La sentenza del Tribunale di Torino, I° Sez. Civile, analizza le conseguenze che derivano dall'estinzione del processo per la rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., in virtù dell'avvenuta conciliazione tra le parti in causa, ed altresì il tipo di provvedimento con cui l'estinzione medesima viene dichiarata.
In particolare, con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio, chiedendo l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita, dunque l'inefficacia dello stesso, stipulato tra altri due soggetti convenuti.
I soggetti convenuti si costituivano depositando la propria comparsa di di costituzione e risposta, inoltre, rendevano edotto il Tribunale che tra i rispettivi e gli attori era intervenuto un accordo e che la controversia poteva anche considerarsi risolta.
Alla prima udienza di comparizione ex art. 183 c.p.c., i difensori di entrambe le parti processuali dichiaravano di aver conciliato la lite e pertanto, mentre il difensore di parte attrice rinunciava agli atti, il difensore della parte convenuta dichiarava di accettare la rinuncia medesima.
Le parti si rivolgevano al Tribunale di Torino affinché questi provvedesse a dichiarare l'estinzione con conseguente cancellazione della trascrizione della domanda, compensando le spese e rinunciando ai termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Il giudice tratteneva la causa in decisione ed emetteva sentenza.
Il Tribunale di Torino, nel dichiarare l'estinzione con sentenza, richiamava la giurisprudenza consolidata in tal senso, secondo cui il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal Tribunale in composizione monocratica ha natura sostanziale di sentenza, ed è impugnabile con l'appello, diversamente dall'ordinanza avverso la quale, ai sensi dell'art. 178, 2 comma, c.p.c., si propone reclamo. Inoltre emergeva che, stando all'art. 306 c.p.c., il Giudice ha la funzione non solo di dichiarare l'estinzione, ma anche di provvedere alla liquidazione delle spese che in caso di accordo, come per la ricorrente circostanza, venivano compensate.
Fonte: www.altalex.com/L'estinzione del processo per rinuncia agli atti va dichiarata con sentenza | Altalex
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martedì 12 aprile 2016
L'estinzione del processo per rinuncia agli atti va dichiarata con sentenza
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