La Cassazione (con la sentenza n. 789 del 13 gennaio scorso) ha precisato che per la riduzione o l’eliminazione dell’assegno a favore dell’ex moglie, nel caso di specie un casalinga quarantenne, occorre valutare se la stessa, dopo la separazione, abbia ricevuto effettive offerte di lavoro o maturato capacità professionali diverse tali da creare un’effettiva possibilità di svolgere un’attività lavorativa retribuita.
Il caso. Un uomo chiedeva al Tribunale di Trani di eliminare l’obbligo di mantenimento dell’ex moglie posto a suo carico in sede di separazione consensuale, affermando che la donna aveva una capacità professionale specifica tale da doverla indurre a cercare un’attività lavorativa e che egli aveva dovuto far fronte ad una diminuzione del proprio reddito, nonché alla nascita di una nuova figlia. I giudici hanno respinto la domanda, ma la Corte d’appello, investita in sede di reclamo, ha riformato la decisione ed eliminato il contributo dovuto all’ex moglie. Avverso tale pronuncia, la donna ha proposto ricorso per cassazione.
Il diritto all’assegno di mantenimento non cede di fronte alla nascita di un nuovo figlio. Gli Ermellini ritengono, in primo luogo, che la formazione di una nuova famiglia da parte dell’ex marito e la nascita di figli dalla sua nuova unione, non determina automaticamente la necessità di eliminare o ridurre il contributo al mantenimento del coniuge separato, ma deve essere valutata dal Giudice quale circostanza sopravvenuta che può, ma non necessariamente deve, portare a una modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione.
La capacità lavorativa dell’ex moglie quale effettiva potenziale possibilità di guadagno. Per quanto riguarda, invece, il mancato reperimento da parte della donna di un nuovo lavoro, la Suprema Corte richiama il principio secondo cui, ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento, il Giudice deve valutare l’attitudine al lavoro quale potenziale capacità di guadagno.
A tal fine, in sede di modifica dell’assegno di mantenimento, la capacità lavorativa dell’ex moglie assume rilievo solo se accertata in termini di «effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita» e non sulla base di semplici valutazioni ipotetiche e astratte. La Cassazione precisa, infatti, che occorre dimostrare il sopraggiungere di fatti che abbiano determinato situazioni nuove rispetto a quelle tenute presenti dalle parti al momento della separazione, come ad esempio dimostrare che il coniuge beneficiario dell’assegno abbia maturato ulteriori capacità professionali o ricevuto effettive offerte di lavoro.
Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e rinvia la causa.
Fonte: www.ilfamiliarista.it /L’ex moglie casalinga ha diritto al mantenimento anche se in grado di lavorare - La Stampa
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giovedì 9 febbraio 2017
L’ex moglie casalinga ha diritto al mantenimento anche se in grado di lavorare
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