da animali randagi agli automobilisti sulle strade di propria competenza. E l'onere della prova della responsabilità dell'ente locale grava, ovviamente, sul danneggiato.
Così la Corte di cassazione, con la sentenza n. 18954/2017 depositata ieri, ha accolto in larga parte il ricorso di un Comune che si era visto condannare a risarcire oltre mille euro al privato, che affermava di aver subito danni alla propria vettura a causa dell'improvviso attraversamento di un cane randagio. Il tribunale aveva, inoltre, rigettato la domanda di danni dell'automobilista contro la Asl e quella di manleva del Comune contro la propria assicuratrice.
Il Comune ricorrente - Cassazione il Comune ha fatto vittoriosamente valere l'argomento secondo cui non è sufficiente per l'attribuzione di responsabilità che esso venga individuato come l'ente pubblico proprietario della strada o che sia accertato che in base alla legge regionale gli siano stati affidati i compiti di controllo e gestione del fenomeno del randagismo o anche quello più stringente di cattura e custodia degli animali.
La colpa omissiva - La responsabilità dell'ente locale in tali casi deve dipendere da un comportamento colpevole, come previsto per dall'articolo 2043 del Codice civile e non da una responsabilità oggettiva come quella prevista dall'articolo 2051 per il custode del bene affidatogli.
Quindi, nel caso specifico la Cassazione detta al giudice del rinvio di attenersi a una stringente verifica della colpa omissiva del Comune. In concreto si tratta di verificare se il Comune avesse ricevuto segnalazioni ufficiali della presenza di animali randagi nella zona senza attivarsi presso la Asl affinché si procedesse alla loro cattura

Fonte:Cassa Forense - Dat Avvocato

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