mercoledì 6 aprile 2016

Regime forfettario, porte aperte a chi ha avviato già nel 2015 la nuova attività

Il beneficio dell’aliquota del 5% per i primi cinque anni di attività, introdotto dalla Stabilità 2016, è riconosciuto anche a favore di coloro che hanno già avviato nel 2015 la nuova attività: essi potranno beneficiare dell’aliquota “super-ridotta” per il quadriennio che residua al compimento del quinquennio (2016, 2017, 2018, 2019). Come per chi avvia l’attività nel 2016, anche questi soggetti dovranno rispettare i requisiti d’accesso posti dal Legislatore ai benefici maggiorati per le nuove attività. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta con la Circolare n. 10/E del 4 aprile scorso che illustra e fornisce chiarimenti in merito all’intero regime forfettario. Sommando la disciplina contenuta nella Stabilità 2016 e i chiarimenti del Fisco, ne deriva che i requisiti in questione sono:non aver esercitato nei tre anni precedenti l'inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare. Proprio a questo proposito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i tre anni devono essere calcolati secondo il calendario gregoriano e non in base al periodo d’imposta né all’anno solare (es. chi intenda avviare una nuova attività ad aprile 2016 aver concluso la precedente attività entro marzo del 2013). Inoltre, tale limite, non opera se “i redditi percepiti dal contribuente nel triennio – precisa l’Agenzia - siano riconducibili ad un contratto di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, né in caso di partecipazione ad una società inattiva”;l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, una mera prosecuzione di altra attività svolta in passato sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, salvo il caso in cui sia consistita nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni. Sul punto l’Agenzia precisa che la prosecuzione dell’attività deve essere valutata sotto il profilo sostanziale e non formale. A questo scopo, il Fisco valuterà se la nuova attività si rivolge alla medesima clientela e necessita delle stesse competenze lavorative. Il discorso vale anche per il lavoratore dipendente che scelga di esercitare la medesima attività svolta alle dipendenze, rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento (salvo il caso in cui il lavoro dipendente sia svolto in base a contratti a tempo determinato o di collaborazione coordinata o a progetto per un periodo di tempo non superiore alla metà del triennio). Tale limite opera anche nell’ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro sia avvenuta per cause indipendenti dalla volontà del dipendente.nel caso in cui venga proseguita un’attività svolta in precedenza da un altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non deve superare i limiti stabiliti per ciascuna attività dal comma 54 dell’articolo 1 della legge 190/2014. In tal caso, ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 5% “andrà verificata la sussistenza dei requisiti previsti al comma 54 per l’accesso al regime forfetario, da eseguirsi in relazione al periodo di imposta precedente a quello di inizio dell’attività con riferimento ai ricavi e compensi del dante causa”. Come precisato dal Fisco, se il trasferimento dell’attività è avvenuto in corso d’anno, i ricavi riferibili al dante causa e quelli riferibili all’avente causa, relativi all’anno di cessione dell’attività, devono essere considerati cumulativamente per la verifica del superamento del limite in questione. In caso di superamento, il contribuente sarà obbligato ad uscire dal regime di favore a decorrere dall’anno successivo.Per saperne di più clicca qui

Fonte: www.fiscopiu.it /Regime forfettario, porte aperte a chi ha avviato già nel 2015 la nuova attività - La Stampa

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